Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2949 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. I, 07/02/2020, (ud. 11/10/2019, dep. 07/02/2020), n.2949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23091/2018 proposto da:

E.Y., che dichiara di eleggere domicilio digitale presso

l’indirizzo pec dell’avvocato D. Dell’Anna,

diegodellanna.pec.ordineavvocatipesaro.it;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1736/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato

il 20/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/10/2019 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso proposto da E.Y., cittadino del Marocco, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come “rifugiato” che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria.

Il richiedente ha riferito di essere un migrante economico che è andato in Ucraina per studiare all’Università, poi, siccome non riusciva a pagarsi gli studi è venuto in Italia per lavorare e aiutare la famiglia. Prima dell’Italia ha lavorato in Turchia. In Marocco non vuole tornare perchè non c’è lavoro e dovrebbe restituire dei soldi che gli hanno prestato. In Italia ha fatto molti lavori.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per Cassazione sulla base di cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per omessa e/o carente valutazione delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della concessione della protezione invocata, in particolare, gli enormi sforzi profusi dal ricorrente per sottrarsi a una vita di stenti e per cercare di vivere dignitosamente; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione degli artt. 2,3,10,32,34 Cost., perchè il tribunale gli aveva negato il diritto a vivere un’esistenza libera e dignitosa; (iii) sotto un terzo profilo, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, arrt. 8 e 14, per non avere il Tribunale di Bologna riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero, se rimpatriato, derivante dalla lesione dei diritti inviolabili dell’uomo, quali, nel caso di specie, la preclusione dell’accesso all’istruzione, al lavoro, alla salute e in generale a una vita dignitosa; (iv) sotto un quarto profilo, per carenza di motivazione del decreto impugnato, in merito alla statuizione di mancato riconoscimento della protezione umanitaria; (v) sotto un quinto profilo, per violazione dell’art. 3 Cost., perchè il tribunale di Bologna, in caso analoghi, ha riconosciuto la protezione umanitaria.

Il primo e secondo motivo sono inammissibili, perchè sollevano censure di merito che non colgono nessuna ratio decidendi.

Il terzo motivo è inammissibile perchè solleva una censura astratta, priva di collegamento con la statuizione della sentenza.

Il quarto motivo è inammissibile perchè solleva una censura astratta, che attiene al merito ed inoltre, la motivazione si colloca al di sopra del “minimo costituzionale”.

Il quinto motivo è inammissibile, perchè contiene una censura priva di qualsivoglia rilevanza e decisività ai fini dell’eventuale cassazione della sentenza impugnata (e, cioè, il riconoscimento della protezione invocata, in casi analoghi).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente a pagare all’amministrazione statale le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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