Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29494 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. III, 14/11/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 14/11/2019), n.29494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16449/2017 proposto da:

C.A., G.G. in proprio e quali legali

rappresentanti di C.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 107, presso lo studio dell’avvocato ENRICO

ELIO DEL PRATO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA, già CARIGE ASSICURAZIONI SPA in persona

del procuratore Dott. A.C., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO

ALBERICI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIANFRANCO FORMICA;

– controricorrente –

e contro

ASUR MARCHE AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE DELLE MARCHE, AZIENDA

OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI (OMISSIS), ASSITALIA LE

ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA ORA GENERALI ITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 615/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 24/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/07/2019 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ENRICO DEL PRATO;

udito l’Avvocato FABIO ALBERICI.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

Con sentenza 38/2011 dell’8-9/2/2011 il Tribunale di Macerata, sez. distaccata di Civitanova Marche, per quanto ancora rileva, in parziale accoglimento della domanda proposta con citazione 2-7/2/2006 da C.A. e G.G., in proprio e quali genitori e legali rappresentanti di C.L., dichiarò l’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche (ASUR Marche) responsabile, nei limiti del 30%, dei danni (“tetraparesi spastica con privazione di ogni autonoma cinestesi”) riportati da C.L. a seguito del parto pretermine alla 31 settimana svoltosi presso la struttura della stessa ASUR in data (OMISSIS) e della successiva ipossia neonatale; per l’effetto, condannò l’ASUR al risarcimento dei danni subiti dagli attori (nella misura di Euro 450.000,00, oltre interessi, in favore di C.L.; Euro 80.000,00, oltre interessi, in favore di C.A. e G.G.); rigettò, inoltre, la domande di manleva proposta dalla ASUR nei confronti della propria Compagnia assicuratrice Carige Assicurazioni SpA.

Con sentenza n. 615/2017 del 24-4-2017 la Corte d’Appello di Ancona in parziale accoglimento dell’appello principale proposto dall’ASUR, condannava la Carige Assicurazioni SpA a tenere indenne l’ASUR di quanto quest’ultima fosse tenuta a corrispondere agli attori in forza della sentenza di primo grado, mentre dichiarava inammissibile l’appello incidentale proposto da C.A. e G.G., in proprio e quali genitori legali rappresentanti di C.L., volto ad ottenere l’accertamento della invalidità nel misura del 100% e a far dichiarare la struttura responsabile al 100% delle conseguenze dannose riportate dal minore.

La Corte d’appello, nel rigettare per il resto l’appello principale dell’ASUR, evidenziava che, come riferito dal Collegio dei consulenti tecnici, “il vero colpevole” delle patologie riportate da C.L. era da individuare nella “ipossia neonatale” conseguente ad una perdita di flusso ematico necessario all’ossigenazione del feto (il sangue perduto dalla madre è ossigeno sottratto al feto); ipossia complicata dalla rottura intempestiva della placenta; la Corte, inoltre, sempre facendo riferimento alle conclusioni espresse in tal senso dai consulenti, riteneva poi altamente probabile che l’entità del danno avesse risentito dell’inadeguata assistenza rianimatoria prestata al neonato subito dopo il parto; al riguardo infatti precisava che, nonostante l’emergenza respiratoria fosse evenienza ampiamente prevedibile nella specie (parto prematuro di pluripara con rottura placentare complicante) tale da richiedere attivazioni terapeutiche già al momento dell’estrazione del feto, al neonato fosse stato praticato subito dopo la nascita (prima del trasporto dello stesso, a distanza di ore, presso l’Ospedale (OMISSIS)) solo un intervento di ossigenazione con Ambu (e cioè con un palloncino azionato manualmente) anzichè misure più adeguate, quali una “rianimazione intensiva e previa intubazione”, necessitanti l’immediato trasporto del neonato in struttura dotata di unità di emergenza neonatale; concludeva quindi che l’elevatissima percentuale di invalidità riportata da C.L. (90%) fosse da attribuire per il 30% al predetto inidoneo trattamento, atteso che una corretta condotta dei sanitari dell’Ospedale di (OMISSIS) ed una diversa metodologia operativa avrebbero, con elevata probabilità, limitato le conseguenze pregiudizievoli patite dal neonato.

La Corte d’appello, inoltre, nel dichiarare inammissibile l’appello incidentale proposto da C.A. e G.G., in proprio e quali genitori legali rappresentanti di C.L., rilevava che gli appellanti avevano sostenuto in modo apodittico, senza alcuna censura di ordine tecnico rispetto alle valutazioni dei consulenti tecnici recepite nell’impugnata sentenza di primo grado, sia che il danno subito da C.L. andasse quantificato nella percentuale del 100% (anzichè in quella del 90% affermata dal Tribunale) sia che tutte le conseguenze lesive (e non quindi solo il 30%, per come affermato dal Tribunale) dovessero essere attribuite all’erronea scelta del ricovero ed al mancato tempestivo trasferimento in ospedale attrezzato.

