Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2949 del 07/02/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2949 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 19108-2013 proposto da:
ZANI

GIORGIO

ZNAGRG77126H037K,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA POLLAIOLO 5, presso lo studio
dell’avvocato YURI PICCIOTTI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MAURA CECCARELLI;
– ricorrentecontro

VIESSE AUTO SRL;
– intimato –

avverso la sentenza n. 172/2013 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 29/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 07/02/2018

udienza del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
udito l’Avvocato MASTROROSA Cosimo D.F. con delega

CECCARELLI Maura, difensori del ricorrente, che ha
chiesto l’accoglimento delle difese in atti.

depositata in udienza degli Avvocati PICCIOTTI Juri,

Svolgimento del processo
Giorgio Zani, premesso di avere acquistato dalla s.r.l. Viesse Auto
un’autovettura usata, che questa, dopo circa tre mesi e mezzo dalla
consegna aveva registrato un gravissimo guasto al motore, che
negato il proprio intervento dall’azienda (Sofecar) che aveva concesso
la garanzia aggiuntiva, a cagione del costo delle occorrenti

l’avesse riconosciuto, non aveva provveduto a porvi rimedio, che il
costo occorso per rendere il mezzo sicuro e marciante era ammontato
a C 18.000,00, aveva chiesto condannarsi la società venditrice a
risarcire il danno e a ridurre il prezzo d’acquisto.
Il Tribunale di Verbania, con sentenza pubblicata il 26/4/2010,
condannò la convenuta al pagamento della somma di C 18.000,00.
La Corte d’appello di Torino, con sentenza pubblicata il
29/1/2013, in parziale accoglimento dell’impugnazione della Viesse,
parzialmente riformando la statuizione di primo grado, ridusse ad C
2.384,14 la misura del risarcimento.
Nel rispetto del perimetro decisorio di legittimità le ragioni del
difforme decisum possono sintetizzarsi nei termini seguenti: a) era
dovuta la sola somma occorrente per riparare gli iniettori (il difetto
che il Tribunale aveva riconosciuto sussistere); b) l’appellato non
aveva avanzato appello incidentale al fine di contestare che i guasti
fossero anche altri.
Avverso la statuizione d’appello propone ricorso pere cassazione
lo Zani, illustrando sei motivi di doglianza.
La controparte non ha svolto difese.
Motivi della decisione
Con i primi due motivi, fra loro collegati, lo Zani denuncia la
violazione e la falsa applicazione degli artt. 346, 329, 333, 334 e 100,
cod. proc. civ.; nonché degli artt. 2909, 324, 329, 132, cod. proc.

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riparazioni, la Viesse, alla quale il vizio era stato contestato, sebbene

civ., 118, disp. attuaz. cod. proc. civ., 1362, 1363, 1364, 1365, 1367
e 12, cod. civ., 111, Cost.
Il ricorrente lamenta che la Corte ha errato nel reputare che sul
punto concernente la natura ed estensione del difetto il Tribunale
avesse statuito non soddisfacendo appieno la pretesa dell’attore, con
la conseguenza che sul predetto punto, non censurato dallo Zani con

La doglianza è manifestamente fondata.
Lo Zani si era rivolto al Giudice di primo grado chiedendo che la
venditrice fosse condannata a rimborsargli quanto speso al fine di
riparare la vettura ed esattamente al pagamento di tale importo il
Tribunale aveva condannato la controparte. La circostanza che nel
corpo della motivazione la sentenza di primo grado faccia riferimento
incidentale al malfunzionamento degli iniettori, per la cui sola
riparazione era occorrente la minor somma riconosciuta dalla
sentenza d’appello, a fronte del ben maggiore complessivo
ammontate delle riparazioni necessarie per rendere il veicolo sicuro e
perfettamente funzionante, quantificato in 18.000 euro, non autorizza
a ritenere che la determinazione giudiziale di condanna dovesse
intendersi limitata al minore importo.
Da ciò discende che lo Zani, pienamente vittorioso, non aveva
interesse per impugnare la sentenza del Tribunale, in via principale o
incidentale. Peraltro, come esattamente evidenzia il ricorrente,
l’appello della Viesse aveva interamente devoluto alla Corte locale
l’accertamento dell’estensione del difetto e sul punto l’appellato si era
difeso e il primigenio attore aveva insistito sulla propria domanda.
Non può condividersi la nozione di giudicato enunciato dalla
sentenza d’appello.
E’ corretto affermare che l’interpretazione della sentenza impone

una lettura del dispositivo collegata alla motivazione, utilizzando a tak
scopo anche le inferenze che si traggono dall’esame degli atti di parte

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l’appello, sia pure incidentale, si era formato il giudicato.

