Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29493 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. III, 14/11/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 14/11/2019), n.29493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21517/2017 proposto da:

P.D., PI.DI., G.C. in proprio e

quale legale rappresentante del figlio m.G.T.,

F.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA VALLE

PIETRO 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ISGRO’,

rappresentati e difesi dall’avvocato PIETRO ROSSI;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del

legale rappresentante pro tempore Dott. S.T., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI MANZI, rappresentata e difesa dall’avvocato KURT

ASCHBACHER;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23/2017 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. DI

BOLZANO, depositata il 11/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/07/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FRANCESCO ISGRO’ per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Bolzano, con sentenza in data 26.6.2015 n. 733, ha affermato la responsabilità civile dei medici della Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano, per errata diagnosi di patologia tumorale (descritta all’esito dell’esame istologico come “glioblastoma”, anzichè, correttamente, come “medulloblastoma”) di cui era risultata affetta Pi.Do., poi deceduta il (OMISSIS), ritenendo che l’errore diagnostico da cui era esitato un improprio trattamento terapeutico aveva determinato il danno da “perdita della chances”, valutata nel 35% di probabilità di sopravvivenza per ulteriori cinque anni, come accertato nella consulenza tecnica preventiva svolta dalle parti, ed ha quindi liquidato il corrispondente danno “jure successionis” in favore dei familiari superstiti, G.C. (convivente more uxorio) in proprio e n.q. di rappresentante legale del minore G.T.; P.D. e F.A. (genitori); Pi.Di. (fratello).

La Corte d’appello di Trento sez. dist. Bolzano, con sentenza in data 11.2.2017 n. 23, ha confermato l’accertamento di responsabilità del primo Giudice, rilevando come la presenza di metastasi, riscontrata -a seguito di RMN encefalo del (OMISSIS) – in corrispondenza dello stesso focolaio operatorio dell’intervento di asportazione della massa tumorale eseguito a (OMISSIS), induceva a presumere una evoluzione della stessa malattia e non l’interferenza di una causa esterna determinativa in via esclusiva del decesso; la prova della sequenza causale fondante la responsabilità civile “errore diagnostico-inappropriato trattamento terapeutico” era stata specificamente dedotta dai danneggiati, attraverso le risultanze della c.t.u. preventiva collegiale, mentre l’Azienda sanitaria non aveva fornito la prova liberatoria ex art. 1218 c.c..

Il Giudice di secondo grado ha accolto, invece, l’appello della Azienda sanitaria relativamente ai criteri di liquidazione del “quantum”, riducendo gli importi risarcitori del danno da “perdita di chances” liquidato “jure successionis” al minore (in qualità di unico erede), e del danno “jure proprio” per la perdita del rapporto familiare relazionata al periodo di probabile sopravvivenza, liquidato in favore del minore e degli altri superstiti, condannando i predetti alla restituzione in favore della Azienda sanitaria delle maggiori somme da quella corrisposte in ottemperanza della decisione di prime cure.

La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata da G.C. in proprio e n. q. di genitore del minore G.T., nonchè da P.D., F.A. e Pi.Di., con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Resiste con controricorso l’Azienda sanitaria.

Le parti ricorrenti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorrenti hanno proposto in via alternativa due censure.

– vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

– vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla responsabilità del medico e della struttura per le terapie apprestate e non fornite.

Deducono inoltre anche il vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in ordine alla “entità del risarcimento spettante in tema di responsabilità medica”.

I motivi devono essere dichiarati inammissibili per le seguenti plurime ragioni.

Occorre premettere, in via generale, che il ricorso è formulato mediante la cumulativa indicazione nella rubrica dell’unico motivo di plurime censure inerenti vizi di legittimità differenti.

Al riguardo deve osservarsi che, la cumulativa denuncia, con il medesimo motivo, di vizi di legittimità attinenti alle ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5), (idest: la formulazione di un singolo motivo articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo), non impedisce l’accesso del motivo all’esame di legittimità allorchè esso, comunque, evidenzi distintamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), alla violazione delle norme che regolano il processo (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), ed ai profili attinenti alla ricostruzione del fatto (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), così da consentire alla Corte di individuare agevolmente ciascuna autonoma critica formulata alla sentenza impugnata in relazione ai diversi vizi di legittimità contestati in rubrica (cfr. Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9793 del 23/04/2013; id. Sez. U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015).

