Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29482 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. I, 23/12/2020, (ud. 10/11/2020, dep. 23/12/2020), n.29482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8178-2019 r.g. proposto da:

A.S.S.Q., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, giusta procura speciale apposta in calce ai ricorso,

dall’Avvocato Francesco Verrastro, con cui elettivamente domicilia

in Roma, Via Merulana n. 272, presso lo studio dell’Avvocato Andrea

Dini Modigliani.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, depositata in

data 2.8.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto da A.S.Q., cittadino del (OMISSIS), nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 29.6.2016 dal Tribunale di Bologna, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato e vissuto in (OMISSIS), nel distretto di (OMISSIS), nel (OMISSIS); il) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese, perchè vessato e perseguitato da un gruppo islamista sunnita nel villaggio in (OMISSIS) ove si era trasferito con la sua famiglia nel 2009 da (OMISSIS); iii) di essere perseguitato perchè svolgeva nel villaggio, ove si era trasferito, il ruolo di imman e in tale veste aveva partecipato alle celebrazioni “majlis” nel mese di muharram, cerimonia che prevede anche l’autoflagellazione.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sub D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile, posto che risultava circostanza non credibile quella relativa alla funzione di imman svolta dal richiedente nel villaggio del (OMISSIS) ove si era trasferito, nonostante il ricorrente avesse una giovane età e perchè non aveva presentato immediatamente la domanda di protezione internazionale in Italia, essendosi trattenuto per circa tre anni in Grecia (ove era stato peraltro recluso per circa nove mesi) ed avendo presentato la detta domanda in Sicilia, nonostante fosse entrato in Italia attraverso i balcani e si fosse trattenuto per un periodo a Milano; b) inoltre, secondo le C.O.I. di riferimento consultate, la comunità sciita risultava essere quella meno colpita da attacchi di violenza di matrice religiosa e che, infine, non rilevava, ai fini della richiesta di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b, neanche il denunciato episodio dell’attività estorsiva perpetrata dal (OMISSIS), non essendo stato tale accadimento la causa del trasferimento della famiglia del richiedente da (OMISSIS) nel (OMISSIS); c) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al (OMISSIS) e alla regione del (OMISSIS) ((OMISSIS)), regione di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che la valutazione di non credibilità escludeva tale possibilità e perchè il ricorrente non aveva dimostrato un saldo radicamento nel contesto sociale italiano, non rilevando a tal fine il mero inserimento lavorativo del richiedente.

2. La sentenza, pubblicata il 2.8.2018, è stata impugnata da A.S.Q. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 (più precisamente, D.Lgs. n. 251 del 2007, comma 3, lett. a e b, e comma 5, lett. c.) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione alla ritenuta incoerenza delle dichiarazioni con le informazioni disponibili sul Paese e la zona di provenienza, in ragione della evidente erroneità di lettura delle fonti di informazione citate e dell’omessa valutazione della documentazione depositata nel corso del giudizio di merito.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, sempre in relazione alle dichiarazioni rese dal ricorrente nonchè violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis in relazione all’omessa richiesta di chiarimenti in sede di interrogatorio sull’elemento di incoerenza intrinseca rilevato, e cioè la giovane età del richiedente in riferimento al dichiarato ruolo di imman del villaggio.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. d, in riferimento al profilo dell’accertata non tempestività nella presentazione della domanda di protezione internazionale e alla negativa valutazione del pregresso soggiorno in Grecia.

4. Il quarto mezzo censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1, ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 5, nonchè D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c-ter, in relazione all’omesso esame del necessario giudizio comparativo tra la situazione di provenienza del ricorrente e l’attuale condizione personale del richiedente.

5. Il ricorso è fondato quanto al primo e terzo motivo di doglianza, motivi che possono essere esaminati congiuntamente, previa riqualificazione di entrambi come denuncia sostanziale di vizio di assenza di motivazione, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 360, comma 1, n. 4 medesimo codice, riguardando entrambi le censure la valutazione di credibilità del racconto del richiedente.

5.1 La valutazione di non credibilità del racconto del richiedente, effettuata con la sentenza impugnata, appare infatti poco più che tautologica, essendo fondata su circostanze di per sè del tutto prive di effettivo valore inferenziale dell’affermata insincerità del dichiarante; o per lo meno non autoevidenti in tal senso, e dunque bisognevoli di approfondimento argomentativo da parte del giudice del merito: senza di che l’effettiva ratio della valutazione di cui trattasi sfugge, in realtà, al lettore. Tanto vale sia per la valorizzazione della giovane età, quanto all’assunzione della funzione di immani, sia per la sottolineatura, senza altre precisazioni, del passaggio per la Grecia e addirittura della detenzione subita, nonchè per la valorizzazione della tardiva – senza alcuna indicazione temporale presentazione della domanda di protezione in Sicilia, piuttosto che a Milano, ove il richiedente era giunto in Italia.

5.2 I restanti motivi rimangono assorbiti.

La decisione sulle spese del presente giudizio è rimessa al giudice del rinvio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

 

 

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