(cfr., ex multis, sia pure al fine di valutare l’estensione del giudicato
esterno – ma la questione di fondo resta identica -, S.U., n. 2874,
17/3/1998, Rv. 513968; Sez. L. n. 1773, 17/2/2000, Rv. 533968).
Tuttavia, nel caso di specie l’esame della sentenza di primo grado
non consente, senza ombra di dubbio, di giungere alla soluzione
fornita dalla Corte d’appello. Scrive, infatti, il Tribunale che la

incontestato e che il costo pagato per la riparazione, ammontante,
appunto, a 18.000 euro era da considerarsi congruo. Per contro,
l’inciso tra parentesi, sopravvalutato dalla Corte d’appello, appare,
all’evidenza, esemplificativo e rafforzativo, quindi, superflua e,
pertanto, non suscettibile d’impugnazione.
L’espressione di cui si tratta, infatti, risulta collocata all’interno di
un periodo esplicitante l’obbligo del venditore, chiamato a rispondere
dell’inidoneità alla marcia del mezzo venduto; tale inidoneità viene
richiamatcb, in forma ellittica, con l’anodino riferimento (posto fra
parentesi) al malfunzionamento degli iniettori. Trattasi, all’evidenza,
come si è anticipato, di un inciso spurio ed ininfluente, avendo la
sentenza altrove quantificato ex professo il danno da risarcire,
corrispondente all’intero speso per la riparazione.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che le affermazioni ad

abundantiam, contenute nella motivazione della sentenza, consistenti
in argomentazioni rafforzative di quella costituente la premessa logica
della statuizione contenuta nel dispositivo, vanno considerate di
regola superflue e quindi giuridicamente irrilevanti ai fini della
censurabilità qualora l’argomentazione rafforzata sia di per sé
sufficiente a giustificare la pronuncia adottata e solo ove consistano in
statuizioni autonome (cioè in un sillogismo completo), risolvendosi in
un posterius logico di quella contenuta nel dispositivo, essendo
destinate a divenire operative nelle ipotesi di erroneità di questa (cd.
doppia motivazione), sorge per la parte soccombente l’interesse e

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domanda dell’attore è fondata, afferma che il guasto è gravissimo ed

l’onere all’impugnazione, onde evitare, la formazione del giudicato
sulle anzidette statuizioni (sez. 2, n. 778, 25/10/1988, Rv. 460303).
Interesse qui del tutto assente, stante che il richiamo ad una sola
parte dei danni riscontrati (quella più emblematica), come si è
spiegato sopra, ha una evidente portata esemplificativa e neutra, -Ua
q3/4~-e non si pone affatto in contrasto logico con il contenuto della

richiesta dall’attore, quindi risultato pienamente vincitore.
Un’affermazione contenuta “ad abundantiam” nella motivazione
della sentenza, ma che non abbia spiegato alcuna influenza sul
dispositivo della stessa (come nel caso di specie), essendo
improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto
d’impugnazione, per difetto d’interesse (cfr., ex multis, Sez. L. n.
22380, 22/10/2014, Rv. 633495; Sez. L. n. 23625, 22/11/2010, Rv.
615018; Sez. 3, n. 13068, 5/6/2007, Rv. 597597; Sez. 1, n. 24591,
Rv. 584332; Se3z. 1, n. 10420, 18/5/2005, Rv. 580891).
L’accoglimento dei primi due motivi preclude il vaglio degli altri,
rimasti assorbiti.
Infatti: con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli
artt. 345, 167, 112 e 115, cod. proc. civ., in quanto la domanda di
accertamento del quantum e della estensione del danno avrebbe
dovuto essere considerata nuova dal Giudice d’appello, poiché la
società venditrice non aveva nel corso del giudizio di primo grado
contestato il difetto di conformità, ma solo controdedotto che era
stato lo Zani a procurare il danno; con il quarto motivo si allega la
violazione degli artt. 99 e 112, cod. proc. civ., 1362 e 1367, cod. civ.,
prospettandosi la violazione della corrispondenza fra il chiesto e il
pronunciato, per il fatto che la Corte locale aveva circoscritto la
vertenza innestata con l’impugnazione alla verifica della congruenza
dei costi di riparazione in relazione al difetto, che secondo il Giudice
d’appello, il Tribunale aveva individuato solo nel malfunzionamento

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decisione, la quale, ha quantificato il danno nella stessa misura

degli iniettori, nel mentre la pretesa della Viesse era diretta
all’accertamento degli inconvenienti diversi ed ulteriori rispetto al
guasto agli iniettori; con il quinto motivo lo Zani deduce che la
sentenza aveva omesso di valutare l’estensione del vizio di
conformità; con il sesto ed ultimo motivo il ricorrente si duole della
violazione degli artt. 1519-sexies, 2697, cod. civ., 115, cod. proc. civ.

che la legge pone a carico del venditore.
Tutte censure, come si è anticipato, il cui vaglio resta logicamente
precluso dall’accoglimento dei primi due motivi, in relazione al quale
la sentenza impugnata deve essere cassata e il processo rinviato per
un nuovo esame di merito, assegnandosi al giudice del rinvio anche il
compito di regolare le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo ed il secondo motivo e dichiara assorbiti gli altri;
cassa e rinvia alla Corte d’appello di Torino, altra sezione, anche per il
regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2017

Il Presidente

Il Consigli re relatore

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DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, O 7 FEB. 2018

Matera)

e 132, cod. consumo, per essere stato invertito l’onere della prova,

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