Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2948 del 07/02/2011

Cassazione civile sez. III, 07/02/2011, (ud. 10/01/2011, dep. 07/02/2011), n.2948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.G. (OMISSIS), A.G.

(OMISSIS), S.S. (OMISSIS), P.

P. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

NIZZA 63, presso lo studio dell’avvocato CROCE MARCO, rappresentati e

difesi dagli avvocati DE MONTE MANUEL, PROSPERI OSVALDO giusta delega

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ESPERTI CONTABILI CHIETI in persona

del Presidente p.t. Dott. C.R. e per i singoli

consiglieri in proprio, D.D.S. (OMISSIS),

C.A.M. (OMISSIS), T.P.

(OMISSIS), B.M. (OMISSIS),

C.R. (OMISSIS), C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO

103, presso lo studio dell’avvocato VAGNOZZI DANIELE, rappresentati e

difesi dall’avvocato CERCEO GIULIO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO AFFARI DI GIUSTIZIA DIREZIONE

GENERALE GIUSTIZIA, R.F.;

– intimati –

avverso la decisione n. 26/2009 del CONS. NAZ. DOTT. COMMERC. di

ROMA, emessa il 16/4/2009, depositata il 21/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato MANUEL DEL MONTE;

udito l’Avvocato OSVALDO PROSPERI;

udito l’Avvocato GIULIO CERCEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rinvio a n.r. per

integrazione del contraddittorio;

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che B.G., P.P., G.A. e S.S. propongono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la decisione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti che ha dichiarato inammissibile il reclamo, da essi proposto unitamente a P.S.R., V.M. e S.V., avverso i risultati delle elezioni del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chieti, svoltesi il 27 marzo 2008;

che resistono con controricorso, pure illustrato da successiva memoria, il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chieti e gli eletti C.R., T.P., C.A.M., M.B., C.F. e D.D.S., preliminarmente deducendo il difetto di integrità del contraddittorio;

considerato che il ricorso non risulta notificato a P.S. R., V.M. e S.V., che pure hanno proposto reclamo al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti;

che, viceversa, non sussiste il difetto di contraddittorio lamentato dai controricorrenti, in quanto la circostanza che il ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale fosse stato notificato anche a soggetti nei cui confronti non era stato proposto non rende costoro litisconsorti necessari processuali;

che va dunque concesso termine ai ricorrenti per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti.

P.Q.M.

La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di P.S.R., V.M. e S.V. nel termine di gg. 90 dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011

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