Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29494 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16631-2017 proposto da:

A.S., AP.AN., nella qualità di eredi di

AP.GI., AP.MA.SA., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato MARIA SABRINA APOLLINARO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1088/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 16/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che:

gli eredi di AP.Gi. propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, che aveva dichiarato inammissibile l’appello del de cuius contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto il ricorso del contribuente contro un avviso di liquidazione imposta di registro per l’anno 2006.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale i ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3;

che, infatti, la CTR avrebbe erroneamente considerato il termine semestrale lungo per la proposizione dell’appello, laddove, essendo stato il ricorso depositato nel gennaio 2009, eccependo l’inammissibilità del ricorso avversario per inesistenza della notificazione, eseguita dal procuratore domiciliatario a mezzo del servizio postale;

che l’eccezione è fondata e tale da assorbire l’impugnazione avversaria;

che, secondo i principi elaborati da questa Suprema Corte, in tema di contenzioso tributario, la possibilità, concessa al ricorrente ed all’appellante dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 20,22 e 53, di proporre il ricorso anche mediante la consegna diretta o la spedizione a mezzo posta, non si estende al ricorso per cassazione, la cui notificazione deve pertanto essere effettuata esclusivamente nelle forme previste dal codice di procedura civile, a pena di inammissibilità rilevabile d’ufficio (Sez. 5, n. 3139 del 12/02/2014; Sez. 6-5, n. 1388 del 19/01/2017);

che, nella specie, il ricorso risulta notificato dall’avv. AP.Sa. a mezzo del servizio postale dall’Ufficio di Soverato e dunque non nelle forme previste dal codice di rito;

che, in particolare, la notifica non risulta eseguita secondo la L. 21 gennaio 1994, n. 53, la quale, ai sensi dell’art. 3, prescrive che l’originale del ricorso debba recare la relazione di notificazione redatta dal difensore, con la espressa menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale sia stata spedita la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento, nonchè il timbro di vidimazione del detto ufficio postale (Sez. 3, n. 10272 del 20/05/2015; Sez. 5, n. 19577 del 13/09/2006);

che, in tal modo, la notifica, non essendo stata eseguita ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni e neppure nelle forme di rito, rende il ricorso inammissibile (Sez. 5, n. 21866 del 28/10/2016; Sez. 6-5, n. 25395 del 01/12/2014);

che va pertanto dato atto dell’inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 7155 del 21/03/2017);

che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 2.500, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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