Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29479 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 13/11/2019), n.29479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7703-2018 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIORGIO

SCALIA 39, presso lo studio dell’avvocato CARMEN PERONACE,

rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA CARMELA MIRARCHI, LUIGIA

FERRO’;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, NICOLA VALENTE, MANUELA MASSA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1272/2016 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 28/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAVALLARO

LUIGI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 28.8.2017, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia di primo grado, che aveva rigettato la domanda di D.A. volta a conseguire la pensione ordinaria d’invalidità dall’11.6.2012, invece che dalla domanda amministrativa, e ha condannato la pensionata alla rifusione delle spese di lite;

che avverso tale ultima statuizione D.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli; che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte di merito pronunciato la sua condanna alle spese nonostante che in atti figurasse apposita dichiarazione di esonero resa ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.;

che, con il secondo motivo, le medesime censure sono proposte sub specie di violazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c.;

che i motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure svolte, e sono manifestamente fondati, evincendosi dal ricorso per cassazione che la ricorrente aveva dichiarato di trovarsi nelle condizioni di esonero previste dalla legge (cfr. la relativa dichiarazione, debitamente trascritta a pag. 4 del ricorso medesimo) ed essendosi chiarito che l’art. 152 disp. att. c.p.c. non impone, ai fini dell’esonero delle spese di lite, l’adozione di alcuna rigida formula ma subordina l’esenzione esclusivamente alla tempestiva presentazione della dichiarazione, senza richiedere che in essa debba anche essere contenuto l’impegno a comunicare variazioni reddituali rilevanti (Cass. n. 16132 del 2016) o l’indicazione specifica dell’entità del reddito proprio e del nucleo familiare (Cass. n. 24303 del 2016);

che, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va pertanto dichiarato che D.A. non è tenuta a rifondere all’INPS le spese del giudizio di appello, ponendosi conseguentemente a carico dell’INPS le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate e distratte come da dispositivo;

che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara che D.A. non è tenuta a rifondere all’INPS le spese del giudizio di appello. Condanna l’INPS alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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