Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2948 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2948 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

ORDINANZA

sul ricorso 14797-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

ALBA SRL, MARBELLA SRL;
– intimati

2018
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avverso la sentenza n. 24/2012 della COMM.TRIB.REG. di
BOLOGNA, depositata il 19/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 24/01/2018 dal Consigliere Dott. LIANA
MARIA TERESA ZOSO.

Data pubblicazione: 07/02/2018

R.G. 14797/2013
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. Con atto di compravendita del 1.3.2004 la società Alba Sri acquistava un terreno sito in
Rimini chiedendo di beneficiare dell’agevolazione di cui all’articolo 33, comma 3, legge 388/2000.
La società Marbella s.r.l. acquistava in data 4.8.2004 un fabbricato sito in Rimini. L’Agenzia delle
entrate notificava avvisi di liquidazione, rispettivamente, in data 18. 1.2007 ed in data 26.1.2007
sul presupposto che non spettava l’agevolazione. Le società proponevano ricorsi precisando che
gli immobili rientravano in piani particolareggiati regolarmente definiti e approvati. La

confermata dalla CTR dell’Emilia Romagna sul presupposto che non occorreva dare rilievo al fatto
che gli immobili fossero compresi in un piano particolareggiato quanto al fatto che essi si
trovassero in un’area in cui era possibile edificare.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate
svolgendo due motivi. Le contribuenti non si sono costituite in giudizio.
3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma
1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli articoli 33, comma 3, legge 388/2000 e 2, comma 30,
della legge 35072003. Sostiene che la CTR ha fatto erronea applicazione del principio da essa
stessa invocato in quanto non ha verificato se nel caso di specie al momento della stipula dei
negozi, pur in assenza di un piano particolareggiato, gli immobili fossero compresi in un piano
generale immediatamente esecutivo.
4. Con il secondo motivo deduce motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione a
un punto controverso e decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.. Sostiene
che la CTR, pur riconoscendo che l’agevolazione può spettare anche in assenza di un piano
particolareggiato, purché il piano regolatore generale contenga disposizioni specifiche che
consentano l’edificazione del suolo, non ha motivato sulla sussistenza di tali presupposti.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.0sserva la Corte che entrambi i motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente
in quanto sottendono la medesima questione giuridica. Secondo la giurisprudenza della Corte
di legittimità, la disposizione dell’art. 33, comma 3, legge 388/2000 intende dar rilievo non al
riscontro formale dell’insistenza dell’immobile in area soggetta a piano particolareggiato,
quanto piuttosto al fatto che esso si trovi in area in cui, come appunto quelle soggette a piano
particolareggiato, sia possibile edificare. Non rileva neanche che ciò avvenga sulla scorta di uno
strumento di programmazione e non di uno strumento attuativo, stante la centralità che
l’utilizzazione edificatoria avvenga, con condizione legale risolutiva, per opera dello stesso
soggetto acquirente, entro cinque anni dall’acquisto (Cass. n. 16835 del 2008; n. 28010 del
2009; ord. n.5933 del 2013), e ciò in quanto la norma intende sia agevolare lo sviluppo
equilibrato del territorio, che favorire direttamente l’attività edificatoria di aree e lotti inutilizzati
(cfr., anche, Cass. n. 4890 del 2013). Viene, dunque, in rilievo la qualificazione edificatoria di
1

Commissione Tributaria Provinciale di Rimini riuniva i ricorsi e li accoglieva con sentenza che era

un’area, in relazione alla quale le Sezioni Unite della Corte, con le sentenze
nn. 25505 e 25506 del 2006, in materia di registro e di ICI, hanno affermato che, a fini tributari
ed a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, (convertito in L.
n 248 del 2006), la stessa va desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore
generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della
Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. E’ stato, poi, affermato che
l’agevolazione dev’essere riconosciuta anche nell’ipotesi il piano di lottizzazione non sia stato

caso, si è in presenza di un’area edificabile nel senso sopra specificato, purché l’approvazione
del piano poi intervenga, così che l’immobile sia incluso in un piano “regolarmente approvato”
e le costruzioni siano state realizzate tempestivamente e nel rispetto delle norme urbanistiche
di riferimento ( Cass. n. 24085 del 12/11/2014 ). Nel caso che occupa l’Ufficio assume che al
momento dell’atto di trasferimento non sussisteva il piano particolareggiato e da tale sola
circostanza intende far derivare l’insussistenza dei presupposti per l’agevolazione ma,
considerato che tale circostanza ( ovvero la mancanza del piano particolareggiato ) è priva di
rilievo ove il piano risulti poi adottato e l’utilizzazione edificatoria abbia avuto luogo nel
quinquennio, non ha neppure dedotto che sia, in seguito, mancata l’approvazione del ridetto
piano particolareggiato e l’edificazione non abbia avuto luogo nel quinquennio.
In conclusione i rilievi mossi dal ricorrente sono infondati in quanto ineriscono a circostanze
prive di decisività.
2. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna l’agenzia delle entrate a rifondere al contribuente le
spese processuali che liquida in euro 5.600,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella
misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del giorno 24 gennaio 2018.
Il Presidente

ancora approvato alla data di rogiti di trasferimento del bene, tenuto conto che, anche in questo

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