Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29484 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 13/11/2019), n.29484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16124-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4514/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

17/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Ragusa, con sentenza n. 441/12, sez. 4, accoglieva il ricorso proposto da M.G. avverso il diniego di rimborso in relazione al sisma del 1990 per irpef lav. auton. anni 1990,1991, e 1992, escludendolo invece per l’Iva.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Sicilia sez. dist. Catania che, con sentenza 4514/6/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi illustrati con memoria.

Gli eredi del contribuente non hanno resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia sostiene che il contribuente non avrebbe diritto al rimborso in quanto soggetto svolgente attività d’impresa.

Con il secondo motivo contesta la ritenuta non applicabilità al caso di specie del D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, che ha modificato la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, dovendosi ritenere una fattispecie di jus superveniens.

Il ricorso è inammissibile.

Lo stesso risulta essere stato depositato per la notifica presso l’Ufficio postale in data 17 maggio 2018.

L’Amministrazione ha però omesso di depositare le ricevute di ritorno attestanti l’avvenuta ricezione delle notifiche da parte dei destinatari (contribuente e difensore).

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, la prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta dello stesso deve essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di effettuare tale deposito, in contraddizione con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111 Cost., ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere ed ottenere la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere, a norma della L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, un duplicato dell’avviso stesso.(Cass. 8691/19; Cass. 19623/15). La predetta istanza non risulta essere stata depositata presso questa Corte.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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