Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29484 del 15/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 15/11/2018, (ud. 27/09/2018, dep. 15/11/2018), n.29484
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4956-2017 proposto da:
D.U., elettivamente domiciliato in ROMA, CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato VINCENZO GRANIERO;
– ricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
contro
EQUITALIA SUD SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6976/12/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA. di SALERNO, depositata il
18/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
D.U. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe, che aveva rigettato il ricorso in appello del contribuente. Secondo la CTR, pur ritenendosi ammissibile il ricorso proposto avverso gli estratti di ruoli, lo stesso doveva ritenersi infondato in relazione alla prodotta prova documentale della regolare notifica delle cartelle esattoriali richiamate nell’estratto ruolo, risultando le stesse notificate a mani del contribuente ed a persona qualificatasi come convivente.
L’Agenzia delle entrate, costituitasi, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in ogni caso evidenziandone l’infondatezza.
Non si è costituita la società Equitalia sud spa.
Occorre anzitutto evidenziare l’ammissibilità del ricorso notificato nei confronti dell’Agenzia delle entrate presso l’Avvocatura dello Stato.
Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno sì ritenuto di escludere la validità della notifica dell’impugnazione eseguita presso l’Avvocatura, escludendone tuttavia l’inesistenza, tenuto conto della non assoluta estraneità all’Agenzia del soggetto al quale è consegnato l’atto notificato.
Cass. S.U. n. 22642/2007 ha quindi chiarito che di tale nullità deve essere ammessa la sanatoria o mediante la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. o per mezzo della costituzione in giudizio dell’Agenzia. Sanatoria nel caso di specie verificatasi per effetto della costituzione in giudizio dell’Agenzia medesima.
Ciò posto, con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e l’omessa pronunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 c.p.. La CTR, nel ritenere probanti le ricevute di ritorno esibite in fotocopia dall’Agente delle riscossione, avrebbe tralasciato di considerare: a) che le stesse erano state disconosciute; b) che le stesse non erano complete, non indicando la qualità delle persone (diverse dal destinatario) che avevano ricevuto il plico raccomandato a mezzo posta; c) che le ricevute di ritorno non provavano il contenuto del plico. Il motivo è inammissibile nella parte in cui si prospetta un error juris da parte del giudice in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle fotocopie delle ricevute di ritorno nonchè l’incompletezza delle stesse, senza specificare il parametro normativo violato dal giudice di merito.
Peraltro, il ricorrente deduce l’esistenza di una pluralità di ricevute di ritorno senza tuttavia indicare ed individuare specificamente gli atti ai quali si riferiscono le censure, posto che il giudice di appello ha affermato che le cartelle erano state notificate a mano del contribuente ed a persona qualificatesi quale convivente – v. pag. 2 sent. impugnata la censure -.
Si tratta di un deficit incidente sull’autosufficienza, non emendabile con la mera allegazione degli atti stessi, se solo si consideri che non è possibile in alcun modo individuare a quale degli avvisi di ricevimento debba rivolgersi la censura della sentenza che ha, come detto, ritenuto alcuni atti notificati personalmente alla contribuente.
Analoghe considerazioni vanno espresse con riferimento alla censura sub punto c) del primo motivo, rispetto alla quale può soltanto aggiungersi che la questione relativa al contenuto dei plichi non risulta essere stata oggetto di specifici profili di censura nel corso del giudizio di merito.
Il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura la sentenza della CTR ritenendo che l’impugnabilità del ruolo lo abiliterebbe a dedurre la decadenza della pretesa, è infondato, se solo si consideri che secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti – cfr. Cass. n. 30898/2017 -.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell’Agenzia delle entrate, dando atto della ricorrenza dei presupposti di cui del D.P.R. n. 115 del 200, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
Rigetta il ricorso.
Pone a carico del ricorrente le spese del giudizio che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2018