Diversamente, il motivo “formalmente unico” ma articolato in plurime censure di legittimità si palesa inammissibile tutte le volte in cui – come si riscontra nel ricorso in esame – l’esposizione contestuale degli argomenti a sostegno delle diverse censure non consenta di discernere le ragioni poste a fondamento, rispettivamente, di ciascuna di esse: in tal caso, infatti, le questioni formulate indistintamente nella esposizione del motivo e concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo ed in genere il merito della causa, costringerebbero il Giudice di legittimità ad operare una indebita scelta tra le singole censure teoricamente proponibili e riconducibili ai diversi mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., non potendo evidentemente sostituirsi la Corte al difensore per dare forma e contenuto giuridici alle doglianze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011; id. Sez. 1, Sentenza n. 21611 del 20/09/2013), trattandosi di compito riservato in via esclusiva alla parte interessata, come emerge dal combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18242 del 28/11/2003id. Sez. 1, Sentenza n. 22499 del 19/10/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 08/03/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 18421 del 19/08/2009; id. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 3248 del 02/03/2012; id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017).

La inammissibilità dei motivi discende in ogni caso dalla assenza del requisito prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, inteso come requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso, che costituisce diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorchè la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 2): nel giudizio di legittimità caratterizzato da una struttura chiusa in quanto l’oggetto della verifica è limitato soltanto ad alcuni tassativi vizi del provvedimento giurisdizionale che consentono di veicolare la impugnazione, il motivo di ricorso per cassazione, ancorchè la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l’atto di appello), deve necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 4741 del 04/03/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 15604 del 12/07/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 6184 del 13/03/2009). Ne segue che le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi rispondenti ai requisiti strutturali e funzionali prescritti dall’art. 366 c.p.c., in quanto la Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non le consente di procedere ad un “novum judicium” riesaminando e valutando autonomamente il merito della causa, non atteggiandosi il giudizio di legittimità come un terzo grado di giudizio (cfr. Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1317 del 26/01/2004; id. Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014).

Il requisito di specificità previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), può dunque ritenersi soddisfatto soltanto qualora il ricorrente individui con precisione l’oggetto della critica e cioè non solo la statuizione della sentenza impugnata ma l’argomento giuridico che la supporta, evidenziandone gli aspetti di difformità o contrasto con le regole od i principi di diritto che debbono presiedere alla disciplina della “res controversa” ovvero con la interpretazione che di quella regola ha fornito la giurisprudenza di legittimità.

Invero, il ricorrente ha l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo deve rivestire i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, assolvendo alla funzione condizionante il “devolutum” della sentenza impugnata, con la conseguenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso per cassazione (principale o incidentale) sia basato sul mero richiamo dei motivi di appello, ovvero sulla mera riproduzione di massime giurisprudenziali, o ancora su affermazioni apodittiche non seguite da alcuna dimostrazione, una tale modalità di formulazione del motivo rendendo impossibile individuare la critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 10420 del 18/05/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 13066 del 05/06/2007; id. Sez. 1, Sentenza n. 15952 del 17/07/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 20652 del 25/09/2009; id. Sez. 6-5, Ordinanza n. 1479 del 22/01/2018).

Orbene la esposizione degli argomenti in diritto a supporto dei motivi di ricorso si atteggia, nella specie, nella riproduzione – da pag. 5 a pag. 9 – di massime giurisprudenziali della Corte di legittimità, venendo sviluppato l’argomento critico in una contestazione di 28 righi in cui si assume “meramente apparente” la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, nel procedere alla liquidazione del danno, il Giudice di appello ha diviso l’importo massimo tabellare per il numero degli anni effettivi della de cuius.

Dall’esame della sentenza impugnata emerge che il Giudice di appello, dopo avere evidenziato come il danno da “perdita di chances” doveva essere commisurato alla perdita della “possibilità” di sopravvivenza (calcolata percentualmente) del soggetto affetto da patologia tumorale in caso di tempestiva sottoposizione alle appropriate cure mediche, ha fatto ricorso ai valori tabellari della “invalidità biologica” come mero parametro di riferimento dell'”importo monetario base” da utilizzare per convertire la possibilità di sopravvivenza in equivalente monetario. La Corte distrettuale, considerando che l’interesse leso doveva individuarsi nella conservazione della vita e non della validità biologica al momento della errata diagnosi, del soggetto affetto da patologia terminale, ha ritenuto di applicare l’importo corrispondente alla invalidità massima (prossima al 100% e quindi alla estinzione biologica della persona fisica) di un soggetto del medesimo genere ed età della vittima, desunto dalle Tabelle milanesi di liquidazione del danno biologico, incrementandolo del 25 % in considerazione della particolare gravità del danno relazionata alle condizioni familiari ed alla giovanissima età del figlio (importo base); ha quindi determinato il “valore unitario” di ciascun anno di possibilità di sopravvivenza, tenendo conto della effettiva durata della vita fisica della vittima, dividendo l'”importo base” per gli anni di età (trenta), e quindi moltiplicando il “valore unitario” per i cinque anni ipotetici di sopravvivenza, rapportati al dato percentuale statistico (35%) di possibile efficacia delle cure mediche (ove tempestivamente prestate se la diagnosi fosse stata corretta). Identico criterio – fondato sui massimi tabellari previsti per il danno da perdita del rapporto parentale – è stato applicato dalla Corte distrettuale per la liquidazione in favore di tutti i superstiti del danno “jure proprio” da perdita delle chances (pari al 35%) di prosecuzione di tale rapporto, per altri cinque anni, ove le cure fossero state tempestivamente somministrate.

