Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29487 del 15/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 15/11/2018, (ud. 27/09/2018, dep. 15/11/2018), n.29487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8300-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

VALLE ATERNO SRL, in persona dell’amministratore unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

OSLAVIA 28, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO BOTTACCHIARI, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 987/7/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di L’AQUILA SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il

25/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con la società Valle Aterno s.r.l., impugnando la sentenza della CTR Abruzzo indicata in epigrafe che, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto l’illegittimità dell’avviso di accertamento relativo alla ripresa a tassazione di IRES e IRAP per l’anno 2005 in relazione al mancato esame, da parte dell’ufficio, in sede endoprocedimentale, della memoria difensiva tempestivamente depositata dalla contribuente nel termine di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

La parte intimata si è costituita con controricorso.

Con l’unico motivo proposto l’Agenzia prospetta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in relazione alla ritenuta assenza di un obbligo di prendere in considerazione le deduzioni difensive del contribuente che la CTR aveva omesso di considerare, giungendo così all’erronea conclusione di annullare l’accertamento.

Il motivo, ammissibile in rito, è infondato.

Ed invero, Cass. n. 3583/2016 ha avuto modo di precisare che “…Come emerge dalla stessa lettura della prima parte del comma 7 – e dal raffronto con il tenore più perentorio della seconda parte, per la quale invece, all’esito di tanto complessa quanto nota evoluzione giurisprudenziale, si è pervenuti a conclusione opposta – all’obbligo dell’amministrazione finanziaria di “valutare” le osservazioni del contribuente (cui l’imposizione del termine dilatorio, questa sì a pena di nullità, è strumentale) non si aggiunge l’ulteriore obbligo di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo, a pena di nullità.”

Si tratta di una considerazione assai rilevante, posto che essa va coniugata con l’ulteriore affermazione secondo la quale in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente della L. n. 212 del 2000, ex art. 12, comma 7, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall’altro lato, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo” (Cass. n. n. 8378/2017, Cass. 20781/2016; Cass.

15616/2016).

Si vuol dire che la lesione del contraddittorio

endoprocedimentale sussiste le sole volte in cui l’ufficio ha manifestato apertamente di non avere considerato le deduzioni difensive esposte dal contribuente nel termine dilatorio – com’è avvenuto nel caso di specie, posto che l’obbligo dell’amministrazione finanziaria di “valutare” le osservazioni del contribuente cui l’imposizione del termine dilatorio, a pena di nullità, è strumentale- e non quando lo stesso ufficio le ha, anche implicitamente, considerate e disattesa all’atto di emanare l’accertamento.

Orbene, nel caso di specie la CTR ha preso atto che l’amministrazione fiscale, benchè notiziata delle difese esposte dalla parte contribuente nel rispetto del termine dilatorio, non le ha esaminate in ragione dell’imminente scadenza del termine.

E’ dunque palese, nel caso di specie, la ritenuta violazione del contraddittorio che, in definitiva, si desume dal tentativo dell’ufficio di aggirare siffatto obbligo rilevando l’imminente scadenza del termine di decadenza dell’azione accertativa. Ragione, quest’ultima, che, com’è noto, nemmeno costituisce idoneo motivo d’urgenza per giustificare il mancato rispetto del termine dilatorio- cfr. Cass. n. 22786/2015, Cass. n. 5149/2016-. Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della controricorrente in Euro 7000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2018

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