Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2948 del 07/02/2011
Cassazione civile sez. III, 07/02/2011, (ud. 10/01/2011, dep. 07/02/2011), n.2948
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.G. (OMISSIS), A.G.
(OMISSIS), S.S. (OMISSIS), P.
P. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
NIZZA 63, presso lo studio dell’avvocato CROCE MARCO, rappresentati e
difesi dagli avvocati DE MONTE MANUEL, PROSPERI OSVALDO giusta delega
in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ESPERTI CONTABILI CHIETI in persona
del Presidente p.t. Dott. C.R. e per i singoli
consiglieri in proprio, D.D.S. (OMISSIS),
C.A.M. (OMISSIS), T.P.
(OMISSIS), B.M. (OMISSIS),
C.R. (OMISSIS), C.F.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO
103, presso lo studio dell’avvocato VAGNOZZI DANIELE, rappresentati e
difesi dall’avvocato CERCEO GIULIO giusta delega a margine del
controricorso;
– controricorrenti –
e contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO AFFARI DI GIUSTIZIA DIREZIONE
GENERALE GIUSTIZIA, R.F.;
– intimati –
avverso la decisione n. 26/2009 del CONS. NAZ. DOTT. COMMERC. di
ROMA, emessa il 16/4/2009, depositata il 21/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/01/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato MANUEL DEL MONTE;
udito l’Avvocato OSVALDO PROSPERI;
udito l’Avvocato GIULIO CERCEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio che ha concluso per il rinvio a n.r. per
integrazione del contraddittorio;
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Che B.G., P.P., G.A. e S.S. propongono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la decisione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti che ha dichiarato inammissibile il reclamo, da essi proposto unitamente a P.S.R., V.M. e S.V., avverso i risultati delle elezioni del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chieti, svoltesi il 27 marzo 2008;
che resistono con controricorso, pure illustrato da successiva memoria, il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chieti e gli eletti C.R., T.P., C.A.M., M.B., C.F. e D.D.S., preliminarmente deducendo il difetto di integrità del contraddittorio;
considerato che il ricorso non risulta notificato a P.S. R., V.M. e S.V., che pure hanno proposto reclamo al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti;
che, viceversa, non sussiste il difetto di contraddittorio lamentato dai controricorrenti, in quanto la circostanza che il ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale fosse stato notificato anche a soggetti nei cui confronti non era stato proposto non rende costoro litisconsorti necessari processuali;
che va dunque concesso termine ai ricorrenti per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti.
P.Q.M.
La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di P.S.R., V.M. e S.V. nel termine di gg. 90 dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011