Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2948 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 10/02/2010), n.2948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3628-2008 proposto da:

KIDCO SERVICES SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGOSTINO DEPRETIS 86, presso lo

studio dell’avvocato ADONNINO PIETRO, che lo rappresenta e difende

con procura speciale rilasciata dal Consolato Generale d’Italia a

Gedda il 24/01/2008 n. Reg. 15;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

sul ricorso 8108-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

KIDCO SERVICES SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 100/2006 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,

depositata il 19/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il ricorrente l’Avvocato ADONNINO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto dell’incidentale;

udito per il resistente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto il

rigetto del ricorso principale, accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società Kidco Services s.r.l ha impugnato l’avviso di rettifica à fini IRPEG-IRAP e ritenute IRPEG-IRAP per l’anno 1998, notificatole dall’Agenzia delle Entrate di Avezzano, sulla scorta di P.V. della Guardia di Finanza, che evidenziava il parziale pagamento “in nero” di alcuni dipendenti, ciò desumendo dal fatto che le somme erano state corrisposte a tali soggetti da altra società(denominata ART) che usufruiva dei servizi della Kidco. La Commissione Tributaria provinciale ha rigettato il ricorso confermando la presunzione di ricavi non contabilizzati – che avrebbero consentito i relativi pagamenti – e l’insussistenza di perdite conseguenti alla rettifica della dichiarazione per l’anno 1995.

La Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo ha parzialmente accolto, con sentenza 19/12/2006, l’appello della Società(che aveva chiesto, in via subordinata, la deducibilità delle somme comunque pagate, oltre il ricalcolo da parte dell’Ufficio, delle perdite subite) ritenendo gravi precise e concordanti le presunzioni dell’Ufficio ma deducibili costi sostenuti dalla Kidko per i dipendenti. La Kidco Services s.r.l. chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale sulla base di due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi proposti contro la medesima sentenza debbono essere riuniti à sensi dell’art. 335 c.p.c..

Col primo motivo del ricorso principale, si adduce vizio di motivazione della sentenza impugnata anche in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d). La ricorrente contesta in particolare la validità delle presunzioni di corresponsione ai propri dipendenti di parte degli emolumenti in dollari, mediante l’utilizzazione di una società estera (Arab Radio & Television) soltanto in quanto le somme in contestazione erano state versate a dipendenti della società (OMISSIS) dalla società (OMISSIS), rappresentata dagli stessi amministratori della Kidco per motivi contingenti. Ne potrebbe infatti affermarsi, come ha fatto la sentenza impugnata, che tali somme erano di provenienza ignota, dato che gli importi provenivano dalla ART e venivano accreditate ai dipendenti su banca (OMISSIS). Sulla base di tali dati contraddittori si è quindi ritenuto che i pagamenti fossero stati fatti dalla Kidco a propri dipendenti, supponendo che costoro non avrebbero lavorato autonomamente per la ART, la quale avrebbe fornito soltanto la provvista alla Kidco, che non la avrebbe contabilizzata,e costituiva pertanto un ricavo (mentre avrebbe potuto essere un finanziamento, considerato che la ART era l’unica cliente della Kidco). Tutto ciò in presenza di sentenze di giudici del lavoro che negavano la certezza della prova circa i rapporti dei dipendenti (OMISSIS) con la Kidco in relazione agli emolumenti in dollari pretesi dagli stessi, il che avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a considerare inattendibili, e comunque non gravi precise e concordanti, le presunzioni dell’Ufficio.

Col secondo motivo dello stesso ricorso si deduce violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 102 (TUIR) perchè avendo l’Ufficio incluso nell’accertamento del 1997, le perdite dichiarate per l’anno 1995,le stesse dovevano essere computate in diminuzione nel periodo successivo nei limiti di cui all’art. 102, cit. TUIR (1/5), mentre la Commissione Regionale, essendo tali perdite ancora “sub judice”, ne ha escluso il richiesto ricalcolo, mentre avrebbe dovuto quantomeno affermare la non definitività dell’accertamento del 1997 in relazione a tali perdite.

