Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29477 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. III, 28/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell’avvocato BERNARDINI

BETTI VALERIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAZZON GIOVANNI, giusta mandato alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.V.M., P.V., LOGI COSTRUZIONI SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1691/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

3.6.09, depositata l’11/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’1/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito per la ricorrente l’Avvocato Valerio Bernardini Betti che si

riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che si riporta alla relazione scritta.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 11 ottobre 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Monza ha respinto la domanda di risarcimento proposta da F.P. contro D.V.M. e P.V., in relazione ai danni arrecati al proprio appartamento nel corso di lavori di ristrutturazione eseguiti nella proprietà dei convenuti..

I convenuti avevano eccepito che la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere indirizzata all’impresa appaltatrice dei lavori, s.r.l.

LO.Gi., che è stata chiamata in causa, restando contumace.

Sia il Tribunale, sia la Corte di appello hanno escluso la legittimazione passiva dei D.V., P..

La F. propone un motivo di ricorso per cassazione.

Gli intimati non hanno depositato difese.

2.- L’unico motivo di ricorso – che denuncia violazione di norme di diritto (non meglio specificate – è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per l’inidonea formulazione del quesito, che così si esprime: 1) “Dica la Corte. – se siano applicabili le cautele ex art. 2043 c.c. anche in materia di proprietà immobiliare oltre e non invece di quanto disposto in materia di appalto, laddove tali cautele non attengano a specifiche competente tecniche ma alla cura generica del buon padre di famiglia;

– se, in sede di memoria art. 183 c.p.c., comma 5, (vecchio rito) sia precisabile la domanda con estensione alla sola differente qualificazione giuridica dei medesimi fatti rappresentati nell’atto introduttivo”.

Il quesito – in entrambe le sue articolazioni – risulta inammissibilmente generico e astratto. Non enuncia la fattispecie da decidere, nè il principio che si assume erroneamente applicato dalla Corte di appello, nè quello diverso che si vorrebbe venisse formulato in sua vece, sì da consentire alla Corte di enunciare con la decisione un principio di diritto chiaro, specifico e applicabile anche ai casi simili a quello di specie, secondo le modalità di formulazione dei quesiti più volte indicate dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. 3^, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535).

La sentenza risulta per contro adeguatamente e logicamente argomentata.

5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con provvedimento in Camera di consiglio”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori del ricorrente.

– Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non essendosi costituiti gli intimati non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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