Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29489 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. III, 14/11/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 14/11/2019), n.29489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22492-2017 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 2,

presso lo studio dell’avvocato ADOLFO ZINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato VINCENZO RUGGIERO;

– ricorrente –

contro

G.A., D.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA PRISCIANO 67, presso lo studio dell’avvocato PIERO PONZELETTI,

rappresentati e difesi dall’avvocato MARIANO MENNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 805/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. C.R., con ricorso notificato il 21 settembre 2017, impugna la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 805-2017, pubblicata il 3 febbraio 2017, pronunciata nella controversia instaurata dai signori D.G. e G.A. nei suoi confronti, al fine di ottenere in restituzione un importo complessivo di Euro 216.390, a dire degli attori bonificato al convenuto (qui ricorrente) affinchè provvedesse ad acquistare un immobile in Castellammare di Stabia, cointestandolo con la moglie D.P., figlia degli attori. C.R. impugna la sentenza proponendo un unico motivo di ricorso articolato in più parti. Le parti resistenti hanno notificato controricorso.

2. Per quanto qui di interesse, i suoceri del ricorrente, avendo ritenuto che il genero (all’epoca unito in matrimonio con la loro figlia) non avesse adempiuto all’obbligo di cointestare l’immobile alla figlia – nonchè moglie del ricorrente -, ne richiedevano la restituzione in via giudiziale. La domanda degli attori era stata accolta dal Tribunale di Como con la sentenza n. 45 del 2015, pronuncia che veniva confermata dalla Corte d’appello di Milano in seguito all’impugnazione di C.R., sulla base di argomenti indiziari e presuntivi, ritenendo la Corte plausibile il quadro indiziario fornito dagli attori circa l’inadempimento di un obbligo di tacere da parte del genero, tratto dalle circostanze che: i) le somme per l’acquisto di una quota parte dell’immobile provenivano dal conto corrente dei suoceri, ed erano state trasmesse prima della stipula del preliminare; ii) l’importo trasmesso al genero corrispondeva al valore della quota parte di immobile da intestare alla figlia. La Corte d’appello, in particolare, aveva ritenuto non dimostrata, oltre che poco plausibile, la diversa ricostruzione della vicenda fatta dall’impugnante.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. C.R. impugna la sentenza proponendo un unico motivo di ricorso articolato in più parti. Le parti resistenti hanno notificato controricorso. Il ricorrente lamenta la mancata ammissione dei mezzi di prova in particolare dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., al terzo, ovvero alla banca San Paolo Imi di (OMISSIS), degli estratti conto dei suoceri del ricorrente, e delle prove per testi, finalizzati a dimostrare la contestualità degli accessi alla cassetta di sicurezza (ove – in tesi- era stata temporaneamente depositata dal ricorrente, su accordo con il suocero, una valigetta piena di denaro contante), proveniente dalla sua attività imprenditoriale, e i versamenti con bonifici accreditati dai suoceri sul suo conto corrente, esibizione che sarebbe stata giustificata dal fatto che gli stessi suoceri avevano depositato un estratto conto artatamente privo della pagina nella quale erano annotate le movimentazioni sulla cassetta di sicurezza, contravvenendo ai doveri di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c.. Denuncia che l’istanza istruttoria di esibizione della documentazione bancaria, tempestivamente formulata nel corso del processo di primo grado, nella comparsa di costituzione e risposta e nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, sia stata erroneamente disattesa e che non siano state accolte le richieste istruttorie tendenti a provare che il denaro trasmesso dai suoceri fosse di proprietà del ricorrente, posto che era stato lì depositato in contanti in quanto inizialmente destinato a un acquisto immobiliare da farsi in (OMISSIS), non andato a buon fine dopo la stipula di un preliminare sottoscritto dal suocero per conto e nell’interesse di lui e della moglie, di cui era stata fornita prova. La mancata ammissione dei mezzi istruttori chiesti dal ricorrente avrebbe quindi illegittimamente compresso il suo diritto di difesa, laddove la tesi dei suoceri, accolta dai giudici di merito, si fonda su ragionamenti di tipo presuntivo che trovano la loro disciplina normativa negli artt. 2727,27282729 c.c.: di talchè i giudici di merito avrebbero tratto da un fatto noto, vale a dire dai versamenti in denaro eseguiti a mezzo di bonifici dal conto corrente dei suoceri al genero, il fatto ignoto rappresentato dall’inadempimento dell’obbligo (rimasto non provato) di procurare una quota della provvista necessaria per comprare la casa, la cui mezza quota di proprietà avrebbe dovuto essere cointestata alla moglie, all’epoca ancora unita in matrimonio con il ricorrente. Laddove invece fosse stato dato ingresso alle prove i giudici avrebbero potuto constatare la rispondenza al vero delle allegazioni del ricorrente e l’esito sarebbe stato univoco, unitamente alle prove per testi altrettanto non ammesse. In sostanza le prove, anche solo indiziarie, dedotte dal ricorrente convenuto avrebbero messo in dubbio ciò che per i giudici è stato considerato indubbio, vale a dire che le somme, provenienti dal conto corrente dei suoceri, erano nella loro titolarità, ed erano state utilizzate per l’acquisto di un immobile in (OMISSIS) che aveva un valore doppio rispetto alla somma trasmessa per l’acquisto, corrispondente alla quota parte della moglie, mentre a questa presunzione poteva sovrapporsi una diversa ricostruzione dei fatti.