Si chiede pertanto a questa Corte di affermare che “il rispetto dell’art. 102, cit. T.U. richiede che allorquando si discute di perdite di un esercizio rettificato ma non definito, in relazione ad un esercizio successivo la cui notifica comportante la negazione della rilevanza delle perdite di esercizi precedenti è stata impugnata, deve prevedere una statuizione del giudice adito circa il mandato cogente all’Ufficio di ricalcolare le perdite considerabili allorchè quelle inizialmente dichiarate e contestate saranno definite”.

Col terzo motivo del ricorso principale si adduce violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 23 poichè la sentenza impugnata, nello statuire sugli aspetti contenziosi dell’IRPEG ed ILOR, non ha espressamente pronunziato sulla omesse ritenute IRPEF e SSN, limitandosi ad una equivoca espressione quale “rigetta nel resto”.

Col primo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione alla mancata pronuncia della Commissione Regionale in ordine alle perdite del 1995, trattandosi di questione pregiudiziale che avrebbe dovuto quantomeno comportare la sospensione del giudizio.

Viene proposto quindi il seguente quesito: “Se incorra nel vizio di omessa pronuncia il giudice di merito che dichiari di non potersi pronunciare su una questione sottoposta al proprio esame, perchè condizionata all’esito di una causa pregiudiziale tuttora pendente”.

Col secondo motivo, si sostiene che la CTR ha violato l’art. 295 c.p.c. allorchè non ha sospeso il giudizio in attesa dell’esito della causa pregiudiziale pendente, relativa alla compensazione delle perdite dichiarate nel 1995,rispetto alle quali una pronuncia incidentale non sarebbe prospettabile, in quanto potrebbe comportare un contrasto di giudicati, mentre una pronuncia condizionata non è prevista dalla normativa vigente.

Viene quindi proposto il seguente quesito di diritto: “Se il giudice tributario sia obbligato a sospendere la causa pendente dinanzi a sè, à sensi dell’art. 295 c.p.c., allorchè rilevi che la soluzione della causa deriva dall’esito di un’altra causa pregiudiziale pendente dinanzi ad altro giudice”.

Il primo motivo del ricorso principale è infondato e va rigettato.

Le presunzioni formulate dall’Ufficio e ritenute, nella loro articolazione complessiva gravi precise concordanti dalla CTR costituiscono presunzioni legali, anche se ammettono la prova contraria:prova che la contribuente non ha fornito documentalmente o in altra forma oggettiva, ma ipotizzando a sua volta che suoi dipendenti – che risultavano pagati al di fuori della contabilità ufficiale, ma in base a documentazione esistente presso la sede della Kidco, avessero prestato la loro opera alle dipendenze di una società estera – di cui nulla di certo si conosce, se non che era l’unica cliente della contribuente e che effettuava versamenti dall’estero in un conto corrente aperto presso una Banca (OMISSIS), di cui disponeva un amministratore della Kidco al fine -per quanto riguarda l’anno 1997 di cui è causa- di corrispondere emolumenti in moneta estera (dollari) a dipendenti della stessa Kidco. Da un tale quadro fattuale balza evidente l’evasione, a fini fiscali, quantomeno delle norme che riguardano la tassazione dei redditi erogati a lavoratori dipendenti, tassazione palesemente elusa, per quanto riguarda la parte degli emolumenti in dollari, da chi quei pagamenti effettuava a favore di persone che ottenevano invece con modalità regolari altra parte della retribuzione dallo stesso soggetto, di cui peraltro si dichiaravano (per quanto risulta dalle sentenze del Giudice del Lavoro menzionate dalla ricorrente) dipendenti in (OMISSIS), Paese cui comunque va riferita la complessiva attività da essi svolta. Quanto poi alla tesi della contribuente secondo cui gli accreditamenti della società estera riguardavano esclusivamente corrispettivi nei confronti di lavoratori, che avevano effettuato prestazioni a favore di tale società, per cui la Kidco sarebbe stata soltanto una intermediaria rispetto a tali pagamenti – effettuati dalla stessa Kidco su conti correnti dei dipendenti in assenza di “busta paga” – appare logica la differente presunzione dell’Ufficio che attribuisce la qualifica di “ricavi” alle somme versate dalla società estera in un conto di cui la Kidco aveva la disponibilità, mentre non si comprende perchè mai somme versate a persone estranee a rapporti con la contribuente non potessero ricevere direttamente dall’Estero, sui loro conti correnti bancari,gli emolumenti di cui si discute.

