Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29481 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 13/11/2019), n.29481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9352-2018 proposto da:

M.D., C.A., M.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, LARGO DEI COLLI ALBANI 14, presso lo studio

dell’avvocato NATALE PERRI, rappresentati e difesi dall’avvocato

ANTONIO PRINCIPATO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1737/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAVALLARO

LUIGI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 17.3.2017, la Corte d’appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato siccome tardiva l’opposizione proposta da C.A. e M.D. e M.F. avverso la cartella esattoriale con cui era stato ingiunto loro di pagare all’INPS somme per contributi previdenziali omessi dal loro dante causa, M.S., deceduto il (OMISSIS);

che avverso tale pronuncia C.A. e M.D. e M.F. hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli, mentre l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non ha svolto in questa sede attività difensiva;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, i ricorrenti denunciano “falsa applicazione dei principi processuali in tema di prospettazione della domanda e onere della prova” (così il ricorso, pag. 10), per avere la Corte di merito ritenuto che gravasse su di loro l’onere della prova della tempestività della proposizione dell’opposizione, nonostante che, al riguardo, la società allora concessionaria dei servizi di riscossione avesse depositato in giudizio esclusivamente un estratto di ruolo da cui si evinceva che la cartella era stata notificata al loro dante causa in data 11.4.2001;

che, sul punto, la Corte territoriale, dopo aver dato atto che non figurava più in atti l’originale della cartella impugnata e che la sentenza di primo grado non conteneva “nessun argomento di specifica valenza (…) per superare l’eccezione di tardività” (così la sentenza impugnata, pag. 3), ha ritenuto che “gli estratti di ruolo prodotti da Equitalia Sud s.p.a. e corredati della asseverazione dell’Agente della riscossione della rispondenza dei dati ivi riportati con le risultanze dei ruoli resi esecutivi” comprovassero che “la cartella impugnata risulta(va) notificata in data 11 aprile 2001 a M.S. ” (ibid.), concludendo conseguentemente per la tardività dell’opposizione proposta dagli odierni ricorrenti, suoi aventi causa;

che, al riguardo, questa Corte ha affermato che, in tema di opposizioni a cartella esattoriale, grava sull’opponente l’onere di provare la tempestività dell’iniziativa giudiziaria, s’intende a fronte di un atto correttamente notificato in data certa (Cass. n. 19366 del 2013);

che, ciò precisato, il motivo di ricorso difetta di specificità, dal momento che il contenuto dell’estratto di ruolo, sulla scorta delle cui risultanze i giudici di merito hanno ritenuto raggiunta la prova della data della rituale notifica della cartella al dante causa degli odierni opponenti, non è stato trascritto nel corpo del ricorso per cassazione, nè si è precisato in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte esso si troverebbe, di talchè non è dato comprendere se, nella specie, la notifica fosse stata effettuata mediante messo notificatore (nel quale caso la relativa prova ben poteva essere data mediante l’estratto di ruolo: Cass. n. 23039 del 2016) ovvero mediante servizio postale (nel qual caso, viceversa, sarebbe stato necessario che il concessionario esibisse l’avviso di ricevimento: Cass. nn. 6395 del 2014, 4567 del 2015, 20918 del 2016);

che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere parte resistente svolto apprezzabile attività difensiva al di là del deposito della procura in calce al ricorso;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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