Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29479 del 15/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 15/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 15/11/2018), n.29479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14606-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

IMMOBILVAL SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6227/34/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 29/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte ha costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c.;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Brescia. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della Immobilval s.r.l. avverso un avviso di accertamento IRES, IVA e IRAP relativo agli anni 2006-2007.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè, diversamente dall’opinione della CTR, sarebbe stato possibile utilizzare il metodo analitico-induttivo, prescindendo dalle scritture contabili, anche con riguardo al recupero IVA;

che, col secondo rilievo, l’Agenzia assume la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la sentenza impugnata avrebbe negato l’obbligo del giudice – il quale, non condividendo le risultanze dell’accertamento, ma riscontrando comunque l’esistenza del presupposto per l’adozione dell’atto impositivo – di procedere alla determinazione in concreto dell’imponibile, anche servendosi dell’ausilio di un consulente tecnico;

che l’intimata non si è costituita;

che il primo motivo è fondato, per quanto di ragione;

che la sentenza impugnata ha affermato che “la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della appellata non comporta, di per sè sola, per quanto di seguito esposto, la legittimità del ricorso, da parte dell’Ufficio, a un accertamento di tipo induttivo con mancata considerazione della documentazione contabile pacificamente consegnatagli dal contribuente”;

che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l’Amministrazione finanziaria, i cui poteri trovano fondamento non già nell’art. 38 (accertamento sintetico) o nell’art. 39 (accertamento induttivo), bensì nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 (cd. accertamento d’ufficio), può ricorrere a presunzioni cd. supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, ma deve, comunque, determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, pena la lesione del parametro costituzionale della capacità contributiva (Sez. 5, n. 1507 del 20/01/2017);

che, pertanto, una volta acclarata la facoltà dell’Ufficio di ricorrere all’accertamento induttivo, a fronte dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, va tuttavia riconosciuto il diritto del contribuente di allegare la documentazione contabile del caso, in funzione della prova contraria;

che, in questo senso, anche il secondo motivo è fondato;

che infatti, diversamente dalle affermazioni della CTR, il giudice tributario, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi di carattere sostanziale e non meramente formali, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Sez. 5, n. 24611 del 19/11/2014);

che, in definitiva, il giudice di merito dovrà scrutinare le produzioni documentali della contribuente, per accertare se possano essere in grado di superare la presunzione connessa all’accertamento analitico-induttivo ed eventualmente sostituire la propria motivata valutazione;

che, in conclusione, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lombardia, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2018

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