Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29480 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. I, 23/12/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 23/12/2020), n.29480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14818/2019 proposto da:

A.T., rappresentato e difeso dall’avv. Nicoletta Pelinga,

(Pec: avv.pelinga.pec.giuffre.it) giusta procura speciale in calce

al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura

generale dello Stato che lo rappresenta ex lege;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 19/3/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/10/2020 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

A.T., (OMISSIS), ricorre per cassazione, con tre motivi, contro il decreto del tribunale di Ancona che gli ha negato la protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno non svolge difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007 in ordine al mancato riconoscimento dello status di rifugiato;

col secondo deduce la violazione o falsa applicazione della normativa in ordine al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria;

col terzo infine deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e dell’art. 5 t.u. imm. a proposito del mancato riconoscimento della protezione umanitaria;

II. – il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, mancando completamente l’esposizione dei fatti di causa;

come questa Corte ha più volte affermato, l’art. 366 presuppone che il ricorso contenga l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, nonchè lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni;

il principio impone che il ricorso contenga esso – in sè – tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti e atti del processo (cfr. per tutte Cass. n. 1926-15, Cass. n. 13312-18);

III. – nel caso concreto, il ricorso per cassazione si limita a enunciare che il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della protezione, che la domanda era stata respinta in sede amministrativa e che il reclamo al tribunale era stato a sua volta respinto;

tali ovvi presupposti non sono in alcun modo corredati da specificazione relative alla vicenda personale e alle ragioni poste a fondamento delle domande.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificate pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

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