Orbene, rileva il Collegio che, affinchè sia integrato il vizio di “mancanza della motivazione” agli effetti di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, occorre che, nella sentenza, manchi del tutto la parte motiva – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del “decisum” (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009).

Occorre altresì premettere che, in mancanza di espresse prescrizioni di legge, “se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”, potere discrezionale, questo, conferito al Giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., che costituisce espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., dando luogo, infatti, non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, e che, pertanto, presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8615 del 12/04/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 9244 del 18/04/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 20990 del 12/10/2011; id. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 27447 del 19/12/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 127 del 08/01/2016), non essendo possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10607 del 30/04/2010).

Tutto ciò premesso, osserva il Collegio che la sentenza impugnata rappresenta chiaramente il percorso seguito dal Giudice di merito, essendo specificate le ragioni per le quali si è ritenuto al fare ricorso ai parametri tabellari milanesi (in conformità ai principi di adeguatezza ed uniformità che debbo presiedere al ristoro del danno alla persona: Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 17018 del 28/06/2018; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 1553 del 22/01/2019), ed ha ritenuto di adeguare nel massimo i parametri tabellari (avuto riguardo alla esperienza particolarmente dolorosa per il convivente ed il figlio minore, essendo stata costituita recentemente la famiglia e data la giovanissima età del minore; alla particolare importanza che rivestiva per i superstiti la possibilità di proseguire per gli anni ancora consentiti la convivenza insieme alla giovane donna; alla vicinanza di età tra fratello e sorella che denotava un legame intenso: in motivazione pag. 19-20), ai fini della determinazione dell’importo base sul quale operare la liquidazione, non evidenziandosi macroscopiche incongruità logiche nel criterio matematico di calcolo utilizzato per la quantificazione del danno, in relazione alle probabili aspettative massime di vita ancora consentite alla P., affetta da malattia terminale, qualora fossero state somministrate tempestivamente le terapie adeguate.

Tale “modus procedendi” non è, infatti, trasmodato in una liquidazione “equitativa pura”, caratterizzata dalla applicazione di criteri meramente soggettivi, nè tanto meno è sconfinato nell’arbitrio, inteso come assenza di qualsiasi indicazione dei criteri che hanno orientato la “aestimatio”, atteso che – al contrario – vengono forniti dal Giudice di merito i criteri obiettivi idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto ed a consentire la verifica “ex post” del ragionamento seguito dal Giudice in ordine all’apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell’entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d’animo (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20895 del 15/10/2015).

Ne segue che, a fronte di una chiara esposizione nella motivazione della sentenza del criterio di liquidazione applicato dal Giudice di merito, spettava ai ricorrenti dedurre specificamente gli argomenti fattuali e giuridici intesi specificamente ad evidenziare quali aspetti di illegittimità inficiassero il criterio di liquidazione integrativa, per violazione di eventuali criteri legali o per assoluta contraddittorietà o ancora per conclamato contrasto oggettivo con i dati di comune esperienza (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1529 del 26/01/2010; id. Sez. L, Sentenza n. 12318 del 19/05/2010).

La mera contestazione, contenuta nel motivo di ricorso, secondo cui la sentenza è incorsa in errore nel dividere per il numero degli anni della vittima il valore massimo tabellare alla stessa riconosciuto, si traduce in una mera asserzione priva di carattere cognitivo ed in quanto tale meramente anapodittica, non fornendo alcuna indicazione delle ragioni per le quali il criterio di liquidazione adottato non corrisponderebbe all’integrale risarcimento del danno o non risponderebbe ad un corretto impiego delle nozioni di calcolo matematico.

In difetto dell’indispensabile apparato argomentativo critico, le censure formulate con il motivo di ricorso appaiono carenti quanto alla stessa struttura minima richiesta dall’art. 366 c.p.c. e dunque risultano del tutto inidonee a veicolare il richiesto sindacato di legittimità sulla sentenza impugnata.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

In considerazione dell’alterno esito dei giudizi di merito le spese del giudizio di legittimità debbono dichiararsi interamente compensate tra le parti.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa la indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di Pi.Do. riportati nella sentenza.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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