Coerentemente dunque la Commissione Regionale ha affermato che gli elementi portati a sostegno della propria linea argomentativa dalla ricorrente non apparivano sufficienti ad inficiare le risultanze probatorie dell’Ufficio, ed ha nel contempo riconosciuto la natura di costi sostenuti dalla ricorrente a tali esborsi, riconducendoli ai ricavi provenienti da attività svolta in favore della società estera ART. Quanto al secondo motivo, lo stesso è inammissibile, difettando l’autosufficienza.

La Commissione Regionale, a differenza di quanto sostiene l’Agenzia, appellante incidentale, non ha affermato la pregiudizialità del giudizio, relativo all’annualità 1995 nella quale le perdite in sede accertativa erano state contestatela si è limitata a qualificare il “ricalcolo” richiesto dalla contribuente in ordine a tali perdite come mera “operazione contabile” discendente da un giudizio diverso, ritenendo implicitamente non definitivo l’accertamento sul punto, relativo all’annata in contestazione. Peraltro in questa sede la contribuente nulla dice in ordine alla consistenza e alle ragioni che la avrebbero condotta a suddividere le perdite sugli esercizi successivi, à sensi dell’art. 102, cit. TUIR, e come possa essere stato superato il principio di competenza di cui all’art. 75, cit.

TUIR, per cui i componenti negativi di un determinato esercizio sono stati inseriti nel conto profitti e perdite degli anni successivi (Cass. 3809/97). In assenza di tali elementi, solo parzialmente chiariti nel ricorso incidentale (pg. 9) nel quale si dice che la perdita dichiarata per il 1995 (e contestata dall’Ufficio) sarebbe stata compensata nell’esercizio 1997, non è possibile stabilire (non essendo neppure noto se il ricorso relativo alla sentenza relativa al 1995 contempli la questione della perdita) se la Commissione Regionale era tenuta ad effettuare un ricalcolo di tale perdita,ovvero disporne in via immediata la sua revisione da parte dell’Ufficio, difettando l’autosufficienza del motivo e l’inconferenza del relativo quesito. Il secondo motivo del ricorso principale deve pertanto essere dichiarato inammissibile, mentre è infondato il terzo motivo dello stesso ricorso perchè la pronuncia circa la riconducibilità dei corrispettivi pagati in “nero” a dipendenti della contribuente non può che includere anche l’omesso versamento delle ritenute IRPEF e SSN relative a quegli emolumenti, come contestato in sede di accertamento, mentre l’entità degli importi provenienti dall’estero e utilizzati dalla Kidco, essendo stati ritenuti ricavi di attività imprenditoriale, è riferibile necessariamente alla rettifica anche dell’IRAP. Deve essere altresì dichiarato inammissibile il ricorso incidentale che ha fondato su poche righe, non sufficientemente esplicative della situazione contabile della contribuente, la propria richiesta di sospensione necessaria del giudizio, ed inconferente il relativo quesito, non essendo state chiarite, in punto di fatto, le ragioni della pregiudizialità.

Consegue un complessivo rigetto dei due ricorsi, con compensazione della spese, stante la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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