Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29477 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. I, 23/12/2020, (ud. 12/10/2020, dep. 23/12/2020), n.29477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8125-2019 r.g. proposto da:

L.B., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Chiara

Bellini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in

Vicenza, Piazzetta A. Palladio n. 11;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, depositata in

data 30.8.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto da L.B., cittadino del (OMISSIS), nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 3.8.2017 dal Tribunale di Venezia, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato e vissuto in (OMISSIS); ii) di essere stato costretto a fuggire dal sua paese perchè minacciato di morte dai fratellastri del padre per una contesa ereditaria.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sub D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b, in quanto, per un verso, la statuizione sulla non credibilità del racconto doveva considerarsi passata in giudicato per la mancata impugnazione del relativo capo di sentenza e, per altro verso, perchè il dissidio familiare determinato dalla causa ereditaria si era conclusa in senso sfavorevole alle aspettative del richiedente, che, dunque, non aveva nulla da temere in caso di suo rimpatrio in (OMISSIS); b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al (OMISSIS), paese di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che il ricorrente non aveva allegato alcuna situazione di soggettiva vulnerabilità e perchè la mera allegazione di una situazione di integrazione sociale in Italia non era di per sè sufficiente a legittimare la richiesta della tutela invocata.

2. La sentenza, pubblicata il 30.8.2018, è stata impugnata da L.B. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria e dunque del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 lett. e, 5, 7 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c-ter.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a e b, in punto di onus probandi, cooperazione istruttoria e criteri di valutazione degli elementi di prova e delle dichiarazioni rese dal richiedente.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del principio di “non refoulement” di cui agli artt. 3 CEDU e 33 Convenzione di Ginevra.

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1 Già il primo motivo è inammissibile, in quanto le doglianze che attingono il mancato riconoscimento dello status di rifugiato e della invocata protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a e b, non colgono invero le rationes decidendi nella motivazione impugnata, e cioè, da un lato, la dichiarata inammissibilità dell’appello per genericità del gravame e, dall’altro, la formazione di un giudicato interno sul profilo non contestato della non credibilità del racconto ricorrente, questioni quest’ultime non censurate dalla parte ricorrente, che ha, pertanto, condannato a sicuro insuccesso le doglianze così prospettate nel primo motivo di ricorso per cassazione.

Ma anche le ulteriore censure sollevate in relazione al diniego della reclamata protezione umanitaria non superano il vaglio di ammissibilità, posto che le stesse si compongono solo di generiche osservazioni di merito in ordine alla richiesta di protezione umanitaria, profili di approfondimento che – come è noto – sono inibiti al giudice di legittimità per essere rimessi alla esclusiva cognizione dei giudici del merito.

2. Ma anche il secondo motivo di censura non supera il vaglio di ammissibilità. Ed invero, quanto alle censure che aggrediscono il decisum in relazione al mancato riconoscimento della invocata tutela sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, occorre evidenziare come la corte lagunare abbia argomentato in modo adeguato in riferimento alla mancata ricorrenza dei presupposti applicativi dell’invocata tutela, osservando, sulla base delle informazioni estraibili da qualificate fonti di conoscenza internazionale, che il (OMISSIS) non è attualmente attraversato da conflitti armati, e ciò attraverso una valutazione in fatto non censurabile in questa sede impugnatoria e comunque neanche censurata dal ricorrente.

Per il resto, valgono le medesime considerazioni, in punto di inammissibilità delle doglianze, già sopra riportate in relazione al primo motivo, posto che il ricorrente non censura le rationes decidendi del diniego della restante protezione internazione e sussidiaria, ragioni che si fondano sull’accertata inammissibilità dell’appello per genericità di formulazione delle relative censure ed anche perchè, quanto alla reclamata protezione umanitaria, il richiedente non era stato neanche in grado di formulare quali fossero le ragioni di soggettiva vulnerabilità poste a sostegno della sopra indicata domanda di protezione statale.

4.3 Il terzo motivo è inammissibile per le medesime ragioni già sopra riportate nei precedenti paragrafi che, per brevità, vengono qui solo richiamate.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660/2019.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

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