Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29483 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 13/11/2019), n.29483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18181-2018 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 20,

presso lo studio dell’avvocato ALBERTO MARCHETTI, rappresentato e

difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE

(OMISSIS), in persona dei rispettivi Direttori pro tempore,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 20,

presso lo studio dell’avvocato ALBERTO MARCHETTI, rappresentato e

difeso da se medesimo;

– controricorrente ai ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 558/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA,

depositata il 05/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

F.S. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria n. 1248/2017, con cui era stato respinto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento IRPEF IVA 2011;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad unico motivo;

il contribuente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso principale si censura la sentenza denunciando, in rubrica, “violazione dell’art. 112 c.p.c.” perchè, secondo il ricorrente principale, la CTR e la CTP avrebbero omesso di pronunciarsi su “tre operazioni delle sei contestate”;

1.2. il motivo è inammissibile in quanto, affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al Giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi; ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente – per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito – dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (cfr. Cass. nn. 15367/2014, 21226/2010 onere a cui il ricorrente si è del tutto sottratto nel caso in esame;

1.3. è opportuno, invero, altresì ribadire che in caso di omessa espressa pronuncia su di una domanda si forma, ove la sentenza passi in cosa giudicata per mancata impugnazione, un giudicato implicito sul punto del mancato accoglimento della domanda non espressamente decisa (cfr. Cass. nn. 14999/2000, 12905/1997);

2.1. con il secondo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ovvero omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” per avere la CTR omesso di valutare le giustificazioni rese dal contribuente circa le operazioni contestate dall’Ufficio, come riportate alle pagg. 4 e 5 del ricorso;

2.2. il motivo è inammissibile, poichè si verte in ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., comma 5, rispetto alla quale il ricorrente non ha indicato profili di divergenza tra le ragioni di fatto a base della decisione di primo grado e quelle a base del rigetto dell’appello, com’era invece necessario per dar ingresso alla censura ex art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. nn. 26774/2016, 5528/2014);

3.1. è fondato il ricorso incidentale con cui si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e art. 2697 c.c.) per avere la CTR “ritenuto legittimo e giustificato il bonifico della cliente P.” in favore del contribuente, oggetto di contestazione di maggior reddito imponibile da parte dell’Ufficio;

3.2. sul punto è consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di accertamento, con riguardo alla presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente del contribuente, questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili (cfr. Cass. nn. 22931/2018, 7951/2018, 16697/2016);

3.2. la presunzione legale è quindi superabile da prova contraria fornita dal contribuente (cfr. Cass. n. 6237 del 2015 e n. 9078 del 2016), il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (Cass. sent. n. 18081 del 2010; cfr. anche sent. n. 22179 del 2008 e n. 26018 del 2014);

3.3. ha quindi errato, nella specie, il Giudice di appello che, in relazione al versamento risultante da bonifico bancario in favore del contribuente, non si è attenuto ai principi sopra enunciati, annullando apoditticamente il rilievo dell’Ufficio senza pronunciarsi sulla validità o meno degli elementi di prova forniti dal contribuente a supporto delle sue difese;

4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, respinto il ricorso principale, va accolto il ricorso incidentale con la cassazione della sentenza impugnata in relazione al profilo del solo versamento riscontrato sul conto corrente del contribuente derivante da bonifico della cliente P., con rinvio al Giudice di merito affinchè riesamini la vicenda processuale alla luce dei suddetti principi.

PQM

La Corte respinge il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa, in relazione all’accoglimento dei ricorso incidentale, la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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