Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29485 del 15/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 15/11/2018, (ud. 27/09/2018, dep. 15/11/2018), n.29485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8026-2017 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONI SPA (OMISSIS), in persona del

procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 18,

presso lo studio dell’avvocato SILVIA PIANOZZA, rappresentata e

difesa dall’avvocato RAIMONDO DI IESU;

– ricorrente –

contro

F.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9995/9/9016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

l’11/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello di F.R. contro la sentenza che aveva confermato la legittimità delle cartelle dalla stessa impugnate ed asseritamente mai notificate. Secondo la CTR l’unico modo per dimostrare l’avvenuta notifica delle cartelle da parte dell’agente della riscossione era costituito dall’esame degli originali degli avvisi di ricevimento della raccomandata, non potendosi ritenere sufficiente la fotocopia e ancor di più il semplice estratto di ruolo.

Equitalia Servizi di riscossione spa ha proposto ricorso per cassazione contro F.R., affidato a quattro motivi.

La parte intimata non si è costituita.

Con il primo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in relazione agli artt. 156 e 157 c.p.c.. Avrebbe errato la CTR nel ritenere che ai fini della prova dell’avvenuta notifica della cartella fosse necessaria la produzione degli originali delle notifiche e della cartella.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 1335 c.c., in relazione agli artt. 156 e 157 c.p.c..

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c., in relazione agli artt. 156 e 157 c.p.c.. La CTR avrebbe escluso il valore probatorio delle fotocopie relative alla compiuta notifica delle cartelle in assenza di un rituale disconoscimento ai sensi dell’art. 2719 c.c..

Con il quarto motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 22, comma 5. La CTR avrebbe errato nell’escludere che la copia fotostatica di un documento potesse costituire elemento idoneo a provare un fatto in assenza di contestazione.

Il primo ed il quarto motivo di ricorso, che meritano un esame congiunto, sono fondati, assorbendo l’esame del secondo e del terzo motivo.

Giova ricordare che il D.Lgs. n. 546 cit., art. 22, commi 4 e 5, ammette espressamente la possibilità di produrre documenti in fotocopia e salvo l’ordine di esibizione degli originali nei soli casi di contestazione circa la conformità agli stessi – cfr. Cass. n. 12582/2016 -.

Orbene, nel caso di specie la CTR, senza dare atto della contestazione circa la conformità della copia della relata di notifica con l’originale, ha escluso la possibilità di dimostrare la notifica dell’atto prodromico con la copia della relata di notifica, ritenendo che soltanto la produzione dell’originale potesse giovare alla società concessionaria. Con ciò, peraltro, non considerando l’ulteriore principio, espresso parimenti da questa Corte, a cui tenore la contestazione della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale ai sensi dell’art. 2719 c.c. non può essere generica e, in ogni caso, non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. n. 10326/2014, Cass. n. 2419/06, Cass. n. 11269/04 e n. 9439/10).

Sulla base di tali considerazioni, la sentenza impugnata, che a tali principi non si è affatto conformata, avendo affermato che soltanto la produzione della relata di notifica in originate avrebbe consentito alla società concessionaria che l’atto fosse stato effettivamente portato a conoscenza del destinatario, in accoglimento del primo e del quarto motivo, assorbiti il secondo ed il terzo, va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il quarto motivo, assorbiti il secondo ed il terzo. cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2018

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