Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2948 del 03/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.03/02/2017),  n. 2948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 814/2016 proposto da:

D.A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO ARGENTINA

11, presso lo studio dell’Avvocato AUGUSTO VITO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’Avvocato PATRIZIA DE ANGELIS;

– ricorrente –

contro

C.M.A., C.F. e C.I., in

proprio e nella qualità di eredi di C.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI GRACCHI 209, presso lo

studio dell’Avvocato CESARE CARDONI, rappresentati e difesi

dall’Avvocato GIOVANNA MAZZUCATO;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il

22/04/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2017 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Tribunale di Foggia, con ordinanza depositata il 22 aprile 2015, ha rigettato il ricorso della L. n. 794 del 1942, ex art. 28, proposto da D.A.S. al fine di ottenere la liquidazione dell’importo di Euro 72.671,32 quale onorario per l’assistenza di C.M.A., F., I. e G. nel giudizio innanzi al Tribunale di Foggia, iscritto al RGN 3684/2004; il ricorrente è stato altresì condannato alla refusione delle spese di giudizio liquidate in Euro 2.500,00 oltre il 15% per spese forfetarie e accessori di legge;

che il Tribunale – dopo avere affermato che, in ragione dell’attività professionale svolta, possono riconoscersi in favore dell’Avv. D.A. Euro 900 per diritti ed Euro 3.600 per onorari, oltre accessori di legge – ha rilevato che risulta in atti prodotto l’assegno di Euro 15.000 versato in favore del ricorrente, il che documenta, in assenza di contrari elementi probatori, il pagamento delle competenze professionali in relazione al giudizio al quale l’attività di liquidazione si riferisce; con la conseguenza che la predetta somma deve ritenersi esaustiva dell’ammontare delle spettanze difensive liquidabili in relazione all’attività svolta nel procedimento presupposto;

che per la cassazione del provvedimento del Tribunale di Foggia ricorre D.A.S. sulla base di quattro motivi;

che C.M.A., C.F. e C.I., in proprio e nella qualità di eredi di C.G., resistono con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il primo motivo di ricorso – con il quale si deduce, cumulativamente, “violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5, comma 4, art. 111 Cost.). Erroneità, infondatezza illegittimità sentenza (art. 99, 100, 112, 113 e 187 c.p.c.). Violazione del diritto alla prova di difesa dell’opposto (art. 24 Cost., comma 2). Violazione artt. 2712, 2719 c.c. e artt. 82, 83, 88 90, 91, 94, 96 c.p.c.; L. n. 36 del 1934, art. 9) Inammissibilità e nullità comparsa di costituzione controparti. Inesistenza motivazione e suo contrasto con i documenti e atti processuali” – è assolutamente generico perchè accomuna una serie di censure tra loro diverse ed esposte senza alcun ordine logico, dalla nullità della costituzione delle parti perchè asseritamente tardiva, alla sostituzione in udienza da parte di avvocato privo di delega scritta, alla utilizzazione di fotocopia dell’assegno;

che il motivo è pertanto inammissibile per difetto di specificità; in ogni caso esso è manifestamente infondato in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie, in quanto riservata alla cognizione del giudice di merito e nella specie immune da vizi apprezzabili in sede di legittimità;

che il secondo motivo di ricorso – con il quale si deduce “Nullità ordinanza per erronea valutazione prove (art. 116 c.p.c.) mancanza motivazione e suo contrasto con gli atti. Violazione dovere pronuncia secondo diritto e disponibilità prove (artt. 113, 116, 159, 161 c.p.c.). Motivo ex art. 342 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 2. Interrogatorio parti (art. 117 c.p.c.)” – è inammissibile, stante la genericità e confusione della deduzione, tra l’altro priva della esatta indicazione del contenuto e della localizzazione delle prove che dimostrerebbero il contrario di quanto accertato – con logico e motivato apprezzamento – dal giudice del merito;

che il terzo motivo di ricorso – con il quale si deduce “Nullità della sentenza per violazioni di legge e rito. Erronea valutazione atti e la mancata ammissione dei documenti e prove e di decisione di tutte le richieste difensive del D.A.. Violazione art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5, art. 360 bis c.p.c.” – è manifestamente infondato riguardo alla valutazione delle prove e alla pronuncia di rigetto, in quanto il Tribunale, con valutazione immune da censure in questa sede, attese le risultanze istruttorie, ha correttamente ritenuto che l’importo dell’assegno in atti è esaustivo delle spettanze difensive liquidabili, sicchè risultano assolutamente generiche e prive di pertinenza rispetto al decisum le doglianze di violazione dell’art. 112 c.p.c., di decisione parziale, violazione del diritto di difesa e giusto processo e nullità insanabile della sentenza;

che il quarto motivo di ricorso (col quale ci si duole della regolazione delle spese e della mancata pronuncia sulla richiesta di condanna per lite temeraria) è manifestamente infondato, avendo il Tribunale di Foggia regolato le spese sulla base del principio della soccombenza e non potendosi dare condanna per lite temeraria a carico della parte vittoriosa;

che il ricorso va, pertanto, rigettato;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA