Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29480 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 13/11/2019), n.29480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9219-2018 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

109, presso lo STUDIO LEGALE D’AMICO, rappresentato e difeso dagli

avvocati FRANCESCO VINCENZO PAPADIA, MARIA ANTONIETTA PAPADIA;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

A. STOPPANI 34, presso lo studio dell’avvocato CARLO MOLAIOLI, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1257/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 17/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAVALLARO

LUIGI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 17.5.2017, la Corte d’appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di T.G. volta alla costituzione della rendita per malattia professionale;

che avverso tale pronuncia T.G. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

che Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 113 c.p.c., comma 1, e dell’art. 195 c.p.c. (nel testo anteriore alla novella apportata con L. n. 69 del 2009), nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2, per avere la Corte di merito rigettato la domanda nonostante che il CTU incaricato di svolgere la perizia sulle sue condizioni di salute avesse depositato due relazioni peritali (la seconda delle quali ad oltre un anno di distanza dalla prima) che differivano tra loro soltanto nella valutazione dei postumi indennizzabili, risultando per ogni altro aspetto identiche;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118 att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per avere la Corte territoriale fatto proprie le risultanze della seconda relazione di consulenza tecnica nonostante che, pur richiesto di chiarimenti in proposito, il CTU non avesse dato spiegazioni in ordine ai criteri di valutazione seguiti per pervenire alle (differenti) conclusioni;

che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 113,115,132 e 195 c.p.c. ed altresì degli artt. 90 e 118 disp. att. c.p.c., per non avere la Corte di merito debitamente valutato le risultanze della prima delle due relazioni di consulenza tecnica, sebbene fosse identica alla seconda ancorchè con una superiore quantificazione dei postumi indennizzabili;

che i motivi possono essere esaminati congiuntamente, in relazione alle modalità della loro formulazione, e sono inammissibili per difetto di specificità, non essendo stato trascritto nel ricorso per cassazione il contenuto degli elaborati peritali asseritamente identici (salvo che nelle conclusioni) ed essendo consolidato il principio di diritto secondo cui il ricorrente, che denunci l’omessa o inesatta valutazione di atti o documenti prodotti in giudizio, anche ove intenda far valere un vizio in procedendo, è onerato, a pena di inammissibilità del ricorso, non solo della specifica indicazione del documento e della chiara indicazione del nesso eziologico tra l’errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto, ma anche della completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti e dei documenti di cui lamenta l’omessa o inesatta valutazione, dal momento che il potere-dovere di questa Corte di esaminare gli atti processuali non esime la parte dall’onere di indicare puntualmente gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame (cfr. fra le tante Cass. nn. 11738 del 2016, 19410 del 2015), il che, con specifico riguardo alle censure concernenti gli elaborati peritali rassegnati in occasione di consulenze tecniche, implica appunto la necessità di trascrivere integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione (Cass. nn. 16368 del 2014, 11482 del 2016);

che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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