Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29475 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. III, 28/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato

BUONONATO LUCIA, rappresentato e difeso dall’avvocato MASINI ANGELO

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, C.G., RAS – RIUNIONE ADRIATICA SICURTA’

SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 117/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO del 18/03/09, depositata il 18/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’01/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 11 ottobre 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Taranto nella causa di risarcimento danni da incidente stradale, promossa da C.G. contro L.A. e la s.p.a.

RAS – Riunione Adriatica di Sicurtà, ha attribuito al L. l’intera responsabilità del sinistro e ha liquidato i danni di conseguenza.

Il L. propone cinque motivi di ricorso per cassazione.

Gli intimati non hanno depositato difese.

2.- Con il primo e il secondo motivo il ricorrente denuncia vizi di motivazione e violazione degli art. 115 e 116 cod. proc. civ. poichè la Corte di appello ha posto a base della sua decisione “la prima perizia Fistetto”, pur dichiarando di non disporne e di non averla esaminata; ha poi affermato che il C. teneva una velocità di 106-108 km. all’ora, al momento del sinistro, mentre la suddetta perizia accertava una velocità di 118 km. all’ora.

Con il terzo, il quarto ed il quinto motivo denuncia ancora vizi di motivazione e violazione degli artt. 2043 e 2054 cod. civ., poichè la Corte di appello ha esonerato la controparte da ogni responsabilità, trascurando di considerare che il C. aveva superato il limite di velocità, fissato in luogo a 90 km. all’ora, come accertato nella suddetta perizia, ed ha erroneamente ritenuto che il superamento del limite sia giustificato durante l’esecuzione di una manovra di sorpasso.

3.- I motivi – che possono essere congiuntamente esaminati perchè connessi – sono inammissibili ai sensi dell’art. 366bis c.p.c., dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il quesito di diritto formulato in relazione al quarto motivo è astratto, generico e non congruente con le ragioni della decisione.

Si chiede “…se il giudice fa corretta applicazione della notazione di colpa e della presunzione di responsabilità escludendo qualsiasi concorso di colpa al conducente di un veicolo che abbia sorpassati violando il limite di velocità previsto”. Ma la Corte di appello ha fondato la sua decisione sull’ulteriore ed assorbente ratio decidendi, secondo cui la violazione dei limiti di velocità non ha avuto alcuna efficienza causale nel prodursi del sinistro, poichè il L., alla guida di una trattrice agricola e provenendo da una strada campestre laterale, si è immesso sulla strada provinciale percorsa dall’automobile del C., che in quel momento si trovava in sorpasso. L’accertamento del nesso causale è rimesso alla discrezionale valutazione del giudice di merito e non è suscettibile di riesame in sede di legittimità se non sotto il profilo dei vizi di motivazione.

Le censure del ricorrente contestano nel merito le valutazioni della sentenza impugnata; non evidenziano vizi logici o giuridici intrinseci alle argomentazioni adottate, tali da renderle inidonee a giustificare la decisione, come richiesto dalla legge per le censure proposte ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Per di più manca, in relazione ai denunciati vizi di motivazione, un momento di sintesi delle censure, analogo al quesito di diritto, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, e l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione è da ritenere omessa, insufficiente o contraddittoria, e comunque inidonea a giustificare la decisione, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3, n. 4646/2008 e n. 4719/2008).

Vero è che i motivi sono formulati in termini estremamente sintetici, ma la prescrizione di legge avrebbe dovuto essere comunque rispettata. 2.1.- Per quanto concerne il mancato esame della perizia citata in sentenza e l’asserita, erronea citazione dei relativi accertamenti – di cui ai primi tre motivi – il ricorrente non dichiara di avere prodotto in questa sede la suddetta perizia, su cui le sue doglianze si fondano, e neppure specifica se il documento – e gli altri eventualmente rilevanti allo scopo – siano stati comunque acquisiti al giudizio, perchè contenuti nel fascicolo di ufficio o di parte; neppure precisa, in tal caso, come siano contrassegnati e come siano reperibili fra gli altri atti e i documenti di causa, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 6, nel nuovo testo approvato con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che richiede la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso” (Cass. civ. 31 ottobre 2007 n. 23019).

Questa Corte ha più volte chiarito che il ricorrente è tenuto a dichiarare nel ricorso di avere prodotto i documenti su cui esso si fonda; a produrli effettivamente, se essi non sono già in atti, perchè allegati al suo fascicolo (od a quello di ufficio, se acquisito, od a quello della controparte, se depositato) ed a specificare dove essi si trovino e come siano contrassegnati, sì da renderli facilmente reperibili e controllabili (Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. Sez. Lav, 7 febbraio 2011 n. 2966, fra le tante).

5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con ordinanza in Camera di consiglio”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e al difensore del ricorrente.

– Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non essendosi costituiti gli intimati non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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