Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29476 del 07/12/2017

Cassazione civile, sez. I, 07/12/2017, (ud. 23/11/2017, dep.07/12/2017),  n. 29476

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Cagliari ha respinto il gravame proposto dai signori S.G. e F.C., rispettivamente nonno materno e padre dei minori F.T., G.M. (2010) e A. (2312), nel contraddittorio con il loro Curatore speciale, con il Tutore provvisorio (l’Assessore ai servizi sociali del Comune di Bosa), la madre (la signora S.M.) ed il Pubblico Ministero presso la Procura generale di quella Corte, avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni (T.M.) di quella stessa città che aveva dichiarato decaduti entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale, disposto l’interruzione dei rapporti fra costoro ed i bambini, dichiarato lo stato di adattabilità dei minori e disposto la trasmissione degli atti al T.M. per le relative adozioni, regolato le spese di lite.

2. Secondo la Corte territoriale, per quello che ancora rileva, la decisione del Tribunale era condivisibile atteso che, superate le censure relative alla violazione del contraddittorio con riferimento al conferimento della CTU in primo grado essendosi disposto la rinnovazione di essa nel grado di appello, era risultato che sia i genitori dei minori ( S.M. e F.C.) e sia i nonni ( S.G. e S.M.A., quelli materni; nonchè M.G., quella paterna) risultavano “avere profonde criticità nel loro stile relazionale e nell’espressione della loro funzione genitoriale, altamente pregiudizievoli per un sano sviluppo psicologico e psicofisico per i minori”.

2.1. La mamma ( S.M.), afflitta da disturbo di personalità (di tipo antisocale), frutto di “un vissuto di deprivazione emotiva ed affettiva”, sarebbe “bisognosa di supporto psicoterapeutico per superare il suo comportamento tendenzialmente oppositivo e responsabilizzata verso il mondo esterno e sè stessa”.

2.2. Il padre ( F.C.), con problemi di “labilità emotiva e tratti di personalità antisociale”, con un passato caratterizzato dall’uso di sostanze psicotrope e da detenzione carceraria “ancora in atto”, sebbene “munito di risorse e di resilienza, costituendo un punto di riferimento affettivo significativo dei minori T. e G.”, ma presenterebbe “dinamiche di coppia e comportamenti disfunzionali anche incontrollati” che gli impedirebbero di occuparsi adeguatamente dei figli e, soprattutto, della più piccola, A..

2.3. Entrambi i genitori, afflitti da “dinamiche di coppia rigide e simmetriche”, avrebbero delegato la cura di essi (e soprattutto della più piccola, A.) ad altre figure, particolarmente al nonni materni, così “negando uno stile di attaccamento autosufficiente e sicuro con tutti i figli”.

2.4. Il Nonno materno, S.G., avrebbe una “personalità rigida e non adattativa”, che si esprimerebbe in “atteggiamenti oppositivi e di rifiuto anche verso l’autorità”, sarebbe “inconsapevole della propria problematicità ed incapace di adeguata analisi della realtà”, aspetti tutti costituenti alto fattore di rischio per il benessere dei minori, così “esposti a gravi condizioni di deprivazione da parte del nonno” affidatarfio di fatto.

2.5. La Nonna materna, S.M.A., a sua volta, non sarebbe “consapevole delle proprie criticità” e risulterebbe “incapace di coinvolgimento empatico con gli altri”, avrebbe i “sintomi tipici di una personalità paranoide” che avrebbe instaurato una relazione disfunzionale con i minori, costituente alto fattore di rischio degli stessi.

2.6. La Nonna paterna, M.G., avrebbe rifiutato di partecipare alla attività di valutazione mostrando un atteggiamento non collaborativo.

3. Secondo la Corte, pur nel riscontro di risorse affettive dei genitori, nonostante le accennate criticità, coltivabili mediante adeguati percorsi psicoterapeutici, andava confermata l’accertata situazione di abbandono (non temporanea e non dipendente da forza maggiore) dei minori, atteso che: a) la madre non intratteneva un rapporto assiduo con essi, allontanandosi anche per settimane dalla casa dei genitori dove i figli erano lasciati alle non soddisfacenti cure dei nonni, così non osservando il prescrittole ingresso in comunità (unitamente ai figli), in modo da sottrarre i minori all’influenza negativa dei nonni e di recuperare un rapporto più stabile con gli stessi; b) il padre, a sua volta, pur munito di maggiori risorse affettive, si era di fatto sottratto al percorso di sostegno suggeritogli dal CTU, ponendo in essere comportamenti censurabili (come la frequentazione di pregiudicati ed il commercio di stupefacenti) e, perciò, operando in modo che il Tribunale di sorveglianza revocasse la misura alternativa dell’affidamento in prova, disposta nei suoi confronti.

3.1. Ne risultava che, per l’unico appellante dei due genitori, doveva escludersi qualsiasi possibilità di concreto e fattibile recupero della capacità parentale in tempi compatibili con le esigenze ed i bisogni di crescita dei figli in una famiglia accudente.