Avverso detta sentenza C.A. e G.G., in proprio e quali genitori legali rappresentanti di C.L., propongono ricorso per Cassazione, affidato ad un unico articolato motivo.

Resiste con controricorso la Amissima Assicurazioni SpA, già Carige Assicurazioni SpA.

La causa, in ordine alla quale le parti avevano anche provveduto a depositare memoria, è stata rinviata a nuovo ruolo involgendo questioni in tema di responsabilità medica, alle quali il Presidente della Sezione, con provvedimento in data 15.1.2009, ha disposto che fosse data una trattazione unitaria nel corso di un’unica udienza.

I ricorrenti hanno depositato una nuova memoria, in vista della udienza pubblica odierna.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo i ricorrenti denunziano – ex art. 360 c.p.c., n. 4 o, in subordine ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., per avere la Corte d’Appello erroneamente affermato l’inammissibilità dell’appello incidentale dagli stessi proposto.

Al riguardo rilevano che, in ordine innanzitutto alla affermata (dal Tribunale) percentuale del 90% di invalidità, con il gravame avevano evidenziato che C.L. viveva di una vita puramente vegetativa sicchè era palese l’assoluta incapacità a svolgere qualsiasi funzione vitale propria, salvo quelle esclusivamente passive; non vi era, quindi, necessità di censurare le valutazioni di ordine tecnico svolte dal Tribunale (ovvero il predetto quadro patologico) in quanto proprio quel quadro evidenziava di per sè la invalidità totale ed assoluta, mentre nè il Tribunale nè i consulenti avevano chiarito a quali residue capacità poteva riferirsi la residua percentuale del 10%.

In ordine, poi, all’affermata misura circoscritta al 30% dell’apporto causale dell’ASUR, rilevano che con il gravame avevano censurato la sentenza laddove limitava la responsabilità della struttura in tale misura, specificando che senza le mancanze dell’ASUR non si sarebbe verificato alcun danno.

Il ricorso è fondato.

La decisione di inammissibilità dell’appello, ex art. 342 c.p.c., per mancanza di specificità, va cassata e la causa rinviata al giudice di appello in diversa composizione per l’esame dell’appello incidentale dei C..

Deve ritenersi infatti che i motivi d’appello, tenuto conto dell’oggetto della censura con essi formulata, fossero dotati di sufficiente specificità da dover essere presi in considerazione e valutati nel merito della loro fondatezza dal giudice dell’impugnazione.

Va in primo luogo precisato che alla forma dell’appello non si applicano nel caso di specie le modifiche introdotte nell’art. 342 c.p.c., D.L. 22 giugno 2012, n. 81, art. 54, comma 1, lett. a), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabili a norma dell’art. 54 comma 2 del citato decreto ai giudizi di appello introdotti con ricorso notificato, o con citazione di cui sia stata chiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione. Pur non precisando i ricorrenti la data di proposizione dell’appello, poichè la sentenza di primo grado è stata depositata nel febbraio 2011 e nessuno ha sollevato un problema di tempestività dell’appello, esso è stato introdotto prima della applicabilità delle nuova disposizioni.

All’appello proposto dai C. era dunque applicabile il testo precedentemente vigente dell’art. 342 c.p.c., che imponeva formalità contenutistiche meno stringenti rispetto al testo modificato (il quale, come hanno chiarito le Sezioni unite con sentenza n. 27199 del 2017, non ha comunque disegnato, neppure nel suo nuovo testo, l’appello come un giudizio a critica vincolata), limitate all’esposizione sommaria dei fatti ed all’indicazione dei motivi specifici di impugnazione (oltre alle indicazioni prescritte dall’art. 163 c.p.c.).

A fronte di ciò, le censure dei ricorrenti, volte a contestare, sulla base delle risultanze istruttorie, la valutazione del giudice di primo grado sia sotto il profilo della percentuale di invalidità permanente in capo al danneggiato, elevatissima ma non totale, sia sotto il profilo della percentuale di responsabilità in capo alla struttura ospedaliera, appaiono sufficientemente specifiche non necessitando di altro che della contrapposizione, ancorata alla sommaria esposizione dei fatti di causa e delle risultanze della espletata istruttoria rilevanti ai fini dell’impugnazione, della posizione della parte, che riteneva non integralmente risarcito in relazione ai due segnalati profili il danno subito dall’accoglimento non integrale della propria domanda originaria, alla valutazione -richiamata – compiuta dal giudice di primo grado.

In accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa rimessa alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione, che provvederà anche sulla spese del presente giudizio, per la celebrazione del giudizio di appello.

P.Q.M.

Accoglie, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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