Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29480 del 15/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 15/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 15/11/2018), n.29480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14625-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 133,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CICCAZZO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIANCARLO SPATAFORA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1735/16/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata

il 05/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, ha costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c.;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Siracusa. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di F.G. contro il silenzio rifiuto dell’Ufficio su un’istanza di rimborso, per IRPEF relativa agli anni 1990-1992.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, si invoca violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 e della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, nonchè dell’art. 81 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., giacchè il contribuente avrebbe adempiuto ai propri obblighi tributari tramite il suo datore di lavoro, mentre l’agevolazione avrebbe riguardato solo il rapporto fra Erario e sostituto d’imposta;

che, col secondo, si assume violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, degli artt. 11 e 14 preleggi, della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 492 del 1997, art. 3, comma 3, e dell’art. 2033 c.c., giacchè la normativa invocata ex adverso limiterebbe il beneficio della riduzione del carico tributario alle somme ancora dovute, al netto delle somme versate;

che si è costituita l’intimata, resistendo con controricorso;

che il primo motivo è infondato, giacchè, in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente (Sez. 5, n. 17472 del 14/07/2017; Sez. 5, n. 15026 del 16/06/2017; Sez. 6-5, n. 14406 del 14/07/2016);

che, anche il secondo motivo è infondato, posto che il consolidato orientamento di questa Corte sul punto è nel senso che, in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, previstadalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, essa può avvenire con due modalità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo. Ciò per effetto dell’intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto ex post (Sez. 6-5, n. 4291 del 22/02/2018; Sez. 6-5, n. 9577 del 12/06/2012);

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore della controricorrente, in Euro 1.000, oltre spese forfettarie in misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2018

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