Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29490 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. I, 23/12/2020, (ud. 26/11/2020, dep. 23/12/2020), n.29490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13819/2019 proposto da:

A.S., rappresentato e difeso, congiuntamente e

disgiuntamente, dagli Avv.ti Anna D’Alise, e Valeria Tosti, in

virtù di procura speciale alle liti in calce e congiunta al ricorso

per cassazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. Anna D’Alise, in Roma, via V.G. Galati, n. 100/C;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di CALTANISSETTA n.

675/2018, pubblicata il 26 ottobre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/11/2020 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. A.S., cittadino proveniente dal (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 26 ottobre 2018, che, in accoglimento del ricorso proposto dal Ministero dell’Interno e in riforma della sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 21 settembre 2016, ha rigettato il ricorso proposto dal predetto avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso il 23 dicembre 2015 dalla Commissione territoriale di Siracusa.

2. La Corte di appello, con specifico riferimento alla protezione sussidiaria oggetto di gravame, ha ritenuto che la zona di provenienza del richiedente, pur nella complessità correlata alle sue proporzioni amplissime, non appariva qualificabile come una zona fuori controllo essendo, al contrario, affermato dalle agenzie internazionali l’esistenza di un percorso di progressiva stabilizzazione e di aumento della sicurezza e che, pertanto, il richiedente, in caso di ritorno in patria, non sarebbe stato esposto al rischio di un danno grave per una situazione di violenza indiscriminata o di conflitto armato.

3. L’Amministrazione intimata ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. d) ed h) e art. 14, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la Corte di appello fatto riferimento per tutta la parte motiva alla situazione politica della regione del (OMISSIS) (e di (OMISSIS)), e non a quella di cui egli è originario, (OMISSIS) ((OMISSIS)), che dista da (OMISSIS) 1353 Km; che la regione del (OMISSIS) si trova nella parte orientale del (OMISSIS) e che da fonti internazionali del 2017 e 2017, espressamente richiamate, in questa regione la radicalizzazione dei giovani attraverso i social media da parte di gruppi militanti continua a rappresentare una minaccia e che il CRSS ha contato 469 morti nel (OMISSIS) nel 2017, in lieve aumento rispetto i 425 del 2016; sussiste, quindi, il presupposto di cui al D.Lgs. n. 257 del 2007, art. 14, lett. c.

1.1 Il primo motivo è fondato.

Ed invero, risulta dalla sentenza impugnata che il ricorrente è nato a (OMISSIS) in (OMISSIS) e, tuttavia, la Corte di appello, nel motivare la fondatezza della doglienza sollevata dal Ministero dell’Interno, fa riferimento alla città di (OMISSIS), alla provincia che ha per capoluogo (OMISSIS), alla provincia di (OMISSIS), al tempio di (OMISSIS) a (OMISSIS) e richiama fonti specifiche ed aggiornate al 2017 sui detti luoghi.

La valutazione della Corte di appello sulla situazione sociale e politica si riferisce, quindi, ad una provincia e ad una città diverse da quelle di provenienza del ricorrente.

La città di origine del richiedente, (OMISSIS), si trova, difatti, nella differente provincia di (OMISSIS).

1.2 Tanto premesso, ciò che rileva nel caso in esame, è l’errata indicazione delle fonti internazionali, in ragione delle quali la Corte di appello ha escluso il rischio di un grave danno per una situazione di violenza generalizzata o di un conflitto armato rilevante per il riconoscimento eventuale della protezione sussidiaria, dovendosi applicare il principio secondo il quale “In tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto.” (Cass. n. 11312 del 26/04/2019).

Chiara è, sul punto, anche la più recente giurisprudenza di legittimità, a tenore della quale il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati” va interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione delle informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti nella richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro il cittadino straniero lamentarsi della mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi riferita a circostanze non dedotte, ai fini del riconoscimento della protezione (Cass., 17 maggio 2019, n. 13449; Cass., 20 aprile 2019, n. 9842; Cass., 21 novembre 2018, n. 30105).

2. Il secondo motivo (con il quale il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,113 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e l’omesso esame della circostanza riferita in sede di audizione il 23 dicembre 2015, riportata alle pagine 5 e 6 del verbale, dell’uccisione del padre nel marzo 2008 da parte di cinque persone armate) e il terzo motivo (con il quale il ricorrente deduce la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, avendo la Corte, in modo contraddittorio, affermato la sussistenza di una situazione di criticità nel (OMISSIS) e sostenuto l’assenza di un rischio di grave danno per una situazione di violenza indiscriminata o di conflitto armato) devono ritenersi assorbiti.

3. In conclusione, la decisione impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

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