Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2949 del 07/02/2011

Cassazione civile sez. III, 07/02/2011, (ud. 10/01/2011, dep. 07/02/2011), n.2949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.S., (OMISSIS), non in proprio, G.

G., in proprio, considerati domiciliati “ex lege” in ROMA,

presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIUBBILEI GABRIELLO giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

LABRONICA IMMOBILIARE SRL (OMISSIS), in persona

dell’amministratore pro tempore Sig. F.F.,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato AMADEI NINO, con

studio in 57125 LIVORNO, Via Scali degli Olandesi 12, giusta delega

in atti;

– controricorrenti –

e contro

BNL SPA, TOSCOPLAST SRL, CASSA RISP LIVORNO SPA, GBG IMM & FIGLI

184

7 SRL, SGA SPA, M.M.R., COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 901/2005 del TRIBUNALE di LIVORNO, Sezione

Civile, emessa il 29/09/2005, depositata il 29/09/2005; R.G.N.

497/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel corso della esecuzione immobiliare n. 51/91, pendente innanzi al Tribunale di Livorno, fissata la vendita con incanto, due lotti, quelli contraddistinti con i numeri 6 e 7, furono aggiudicati provvisoriamente a Labronica Immobiliare s.r.l..

L’avvocato P., quale procuratore speciale di G. G., presentò offerta in aumento di sesto di talchè, indetta nuova gara, i lotti nn. 6 e 7 vennero aggiudicati, rispettivamente, a Labronica e all’avvocato P..

Avverso entrambe le ordinanze di aggiudicazione proposero opposizione, ex art. 617 cod. proc. civ., il P., nella qualità, e G.G. in proprio, contestando la legittimazione di F.F. a partecipare, in nome e per conto di Labronica, alla gara disposta a seguito dell’aumento di sesto, per inidoneità e invalidità della procura alla stessa rilasciata dalla società.

Labronica Immobiliare s.r.l., costituitasi in giudizio, si oppose all’accoglimento del mezzo.

Con sentenza del 29 settembre 2005 il Tribunale ha respinto l’opposizione.

In motivazione ha osservato quanto segue.

Premesso che l’aggiudicazione provvisoria, avvenuta a seguito della vendita con incanto, non era stata opposta, la F. aveva partecipato alla gara in forza del mandato conferitole con delibera in data 29 giugno 2004, mandato che doveva ritenersi esteso anche alla fase del rincaro.

La procura in data 25 novembre 1999 che la F. aveva depositato, a seguito delle contestazioni del P., era non generale, ma speciale; essa, in quanto atto unilaterale recettizio, non necessitava di accettazione; non era stata neppure tacitamente revocata; era stata legittimamente spesa, benchè depositata dopo l’espletamento della gara.

L’eccezione volta a fare valere che alla gara seguita all’aumento di sesto la parte avrebbe dovuto partecipare o personalmente o a mezzo di procuratore legale, non anche a mezzo di procuratore speciale, era destituita di fondamento, in base ai condivisibili enunciati della giurisprudenza di legittimità.

Avverso detta pronuncia propongono ricorso per cassazione P. S. e G.G. formulando cinque motivi e notificando l’atto a Labronica Immobiliare s.r.l., S.G.A. s.p.a., Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., Compagnie Monegasque de Banque s.p.a., Cassa di Risparmio di Livorno s.p.a., G.B.G. Immobiliare &

Figli 1847 s.r.l., Toscoplast s.r.l. e M.M.R..

Solo la prima ha notificato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo gli impugnanti denunciano violazione degli artt. 2380, 2381, 2384 e 2487 cod. civ. nonchè vizi motivazionali, con riferimento all’affermazione del giudice di merito secondo cui la procura in data 25 novembre 1999, peraltro prodotta solo dopo l’esperimento della gara, doveva considerarsi speciale. L’esponente contesta tale assunto in quanto assolutamente apodittico e comunque contraddetto dall’attribuzione alla procuratrice della facoltà di vendere ed acquistare qualsivoglia immobile, nonchè di compiere tutti i connessi atti accessori.