4. Avverso tale decisione, hanno proposto ricorso per cassazione i signori l’avv. G. e S.M. nonchè F.C., ciascuno con ricorso affidato a due mezzi e il terzo anche con memoria illustrativa.

4.1. Il Curatore speciale dei minori ha resistito con controricorso.

4.2. L’evocata PG non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo del ricorso principale (Violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8 per essere stato erroneamente dichiarato lo stato di abbandono del minore non ricorrendone i presupposti (art. 360 c.p.c., n. 5)) la madre dei minori censura la sentenza laddove non avrebbe tenuto conto di quanto riportato nella CTU, atteso che, con un adeguato supporto psicoterapeutico. Ella avrebbe potuto recuperare il suo rapporto con i minori.

2. Con il secondo (Violazione degli artt. 101 e 194 c.p.c., art. 90 disp. att. C.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4) per la nullità del procedimento conseguente alla nullità della CTU espletata nel giudizio di appello) la ricorrente si duole del fatto che il CTU non avrebbe comunicato ad Essa parte contumace e madre dei minori la data di inizio delle operazioni peritali, con lesione del suo diritto di difesa.

3. Con il primo motivo del ricorso incidentale (Violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8 per essere stato erroneamente dichiarato lo stato di abbandono del minore non ricorrendone i presupposti (art. 360 c.p.c., n. 5)) il nonno materno dei minori censura la sentenza laddove non avrebbe tenuto conto di quanto riportato nella CTU, atteso che, con un adeguato supporto psicoterapeutico, la consulente aveva considerato recuperabile il rapporto tra la mamma e i minori.

4. Con il secondo (Violazione degli artt. 101 e 194 c.p.c., art. 90 disp. att. c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4) per la nullità del procedimento conseguente alla nullità della CTU espletata nel giudizio di appello) il ricorrente, che al riguarda afferma di avere un interesse a far valere tale doglianza, in quanto padre della signora S.M., si duole del fatto che il CTU non avrebbe comunicato alla parte contumace e madre dei minori la data di inizio delle operazioni peritali, con lesione del suo diritto di difesa.

5. Con il primo motivo del ricorso incidentale (Violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8 per essere stato erroneamente dichiarato lo stato di abbandono del minore non ricorrendone i presupposti (art. 360 c.p.c., n. 5)) il padre dei minori censura la sentenza laddove non avrebbe tenuto conto di quanto riportato nella CTU, atteso che con il più volte riferito supporto psicoterapeutico la consulente aveva considerato recuperabile il rapporto tra il padre ed i minori. La sentenza non avrebbe tenuto conto del fatto che, sebbene al F. fossero state revocate le misure alternative dell’affidamento in prova, egli avrebbe finito di scontare la pena detentiva il giorno 1 maggio 2016, ossia in tempi brevi cosicchè avrebbe potuto osservare le prescrizioni (date dal CTU) finalizzate al suo recupero di genitorialità.

6. Con il secondo (Violazione degli artt. 101 e 194 c.p.c., art. 90 disp. att. c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4) per la nullità del procedimento conseguente alla nullità della CTU espletata nel giudizio di appello) il ricorrente, in quanto padre dei minori, lamenta di non essere stato tradotto dal carcere per essere sentito dal CTU laddove avrebbe dato la sua disponibilità immediata al percorso psicoterapeutico richiesto dal Consulente.

7. I tre ricorsi sono stati riuniti.

8. Quello principale, proposto e notificato dalla signora S.M., madre dei minori, è inammissibile atteso che la medesima non ha impugnato la sentenza di primo grado.

8.1. Tuttavia, il suo ricorso deve ritenersi che si sia convertito in controricorso, secondo quanto questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 7822 del 1995) ha già avuto modo di affermare, sia pure con riferimento alle impugnazioni successive a quella principale (611 ricorso per cassazione proposto come impugnazione autonoma dalla parte alla quale sia già stato notificato ricorso avverso la medesima sentenza vale come ricorso incidentale se notificato e depositato nei termini per quest’ultimo previsti, sicchè il ricorso incidentale successivamente proposto dalla stessa parte va dichiarato inammissibile per avvenuta consumazione del potere di impugnazione ed il suo contenuto ha soltanto valore di controricorso.”).

8.2. In sostanza, anche l’impugnazione principale inammissibilmente proposta dal litisconsorte necessario (qual è sicuramente uno dei genitori dei minori nel giudizio per la loro adottabilità), in un processo con pluralità di parti, ha il valore di controricorso.

