Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29478 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. I, 23/12/2020, (ud. 12/10/2020, dep. 23/12/2020), n.29478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12357-2019 r.g. proposto da:

R.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Marco Giorgetti, con cui elettivamente domicilia in Ancona, Corso

Mazzini n. 100, presso lo studio di quest’ultimo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, depositata in

data 19.10.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto da R.M., cittadino del (OMISSIS), nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 5.6.2016 dal Tribunale di Venezia, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato e vissuto in (OMISSIS); di essere stato costretto a fuggire dal sua paese di provenienza perchè timoroso delle violenze provenienti dai propri creditori per un debito non restituito.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sub D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b, in ragione della mancata allegazione dei presupposti applicativi dell’invocata tutela da parte del richiedente asilo, il quale aveva invece spiegato, in sede di audizione, di essere migrato per ragioni di carattere economico; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al (OMISSIS) (provincia di (OMISSIS)), paese di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che il richiedente non aveva allegato una situazione di soggettiva vulnerabilità.

2. La sentenza, pubblicata il 19.10.2018, è stata impugnata da R.M. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. L’amministrazione intimatà non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6 e 7 in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c-ter e comunque vizio di apparente motivazione.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b, in riferimento al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e comunque vizio di omesso esame di un fatto decisivo ai fini della decisione.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e comunque vizio di omesso esame di un fatto decisivo ai fini della decisione.

4. Il quarto motivo denuncia, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, nonchè del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma uno, lett. c-ter, e comunque vizio di motivazione.

5. Il ricorso è inammissibile.

5.1 Il primo motivo è inammissibile in ragione della sua evidente genericità di formulazione, posto che le censure prospettate dal ricorrente non intercettano le ragioni della decisione e si affidano invece a generici riferimenti normativi che disciplinano la materia in esame.

5.2 Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità. E ciò se solo si considera che, anche in questo caso, la doglianza si compone solo di generiche riflessioni sui presupposti applicativi dell’invocata protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a e b, senza neanche indicare l’eventuale allegazione in appello del rilevante profilo della richiesta di protezione statuale in riferimento alla riferita violenza dei creditori.

5.3 I terzo motivo è invece inammissibile, perchè l’allegata circostanza del cui omesso esame si duole il ricorrente (e cioè, la mancanza di una adeguata protezione giuridica del debitore, secondo l’ordinamento interno del paese di provenienza del richiedente) risulta essere profilo di doglianza nuovo non proposto nei precedenti gradi di giudizio.

5.4 Il quarto motivo è anch’esso inammissibile perchè viene formulato come un’irricevibile richiesta di rivalutazione del merito della decisione in ordine al diniego dell’invocata tutela umanitaria su circostanza (la integrazione del richiedente) che di per sè sola non rappresenta elemento decisivo ai fini del riconoscimento della tutela protettiva statale (Cass. 4455/2018 e Cass. ss.uu. n. 29459/2019).

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660/2019.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

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