Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29490 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2018, (ud. 27/09/2018, dep. 16/11/2018), n.29490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8308-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE(C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CES CARPI – CONSULENZE FORMAZIONE SERVIZI SRL,, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PRISCILLA 35, presso Dott. RANIERI DE MARIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE TRICARICO,

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2725/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 25/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella cartiera di consiglio non

partecipata del 27/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, impugnando la sentenza resa dalla CTR Emilia Romagna indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale era stata ritenuta l’illegittimità della cartella emessa a carico del Poliambulatorio Privato Aquatic FKT sas di V.M. per il disconoscimento di un credito IVA portato in compensazione dalla contribuente in assenza di presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2008.

La società CFS Carpi Consulenza Formazione servizi srl si è costituita con controricorso, eccependo l’inammissibilità ed infondatezza dei motivi di ricorso.

Il primo motivo di ricorso, ammissibile in rito, risultando depositata la copia autentica della sentenza impugnata in Cassazione, è fondato.

La questione sottesa al procedimento qui in esame è stata di recente decisa dalle Sezioni Unite di questa Corte – sent. n. 17758/2016, depositata l’8.9.2016 -, affermandosi il seguente principio di diritto: “In fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, ben potendo il fisco operare, con procedura automatizzata, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d’indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 54-bis e 60 (fatta salva, nel successivo giudizio d’impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione a cura del contribuente che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili)”.

Sulla base di tale principio, il ricorso dell’Agenzia va accolto, avendo la CTR erroneamente escluso la possibilità di utilizzare la procedura del controllo c.d. formale per la ripresa a tassazione di un credito disconosciuto dall’Amministrazione. Nè le argomentazioni spese dalla ricorrente a sostegno della riconsiderazione dell’orientamento espresso dalla S.U. giustificano una nuova rimessione all’organo massimo di nomofilachia.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Emilia Romagna, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Emilia Romagna, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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