Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2948 del 07/02/2020
Cassazione civile sez. I, 07/02/2020, (ud. 11/10/2019, dep. 07/02/2020), n.2948
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18728/2018 proposto da:
I.L., elettivamente domiciliato in Prato, via Q.
Baldinucci n. 71, presso lo studio dell’avv. M. Goti, che lo
rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il
07/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
11/10/2019 da Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso proposto da I.L. cittadino nigeriano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato alla richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come “rifugiato” che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di una vicenda privata relativa a un matrimonio tra il ricorrente che è cristiano e una donna mussulmana. Una volta sposati, la donna aveva cominciato a frequentare la chiesa cristiana contro la volontà dei suoi genitori che quando lo vennero a sapere la volevano riportare in famiglia. Un giorno, quando lei era in cinta, i cognati della moglie del ricorrente si recarono da quest’ultima, ma all’esito di un litigio, la moglie cadde, fu portata in ospedale, nel frattempo, riuscì a partorire, ma poi morì per una complicazione dovuta alle lesioni della caduta. Allora, i genitori della moglie,(volevano portarsi via la bambina, che il ricorrente affidò alla propria sorella e la bambina riuscì a non essere sottratta, ma allora i parenti della moglie gli distrussero l’officina e siccome il ricorrente non aveva i soldi per pagare i danni, oltre che per le minacce del fratello militare della moglie, prese la decisione di scappare all’estero.
Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi di ricorso.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in Nigeria e all’omessa attività istruttoria; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione all’omessa motivazione per quanto riguarda il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il primo motivo è inammissibile, perchè non si confronta con nessuna ratio decidendi del decreto impugnato, ma rimane al livello di mero dissenso peraltro genericamente formulato.
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione; infatti, nel caso di specie, il giudice del merito ha accertato l’assenza di situazioni di vulnerabilità “individualizzata e specifica”, ed ha evidenziato come le attività svolte dal richiedente nel periodo di accoglienza (formative e di lavoro) non costituiscono prova di una particolare situazione di vulnerabilità.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale, esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020