Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29482 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 13/11/2019), n.29482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16082-2018 proposto da:

C.M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VALDINIEVOLE 11, presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI

MORANDI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, NICOLA VALENTE, MANUELA MASSA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 272/2017 del TRIBUNALE di RIETI, depositata il

28/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

il Tribunale di Rieti, in sede di opposizione ad ATP ex art. 445 bis c.p.c., ha accertato l’insussistenza del requisito sanitario in capo a C.M.T., ai fini dell’accertamento del proprio diritto alla pensione d’inabilità e all’indennità di accompagnamento ed ha posto a carico della ricorrente le spese processuali, da liquidarsi in favore dell’Inps, e le spese della CTU, affermando che il ricorso non conteneva la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.;

la cassazione della sentenza è domandata da C.M.T. sulla base di un unico motivo; l’Inps rimane intimato;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

il motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c.; diversamente da quanto ha affermato il giudice del merito, la ricorrente avrebbe allegato sia in fase di ATP sia in fase di merito la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, ai fini dell’esenzione dalla condanna al pagamento delle spese processuali in caso di soccombenza;

il motivo è fondato;

il Collegio ritiene che il ricorso per cassazione della ricorrente sia sufficientemente esaustivo nell’indicare l’oggetto della pretesa; la circostanza su cui si fonda il ricorso e l’erroneità della statuizione sul punto da parte del giudice del merito – è allegata dalla parte ricorrente in conformità al principio di specificità del motivo;

pertanto, il ricorso va accolto; la sentenza del Tribunale di Rieti va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, si dichiarano non dovute da C.M.T. le spese processuali del giudizio di Accertamento tecnico preventivo in favore dell’Inps, ponendo definitivamente a carico dell’Inps le spese dovute per la CTU; le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore anticipatario;

in considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la ricorrente non tenuta al pagamento delle spese del giudizio di ATP, ponendo le spese di CTU definitivamente a carico dell’Inps. Condanna l’inps al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 1000 per compensi professionali con distrazione a favore del difensore anticipatario, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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