Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29480 del 23/12/2020
Cassazione civile sez. I, 23/12/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 23/12/2020), n.29480
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14818/2019 proposto da:
A.T., rappresentato e difeso dall’avv. Nicoletta Pelinga,
(Pec: avv.pelinga.pec.giuffre.it) giusta procura speciale in calce
al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura
generale dello Stato che lo rappresenta ex lege;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 19/3/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/10/2020 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
A.T., (OMISSIS), ricorre per cassazione, con tre motivi, contro il decreto del tribunale di Ancona che gli ha negato la protezione internazionale;
il Ministero dell’Interno non svolge difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
I. – col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007 in ordine al mancato riconoscimento dello status di rifugiato;
col secondo deduce la violazione o falsa applicazione della normativa in ordine al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria;
col terzo infine deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e dell’art. 5 t.u. imm. a proposito del mancato riconoscimento della protezione umanitaria;
II. – il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, mancando completamente l’esposizione dei fatti di causa;
come questa Corte ha più volte affermato, l’art. 366 presuppone che il ricorso contenga l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, nonchè lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni;
il principio impone che il ricorso contenga esso – in sè – tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti e atti del processo (cfr. per tutte Cass. n. 1926-15, Cass. n. 13312-18);
III. – nel caso concreto, il ricorso per cassazione si limita a enunciare che il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della protezione, che la domanda era stata respinta in sede amministrativa e che il reclamo al tribunale era stato a sua volta respinto;
tali ovvi presupposti non sono in alcun modo corredati da specificazione relative alla vicenda personale e alle ragioni poste a fondamento delle domande.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificate pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 28 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020