Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29487 del 07/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29487 Anno 2017
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso 21101-2016 proposto da:
PARRELLA GIOVANNI SRL, in persona dell’amministratore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA N 48,
presso lo studio dell’avvocato MARCO ORLANDO, rappresentata e
difesa dall’avvocato NICOLA PIGNATIELLO;
– ricorrente contro
ONOFRIO MARIA ROSARIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE
AULINO, che la rappresenta e difende;

controticorrente

avverso la sentenza n. 784/2016 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 26/02/2016;

Data pubblicazione: 07/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 03/10/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA
NAZZICONE.
RILEVATO

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 26 febbraio
2016, la quale ha dichiarato inammissibile l’impugnazione del lodo
arbitrale del 30 gennaio 2013;
– che la corte del merito, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a)
l’impugnante ha censurato il lodo sotto il profilo del vizio di
motivazione (per avere gli arbitri ritenuto documentalmente provata
l’infondatezza della pretesa dell’appaltatore al corrispettivo per
l’esecuzione di opere extra-appalto), mentre il collegio arbitrale ha
motivato ampiamente la sua decisione; b) ove, invece, l’impugnante
abbia voluto censurare una violazione di regole di diritto, peraltro non
enunciate, all’arbitrato in questione si applica l’art. 829 c.p.c., come
novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006: onde l’impugnativa predetta è
ammessa solo ove prevista espressamente dalla legge o contemplata
dalle parti, come nella specie non si verifica;
– che resiste l’intimata con controricorso;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c.;
CONSIDERATO
– che il motivo — il quale deduce la violazione e falsa applicazione degli
artt. 823 e 829 c.c., nonché del d.lgs. n. 40 del 2006 — è inammissibile,
per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c.;
– che, invero, la corte d’appello ha qualificato i motivi di impugnazione
come attinenti al vizio di motivazione, rigettandoli perché il vizio è
insussistente: ma il ricorso non chiarisce perché i motivi sarebbero
stati, invece, relativi alla violazione di regole di diritto (ed, anzi,
Ric. 2016 n. 21101 sez. M1 – ud. 03-10-2017
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– che la parte ricorrente ha proposto ricorso, affidato ad un motivo,

secondo le doglianze come riportate in ricorso, era denunciata solo
l’errata motivazione del lodo), né censura l’affermazione della corte
circa l’insussistenza del vizio medesimo;
– che tale ratio decidendi della sentenza impugnata, pertanto, è da
sola idonea a sorreggere la decisione, posto che costituisce principio

giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali
logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa
impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una sola di tali
ragioni, determina l’inammissibilità, per difetto d’interesse, del gravame
proposto avverso le altre; è di tutta evidenza, infatti, che l’eventuale
accoglimento del ricorso, con riferimento agli altri motivi, non
inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, per cui l’impugnata
sentenza resterebbe pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di
essa (Cass., ord. 18 aprile 2017, n. 9752; 16 aprile 2014, n. 8847; 11
febbraio 2011, n. 3386; 20 novembre 2009, n. 24540; 5 giugno 2007, n.
13070);
– che le ulteriori affermazioni della corte del merito sono, pertanto,
rese meramente ad abundantiam;
– che la condanna alle spese segue la soccombenza;
– che deve provvedersi alla dichiarazione di cui all’art. 13 d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte
ricorrente al pagamento, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate
in complessivi C 5.100,00, ivi compresi C 100,00 per esborsi, oltre alle
spese forfetarie al 15% ed agli accessori di legge.

Ric. 2016 n. 21101 sez. M1 – ud. 03-10-2017
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costantemente affermato quello secondo cui, qualora la sentenza del

Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del
versamento del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2017.
Il Presidente

(Magda Cristiano)

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