1.2 Il motivo è inammissibile.

Valga al riguardo considerare che, per giurisprudenza più che consolidata di questa Corte Regolatrice, dalla quale non v’è ragione discostarsi, l’interpretazione del contratto e, in genere, degli atti di autonomia privata, ivi compresi, dunque, gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale, come la procura, costituisce attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione. Peraltro la censura con la quale si sostenga il malgoverno delle regole interpretative deve contenere non solo l’astratto riferimento agli articoli del codice che le sanciscono, ma altresì la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo in cui il giudice se ne è discostato e, quindi, delle distorsioni che in concreto ha prodotto la denunciata violazione. A ciò aggiungasi che, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, è necessaria la trascrizione del testo integrale dell’atto o della parte di atto in contestazione, al fine di porre il giudice di legittimità in condizione di verificare la rilevanza e la fondatezza delle critiche così formulate (confr. Cass. civ. 3 febbraio 2009, n. 2602; Cass, civ. 6 febbraio 2007, n. 2560; Cass. civ., 22 febbraio 2007, n. 4178).

Nella fattispecie, non solo le norme codicistiche asseritamente violate sono del tutto incongrue rispetto alle argomentazioni svolte a sostegno delle doglianze, e in ogni caso nulla hanno a che fare con quelle che dettato i criteri di ermeneutica contrattuale, ma il contenuto della procura, anche nelle parti sensibili ai fini dell’apprezzamento del fondamento delle critiche, nonchè l’allocazione dell’atto nel fascicolo processuale, non sono stati in alcun modo specificati, di talchè il principio di autosufficienza, testè richiamato, è rimasto inosservato.

2.1 Si prestano a essere esaminati congiuntamente, avendo un contenuto in buona parte sovrapponibile, il secondo e il quinto motivo di ricorso.

Con essi i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 1392 cod. civ. e vizi motivazionali con riferimento all’assunto del giudice di merito secondo cui la procura, in quanto atto unilaterale recettizio, non necessitava di accettazione. Secondo gli impugnanti tale affermazione sarebbe erronea, tanto più che il mandato a concludere una compravendita immobiliare va stipulato per iscritto e che in tale forma vanno conseguentemente redatte sia la proposta che l’accettazione, di modo che, in definitiva, entrambe le procure, quella in data 25 novembre 1999, e quella di cui alla delibera del 29 giugno 2004 dovevano essere dichiarate nulle.

2.2 Osserva il collegio che, a prescindere dai profili di inammissibilità, connessi, ancora una volta, alla mancata osservanza del principio di autosufficienza, entrambi i motivi, che pongono in sostanza la stessa questione giuridica, sia pure con riferimento a due distinti atti negoziali, sono destituiti di fondamento.

L’assunto che la procura necessiti di accettazione parte dall’errato presupposto che essa si identifichi con il contratto di mandato, assunto sbagliato, a sol considerare che la procura, in quanto negozio col quale una persona conferisce ad altri il potere di rappresentarla, e cioè di agire in suo nome e per suo conto, può essere o no connessa a un mandato il quale, a sua volta, come contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un’altra, può essere con o senza rappresentanza e dare quindi luogo sia alla figura della rappresentanza diretta, che a quella della rappresentanza indiretta (artt. 1704 e 1705 cod. civ.; confr. Cass. civ. 30 maggio 2006, n. 12848).

3.1 Col terzo mezzo si deduce violazione degli artt. 1724, 2384 e 2487 cod. civ. nonchè mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Le critiche si appuntano contro il mancato riconoscimento della revoca tacita della procura, conferita da F.F., all’epoca amministratore unico di Labronica, a seguito del mutamento delle sue funzioni all’interno della società.

3.2 Anche tali doglianze non hanno pregio.

Premesso che qualsiasi trasformazione avvenuta nell’ambito societario comporta modifiche meramente formali dell’esistente organizzazione, e non già la creazione di un nuovo soggetto distinto dal vecchio, atteso che l’ente coinvolto in un procedimento di trasformazione non si estingue nè confluisce in una nuova entità, ma attraversa la vicenda modificativa senza soluzione di continuità (Cass. civ., 22 maggio 2007, n. 11847), e senza che ne risultino conseguentemente incisi i rapporti processuali e sostanziali che ad esso fanno capo, l’atto negoziale della persona giuridica, posto in essere per il tramite del competente organo di rappresentanza esterna, è atto del rappresentato e non del rappresentante e, come tale, resta in vita fino a quando non intervenga una diversa manifestazione di volontà del primo, a prescindere dalla sorte che nel frattempo abbia potuto subire l’organo che l’ha rilasciata (confr. Cass. civ., 13 settembre 2002, n. 13434) .

