Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29476 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. III, 28/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.M.M.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA FONTANELLA DI BORGHESE 72, presso lo

studio dell’avvocato VOLTAGGIO PAOLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MONTEROSSO TITO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL N. (OMISSIS) DI CATANIA –

gestione

liquidatoria delle ex UU.SS.LL. della Provincia di Catania;

– intimata –

avverso la sentenza n. 846/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

10.6.09, depositata il 16/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’1/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito per la ricorrente l’Avvocato Antonio Voltaggio (per delega avv.

Tito Monterosso) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che si riporta alla relazione scritta.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 11 ottobre 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ.:

“1.- Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Catania – in riforma della sentenza emessa dal Tribunale in primo grado – ha respinto la domanda proposta da D.M.A. M. contro la USL n. (OMISSIS) di Catania, avente ad oggetto la corresponsione degli interessi ed il risarcimento del maggior danno sulle somme dovute in rimborso dell’assistenza farmaceutica erogata alla clientela, somme che la USL ha rimborsato con grave ritardo rispetto ai termini di legge.

La Corte ha ritenuto che erroneamente il Tribunale avesse riconosciuto alla ricorrente gli interessi moratori a decorrere dalla data della scadenza del credito – cioè dal 25 giorno del mese successivo a quello in cui era avvenuta la spedizione delle ricette, come disposto dai d.p.r. 15 settembre 1979 e 21 febbraio 1989 – poichè, trattandosi di credito da pagarsi presso la sede di Tesoreria della USL, il diritto al pagamento degli interessi moratori e del maggior danno sorge solo a seguito della costituzione in mora del debitore, che non può ritenersi integrata dal mero invio delle distinte riepilogative mensili delle somme dovute. Non essendo configurabile mora ex re, la creditrice avrebbe dovuto dimostrare di avere costituito la debitrice in mora, mentre “nei fascicoli di primo e secondo grado della D.M. (privi di numerazione in ordine ai documenti allegati) non si rinviene alcun atto di messa in mora indirizzato alla ex USL, e da quest’ultima ricevuto”. La D.M. propone due motivi di ricorso per cassazione. L’intimata non ha depositato difese.

2.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione delle norme sulla prova documentale (non meglio specificate) ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto non provata la messa in mora e non prodotto il fascicolo di primo grado.

Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 1219, 1282 e 1224 cod. civ., nonchè del D.P.R. 15 settembre 1979, art. 10 oltre che vizi di motivazione, per avere la Corte di appello ritenuto che il credito dedotto in giudizio sia querable, e produca interessi solo a seguito della costituzione in mora, anzichè configurare una fattispecie di mora ex re.

3.- Entrambi i motivi sono inammissibili per l’inidonea formulazione dei quesiti di diritto, che sono generici, astratti e non congruenti con le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, e per violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

3.1.- Con il primo quesito la ricorrente chiede si affermi che la Corte di appello – non trovando i documenti prodotti – avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo assegnando termine per ricostruire il fascicolo poichè, se il fascicolo non risulta ritirato tramite annotazione del cancelliere, il giudice che non lo reperisca non può rigettare la domanda per mancanza di prova, ma deve disporne la ricostruzione.

Il quesito non è in termini poichè la Corte ha accertato non che i documenti erano mancanti nel fascicolo benchè prodotti, bensì che essi non sono stati affatto prodotti, poichè non figurano nei fascicoli di primo e secondo grado. Ha soggiunto che era onere della parte depositare in appello il fascicolo di parte relativo al giudizio di primo grado, con i documenti allegati. Tale essendo la ratio decidendi, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di avere prodotto gli atti di costituzione in mora nel corso del giudizio di merito, indicando la data della produzione e l’atto da cui risulterebbe la relativa annotazione del cancelliere, che la Corte avrebbe indebitamente disatteso. Avrebbe poi dovuto produrre in questa sede copia degli atti a suo avviso inclusi nel fascicolo di primo grado, oppure indicare ove essi siano reperibili fra i documenti prodotti in sede di merito, trattandosi dei documenti su cui il ricorso si fonda, la cui produzione è prescritta a pena di inammissibilità del ricorso dall’art. 366 c.p.c., n. 6 (Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. Sez. Lav, 7 febbraio 2011 n. 2966, fra le tante).

3.2.- I quesiti sul secondo motivo sono anch’essi inammissibili perchè generici e astratti, limitandosi a denunciare pretese violazioni di legge, senza richiamare la fattispecie, il principio enunciato dalla sentenza impugnata e quello diverso che si vorrebbe venisse affermato in sua vece, secondo le modalità di formulazione dei quesiti più volte enunciate da questa Corte (cfr. fra le tante, Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. 3^, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535).

Per quanto poi concerne i denunciati vizi di motivazione, manca un momento di sintesi delle censure, analogo al quesito di diritto, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione sarebbe da ritenere omessa, insufficiente o contraddittoria, e le ragioni per cui essa è inidonea a giustificare la soluzione adottata (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603 e 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652;

Cass. Civ. Sez. 3^, 7 aprile 2008 n. 8897, n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le tante).

Tale requisito non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass. civ., Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

3.3.- Va soggiunto che, anche a voler superare le cause di inammissibilità, il motivo di ricorso è manifestamente infondato, essendosi la Corte di appello uniformata alla più recente e consolidata giurisprudenza di questa Corte circa il luogo in cui deve essere effettuato il pagamento dei debiti della USL verso i farmacisti, e la non configurabilità in tal caso della mora ex re (cfr. Cass. civ. 5 maggio 2005 n. 9369; Cass. civ. 25 gennaio 2008 n. 1749; Cass. civ. Sez. 3, 26 aprile 2010 n. 9918).

4.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con provvedimento in Camera di consiglio”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori del ricorrente.

– Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria non consentono di disattendere. Esse si limitano a riproporre le argomentazioni contenute nel ricorso, senza controbattere validamente i principi enunciati nella relazione, che sono del resto conformi alla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non essendosi costituiti gli intimati non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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