Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29491 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16374-2017 proposto da:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO

ORESTANO 21, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO GIORDANO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1670/5/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 20/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che

la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Genova. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto l’impugnazione della contribuente avverso un avviso di liquidazione per imposta di registro, per l’anno 2011.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, L. n. 241 del 1990, artt. 3, art. 21 septies e 21 octies e D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe ritenuto l’avviso di liquidazione sufficientemente motivato, ancorchè privo dell’allegazione del provvedimento tassato o di altra indicazione utile per comprendere la liquidazione operata; che, con il secondo motivo, la BNL deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 22 e 43, nonchè degli artt. 1936,1941 e 1944 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: l’Ufficio avrebbe considerato come base imponibile l’intero ammontare per la fideiussione prestata, invece che la somma fatta valere in giudizio;

che l’Agenzia ha resistito con controricorso;

che il primo motivo è fondato;

che, infatti, in tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione emesso dal D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 54, comma 5, che indichi soltanto la data e il numero del provvedimento civile oggetto della registrazione, senza allegarlo, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l’obbligo di allegazione, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare (Sez. 6-5, n. 29402 del 07/12/2017; Sez. 6-5, n. 12468 17/06/2015);

che, nella specie, è la stessa controricorrente ad ammettere che l’avviso di liquidazione “reca gli estremi del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Genova” e nessun altro elemento idoneo a rendere immediatamente ostensibile il provvedimento presupposto;

che il secondo motivo resta assorbito;

che la sentenza impugnata va dunque cassata;

che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo;

che le spese del giudizio di merito devono essere interamente compensate fra le parti, mentre quelle di cassazione vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo.

Compensa le spese del giudizio di merito e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore della ricorrente, in Euro 1.000, oltre spese forfettarie in misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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