4.1 Col quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 584 cod. proc. civ., nullità del procedimento nonchè vizi motivazionali, per non avere il giudice di merito considerato che la delega del consiglio di amministrazione di Labronica in data 29 giugno 2004 aveva riconosciuto alla F. il potere di partecipare all’asta del 30 giugno 2004, ma non anche alla gara disposta a seguito dell’aumento di sesto, e per non avere ritenuto la necessità che a questa intervenisse la parte personalmente o a mezzo di procuratore legale, in conformità a quanto affermato dal Supremo Collegio (confr. Cass. civ. 12 aprile 1988 n. 2871).

4.2 Le critiche sono, per certi aspetti, inammissibili, per altri infondate.

Valga al riguardo considerare che, occupandosi delle deduzioni volte a rappresentare l’irregolarità costituita dalla partecipazione alla gara a mezzo di procuratore speciale, il giudice di merito ha rilevato che il motivo era inammissibile perchè tardivamente proposto, e in ogni caso infondato alla luce della giurisprudenza di legittimità.

Ciò significa che i ricorrenti, contestando la scelta decisoria in parte qua adottata dal decidente, esclusivamente sotto il profilo della pretesa invalidità della partecipazione alla gara della F., hanno impugnato una soltanto delle due rationes decidendi che la sorreggono, trascurando completamente i profili di inammissibilità del rilievo per tardività, evidenziati dal giudice a quo. La censura incorre allora nella sanzione dell’inammissibilità in applicazione del principio per cui, ove la sentenza di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa contestazione di taluna (o anche di una soltanto) di tali ragioni determina l’inammissibilità, per difetto di interesse a impugnare, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza oggetto di ricorso resterebbe pur sempre fondata su di essa (Cass. civ., 20 ottobre 2009, n. 22168).

Va poi aggiunto che il motivo è privo di autosufficienza, non avendo i ricorrenti, ancora una volta, ottemperato all’onere di indicare il contenuto essenziale della delibera che il giudice di merito avrebbe, a torto, ritenuto idonea a giustificare la partecipazione della F. anche alla gara seguita all’aumento di sesto, laddove l’esplicitazione del suo contenuto avrebbe consentito di apprezzarne l’esatto valore negoziale.

Per il resto, le critiche sono resistite dal principio, già affermato da questa Corte, e pienamente condiviso dal collegio, secondo cui, in tema di espropriazione immobiliare, nella gara disposta a seguito dell’aumento di sesto, ai sensi dell’art. 584 cod. proc. civ., l’offerta può essere dall’aggiudicatario provvisorio effettuata anche a mezzo di mandatario munito di procura speciale, in quanto il richiamo agli artt. 571 e 573 cod. proc. civ., contenuto nell’art. 584 cod. proc. civ., nel testo antecedente alle modifiche introdotte dal D.L. 14 marzo 2005, n. 80, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80, e dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 1, comma 3, lett. q), non comporta l’integrale applicabilità, nella fase del rincaro, nè delle predette norme, nè, a fortiori, della intera disciplina della vendita senza incanto, essendovi una logica progressione dalla vendita senza incanto a quella con incanto, progressione che legittima il passaggio dalla prima alla seconda ma non il contrario, e non trovando logico fondamento che l’aggiudicatario provvisorio il quale abbia partecipato alla vendita con incanto a mezzo di mandatario munito di mandato speciale, non possa poi partecipare alla gara in aumento di sesto che personalmente o a mezzo di procuratore legale, corrispondendo piuttosto all’interesse della procedura di espropriazione facilitare la partecipazione alla gara, una volta assicurato (attraverso l’offerta in aumento) l’esito dell’incanto (confr. Cass. civ., 13 gennaio 2005, n. 578).

In tale prospettiva assolutamente condivisibile è poi il principio per cui la formulazione di offerte con aumento di sesto costituisce continuazione del medesimo procedimento di espropriazione contro la stessa persona, di talchè l’incarico di partecipare alla gara – e la connessa procura – valgono, salvo espressa esclusione, anche per la fase del rincaro (confr. Cass. civ. 27 febbraio 1998, n. 2226).

In definitiva il ricorso deve essere integralmente rigettato.

Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.600 (di cui Euro 200 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011

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