8.3. Infatti, questa Corte ha affermato (Sez. 1, Sentenza n. 14554 del 2011) sin tema di procedimento per lo stato di adottabilità, (che) il titolo 2 della L. 4 maggio 1983, n. 184, nel testo novellato dalla L. 28 marzo 2001, n. 149, che riflette anche principi sovranazionali (artt. 3, 9, 12, 14, 18, 21 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con L. 27 maggio 1991, n. 176; artt. 9 e 10 della Convenzione Europea sui diritti del fanciullo, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con L. 2 marzo 2003, n. 77; art. 24 della Carta di Nizza), attribuisce ai genitori del minore una legittimazione autonoma, connessa ad un’intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali atta a fare assumere loro la veste di parti necessarie e formali dell’intero procedimento di adottabilità e quindi, di litisconsorti necessari pure nel giudizio di appello, quand’anche in primo grado non si siano costituiti con conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei loro confronti, ove non abbiano proposto il gravame; a tal fine non è sufficiente la sola notificazione, attuata d’ufficio, del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione dell’appello, posto che tale iniziativa officiosa non consente anche la conoscenza del contenuto dell’altrui ricorso ed il compiuto esercizio del loro diritto di difesa.”.

8.4. Pertanto, in forza dei principi e valori che ispirano tutta la materia relativa allo stato di adattabilità dei minori, quand’anche la madre di essi non abbia a suo tempo proposto appello, così decadendo da ogni ulteriore potere di impugnazione, il contenuto dell’inammissibile ricorso per cassazione dalla stessa proposto, pero da altri correttamente introdotto, si converte in quella di un controricorso, avendo la ricorrente medesima il diritto di interloquire nelle forme processualmente compatibili con l’ulteriore fase del procedimento.

9. Per ragioni di evidente connessione i restanti ricorsi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto lamentano coppie di doglianze di analogo contenuto.

9.1. Va dapprima esaminato il primo motivo di ciascun ricorso, con i quali si lamenta la violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8 per essere stato erroneamente dichiarato lo stato di abbandono del minore quando non ne ricorrerebbero i presupposti.

9.2. Nella sostanza, da un lato, il nonno materno – per conto della figlia e madre dei minori – lamenta che alla genitrice non sia stato fornito un adeguato supporto psicoterapeutico, siccome la stessa consulente aveva considerato recuperabile il rapporto con i minori; e, dall’altro, il padre dei piccoli afferma che, nonostante gli fosse stato revocato il beneficio penitenziario, la scadenza del periodo di carcerazione (avvenuta il primo maggio del 2016), avrebbe dovuto consentirgli di sottoporsi alle richieste formalizzate nel programma di recupero della genitorialità, considerato fattibile dallo stesso giudice di appello sulla base della CTU.

10. I due motivi, congiuntamente trattati, sono fondati e devono essere accolti, con assorbimento dei restanti.

10.1. Infatti, questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6137 del 2015) ha già affermato, ed in questa sede ulteriormente ribadisce, il principio di diritto secondo cui: “il diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine, considerata l’ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 1. Ne consegue che il giudice di merito deve, prioritariamente, verificare se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, e, solo ove risulti impossibile, quand’anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l’accertamento dello stato di abbandono.”

10.2. La Corte territoriale si è solo formalmente attenuta al detto principio ma non lo ha osservato nella sostanza, avendo precipitosamente concluso per lo stato di abbandono dei minori in ragione della mancanza dei necessari margini temporali per il successo del programma di sostengo alla genitorialità che, proprio per la considerazione di questo anticipato fallimento, non è stato neppure iniziato.

10.3. Di ciò si duole a ragione, innanzitutto, il padre (che la stessa sentenza del giudice distrettuale riconosce come “munito di risorse e di resilienza, costituendo un punto di riferimento affettiva significativo dei minori T. e G.”) quando richiama la circostanza di fatto (non verificata dal giudice di appello) relativa alla cessazione della misura detentiva (il 1 maggio 2016) e la sua disponibilità a seguire il programma psicoterapeutico consigliato dal CTU.

10.4. Ma di esso si duole anche il nonno, che per conto della figlia (la quale esprime analoghe eccezioni con il suo “controricorso”) lamenta la mancata sperimentazione del di lei ingresso nella casa famiglia, soltanto a seguito di una sua prima inadempienza, laddove Ella sarebbe disponibile ad iniziare l’attività di sostegno alla sua genitorialità.

10.5. A tanto si aggiunga che la sentenza di appello non indica vere e proprie patologie psichiatriche dei genitori dei minori (e neppure gravi fatti oggettivamente rilevanti e comportamenti specificamente denotanti l’inidoneità assoluta dei medesimi) ma, dopo aver sottolineato l’esistenza di risorse differenziate tra i due genitori (valutando positivamente quelle del padre), finisce per esprimere solo questioni problematiche che – se non sono integralmente superabili -, alla luce degli stessi fatti esposti dalla Corte territoriale, appaiono rimediabili attraverso un percorso assistito con il supporto dei Servizi sociali ed una capace guida psicologica.

11. Conseguentemente, i ricorsi riuniti vanno accolti e la sentenza cassata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari che, in diversa composizione, conoscerà nuovamente della causa attenendosi ai principi enunciati e provvederà anche sulle spese di questa fase.

PQM

Accoglie, nei sensi di cui in motivazione i ricorsi riuniti proposti da F.C. e S.G., dichiara inammissibile quello principale di S.M., cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione civile, il 23 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA