Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29476 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. I, 23/12/2020, (ud. 12/10/2020, dep. 23/12/2020), n.29476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6576-2019 r.g. proposto da:

G.S.T., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Maria Monica Bassan, presso il cui studio è elettivamente

domiciliato in Padova, Vicolo M. Buonarroti n. 2;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, depositata in

data 10.12.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto da G.S.T., cittadino del (OMISSIS), nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 20.2.2018 dal Tribunale di Venezia, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato e vissuto in (OMISSIS); ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese di origine per la paura di essere arrestato perchè si era reso garante processualmente per il padre che era uscito dal carcere e che però si era dato alla fuga.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sub D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b, in ragione, da un lato, della complessiva valutazione di non credibilità del racconto del richiedente e, dall’altro, della mancata allegazione di una fattispecie concreta rientrante nei presupposti applicativi dell’invocata normativa protettiva e perchè comunque il pericolo allegato non era più attuale (stante la vittoria elettorale del partito (OMISSIS) che aveva portato al governo del paese il Presidente A.B.); b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al (OMISSIS), stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perchè la mera allegazione di una situazione di integrazione sociale in Italia non rappresenta circostanza di per sè rilevante ai fini dell’ammissione all’istituto protettivo invocato ed anche perchè il richiedente non aveva dimostrato la compressione del nucleo fondamentale dei suoi diritti civili in (OMISSIS).

2. La sentenza, pubblicata il 10.12.2018, è stata impugnata da G.S.T. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

2. Il secondo mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3, art. 14, lett. b), in relazione al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.

3. Con il terzo motivo si deduce, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, ovvero in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. h-bis per la mancata valutazione delle condizioni del paese di provenienza ed in relazione al mancato riconoscimento dell’invocata protezione umanitaria.

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1 Già il primo motivo è articolato in modo inammissibile.

4.1.1 Sul punto, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019). Più precisamente, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre, Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019).

Orbene, osserva la Corte come, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, la parte ricorrente pretenda, ora, un’inammissibile rivalutazione del contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente e del giudizio di complessiva attendibilità di quest’ultimo, profilo che è irricevibile in questo giudizio di legittimità perchè non dedotto nel senso sopra chiarito e perchè comunque rivolto ad uno scrutinio di merito delle dichiarazioni che invece è inibito al giudice di legittimità.

4.1.2 A ciò si aggiunga che la censura si compone ulteriormente solo di generiche riflessione sulla presunta violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria da parte dei giudici del merito, senza alcuna specifica deduzione in ordine alla dedotta violazione, e ciò peraltro a fronte di una motivazione che ha comunque affrontato in modo approfondito la questione della violazione dei diritti umani in (OMISSIS), escludendola sulla base di aggiornate informazioni mutuate dalle fonti internazioni di conoscenza.

4.2 Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità.

4.2.1 Anche in tal caso il ricorrente pretende dalla Corte di legittimità una rivalutazione in fatto delle fonti informative, già correttamente scrutinate dai giudici del merito, per accreditare un diverso giudizio sulla ricorrenza dei presupposti applicativi dell’invocata protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b, deducendo, dunque, doglianze che presuppongono un’inammissibile valutazione di merito della vicenda oggi in esame.

Del resto, la motivazione impugnata si fonda su un complessivo giudizio di non credibilità del racconto del richiedente che esclude in radice anche l’obbligo di approfondimento istruttorio officioso di cui il ricorrente lamenta la violazione.

4.3 Il terzo motivo è del pari inammissibile e per le medesime ragioni già sopra illustrate, posto che le doglianze – che sono articolate in riferimento al diniego dell’invocata protezione umanitaria – si compongono di valutazioni in fatto, rivolte a sollecitare questa Corte ad un nuovo scrutinio delle condizioni socio-politiche del (OMISSIS), al fine di dimostrare la condizione di vulnerabilità del richiedente, condizione esclusa dal giudice a quo sulla base di meditate argomentazioni che non sono più censurabili in questo giudizio di cassazione.

Occorre ulteriormente precisare – senza tuttavia voler accedere a rivalutazioni in fatto della vicenda personale allegata dal richiedente (ma solo per ribadire l’inammissibilità delle censure proposte in questa sede di giudizio di legittimità) – che il ricorrente aveva allegato, per dimostrare la sua condizione di persona integrata nel contesto sociale italiano, solo la fruizione di un corso di lingua italiana, la condizione di ospite di una famiglia italiana e l’effettuazione di un tirocinio professionale, circostanze quest’ultime che se, per un verso, non sono da sole decisive al fine delle valutazioni comparatistiche richiamate anche nel provvedimento impugnato (cfr. pag. 7 della sentenza in esame), per altro verso, evidenziano una situazione personale non riconducibile nel paradigma della vulnerabilità oggetto di protezione con la tutela qui invocata dal richiedente.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660/2019.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

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