Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29484 del 07/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 29484 Anno 2017
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso 7454-2016 proposto da:
COCCIA CRISTIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
MARESCIALLO PILSUDSKI n.118, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIO STANIZZI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
MANCINI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI n.30, presso lo studio
dell’avvocato GIAN LUCA SELLANI, che lo rappresenta e difende;
– controricorre.nte avverso il decreto n. cronol. 169/2016 del 20/01/2017 R.G. n.
51767/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 10/12/2015;
Data pubblicazione: 07/12/2017
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 03/10/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.
rilevato che con decreto n. cron. 169/2016 depositato il 20 gennaio
2016 la Corte di appello di Roma ha revocato l’assegno divorzile a
carico di MANCINI GIUSEPPE disposto in favore della ex moglie
COCCIA CRISTIANA, confetmando invece l’assegno di
mantenimento in favore della figlia;
che avverso tale provvedimento COCCIA CRISTIANA ha proposto
ricorso per cassazione affidato a un motivo, resistito dal Mancini con
controricorso;
considerato che il motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 5 e
9 della legge n. 898/70 deducendo l’erroneità del decreto impugnato
per aver applicato alla fattispecie i principi normativi relativi alla
determinazione dell’assegno divorzile e non già quelli, tutt’affatto
diversi, propri del procedimento di revoca dell’assegno già
riconosciuto, in particolare omettendo di identificare i motivi
sopravvenuti che legittimerebbero il provvedimento di revoca
dell’emolumento in concreto adottato;
che il Mancini ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avversa
impugnazione;
ritenuto che dalla lettura della sentenza impugnata risulta chiaramente
come la Corte abbia avuto ben presente che nel giudizio di
modificazione delle condizioni di divorzio occorre basarsi sulla
identificazione e valutazione di fatti sopravvenuti alla situazione
esistente all’epoca di concessione dell’assegno, tanto da avere
espressamente fatto riferimento temporale a varie e specifiche
Ric. 2016 n. 07454 sez. MI – ud. 03-10-2017
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Il Collegio
circostanze intervenute tra la data di pubblicazione della sentenza
divorzile e quella di instaurazione del giudizio di modifica;
che, pertanto, non sussiste violazione né falsa applicazione dei principi
normativi indicati, essendo stato correttamente identificato ed
della legge 898/70, sulla base di una valutazione degli elementi di fatto
acquisiti che è riservata al giudice di merito ed è quindi insindacabile in
questa sede (salva l’ipotesi, nella specie non dedotta, di omessa
motivazione);
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente
le spese della presente fase,che liquida in € 2.100,00 (di cui € 100,00
per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.
Dà inoltre atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002,
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2017
applicato il parametro di cui al combinato disposto degli artt. 5 e 9