4. Il motivo è infondato.

5. L’articolata tesi del ricorrente non si confronta adeguatamente con il tenore della decisione, laddove la Corte d’appello ha indicato che sia mancata la prova in ordine alla – diversa – ricostruzione dei fatti operata dall’appellante qui ricorrente.

6. Ed invero, la stessa prova per testi, disattesa dai giudici di merito e pedissequamente trascritta nella premessa della sentenza, al capitolo 4, non è in grado di condurre a una diversa conclusione, posto che il ricorrente ha chiesto di provare che il contratto bancario di “cassetta sicurezza”, in cui in tesi erano giacenti le somme poi confluite nel conto corrente dei suoceri, era stato cointestato al medesimo, con conferimento di poteri disgiunti al suocero che aveva operato il prelievo in autonomia. Quindi non vi è ragione per lamentarsi della mancata considerazione delle richieste di ammissione delle prove per testi e dell’ordine di esibizione di documentazione bancaria, relative a circostanze che lo stesso ricorrente avrebbe potuto provare, in assolvimento dei propri oneri, con una produzione documentale, richiedendone copia alla banca in qualità di cointestatario del contratto. Sul punto, il ricorrente, non ha quindi dimostrato un interesse concreto e attuale a vedere pronunciata la nullità della sentenza per un’omissione motivazionale sul mancato ingresso delle prove dedotte, ex art. 100 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 2626 del 02/02/2018; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 15676 del 09/07/2014; Sez. 3, Sentenza n. 5659 del 09/03/2010).

7. Sotto il profilo giuridico, a fronte del mancato onere probatorio di una parte nel contrapporre una diversa tesi a quella fornita dalla controparte, si dimostra corretto l’operato del giudice di merito il quale, al cospetto di plurimi indizi forniti da una parte, e di un onere probatorio mancato dall’altra parte, li valuti complessivamente, per giungere alla conclusione che essi assurgano a dignità di prova; mentre sarebbe erroneo riporre la valutazione su contrapposti singoli indizi o argomenti presuntivi, avulsi dal quadro indiziario complessivamente offerto dalle parti e dalla considerazione dei rispettivi oneri probatori (cfr. per tutte, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3703 del 09/03/2012).

8. Oltretutto, nella prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, ovvero che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza. Il giudice che ricorra alle presunzioni, nel risalire dal fatto noto a quello ignoto, deve quindi rendere apprezzabili i passaggi logici posti a base del proprio convincimento (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 14762 del 30/05/2019).

9. Conclusivamente la Corte rigetta il ricorso, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite, poste a carico del ricorrente soccombente, liquidate come di seguito sulla base delle tariffe vigenti.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5000,00, oltre Euro 200,00, spese forfetarie al 15%, e ulteriori oneri, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, a favore della parte resistente;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA