Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29475 del 07/12/2017


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Cassazione civile, sez. I, 07/12/2017, (ud. 13/07/2017, dep.07/12/2017),  n. 29475

Fatto

RILEVATO CHE:

con decreto del 3.7.2012 il Tribunale di Chieti accoglieva l’opposizione L. Fall., ex art. 98 proposta dalla MPS Gestione Crediti s.p.a. e pertanto ammetteva il credito di quest’ultima, al passivo del fallimento della (OMISSIS) s.p.a., per l’importo di Euro 347.889,84 in via chirografaria;

il Tribunale, premesso che il credito in oggetto derivava dalla fideiussione prestata dalla (OMISSIS) in favore della Banca al fine di garantire i debiti della Maristella s.r.l. (pari ad Euro 115.540,70 per scoperto di conto corrente e ad Euro 242.574,44 per saldo del rapporto anticipi su fatture), evidenziava che la fideiussione, stipulata da A.V.M., legale rappresentante della (OMISSIS) ma nel contempo anche amministratore della Maristella, non poteva considerarsi annullabile nè sotto il profilo dell’art. 1935 c.c. (prestando adesione all’indirizzo espresso da Cass. n. 25361 del 2008), nè ai sensi dell’art. 1394 c.c., dovendo il conflitto di interesse essere escluso sotto il profilo della conoscibilità del conflitto da parte della banca, atteso – da un lato – che la prestazione di fideiussioni rientrava nell’oggetto sociale della (OMISSIS) e – dall’altro – che dal bilancio della società garantita, al 31.12.2006, emergeva un utile di 140 mila Euro, circostanza sufficiente ad escludere la conoscibilità dell’insolvenza anche da parte di un operatore bancario, senza trascurare poi che la fideiussione venne prestata per un importo inferiore al capitale sociale della garante;

quanto all’esistenza del credito garantito, infine, il tribunale osservava che l’importo richiesto a titolo di saldo del conto corrente non era mai stato contestato dalla curatela e che, pur non avendo il contratto anticipi prodotto dalla banca data certa, quest’ultima poteva agevolmente ricavarsi da fatti significativi ex art. 2704 c.c., sicchè il credito, per altro documentato dalla produzione delle fatture scontate tutte anteriori alla data del fallimento, poteva essere ammesso nella misura richiesta;

avverso tale decreto la curatela del fallimento propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;

la MPS Gestione Crediti Banca s.p.a. resiste mediante controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

i primi due motivi sono volti a censurare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1395 c.c. nonchè l’insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia, avendo da un lato il Tribunale scorrettamente negato la ricorrenza nel caso in esame di un contratto con se stesso e dall’altro immotivatamente prestato adesione all’indirizzo espresso sul punto da Cass. n. 25361 del 2008, trascurando di applicare i principi enunciati, con riferimento ad un caso analogo, dalle sentenze nn. 27783, 27784 e 27785 del 2008 circa l’applicabilità dell’art. 1395 c.c.:

il terzo motivo censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 1394 c.c. e l’insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo, avendo il Tribunale trascurato di valorizzare alcune circostanze, pur segnalate dal ricorrente, dalle quali si desumeva non solo che la fideiussione fosse sostanzialmente priva di qualsiasi utilità per il fideiussore ma anche che esistevano concreti elementi idonei a sostenere la conoscibilità da parte della Banca dello stato di insolvenza del debitore (e dunque la conoscibilità del conflitto di interessi rilevante ai fini dell’art. 1394 c.c.);

il quarto motivo è volto a censurare l’omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo il Tribunale, riguardo alla verifica del credito garantito, concentrato il proprio esame unicamente sulla questione della data certa del contratto di affidamento, senza considerare l’eccezione sollevata dalla curatela riguardo all’inidoneità della documemazione prodotta dalla banca per dimostrare il credito vantato (avendo in proposito il curatore tempestivamente eccepito l’insufficienza, a fini probatori, degli estratti certificati D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 50 o delle stampe di rigenerazione archivio conti e della Certificazione notarile delle risultanze del libro giornale della banca);

quanto ai primi due motivi, sulla riconducibilita o meno della fattispecie in oggetto al disposto dell’art. 1395 c.c. (contratto con se stesso), si rinvengono diverse pronunce in giurisprudenza;

secondo Cass. n. 27783 del 2008, invocata dal ricorrente a sostegno delle proprie ragioni, “in tema di conclusione del contratto del rappresentante con se stesso, l’art. 1395 c.c. contiene una presunzione “iuris tantum” di conflitto di interessi, superabile esclusivamente mediante la dimostrazione, in via alternativa, di una delle due condizioni tassativamente previste, vale a dire l’autorizzazione specifica da parte del rappresentato o la predeterminazione degli elementi negoziali, mentre resta irrilevante il profilo della sussistenza di un concreto rapporto di incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle del rappresentante (nella fattispecie, relativa ad un contratto di fideiussione stipulato da un medesimo soggetto nella duplice veste di amministratore della società garante e della società garantita, la S. C. ha accolto il ricorso avverso la sentenza della corte di appello la quale, invece di verificare la sussistenza di una delle predette condizioni, aveva escluso conflitto sulla base della mancata prova di un rapporto di incompatibilità concreta fra le esigenze del rappresentato e quelle del rappresentante)”;

secondo un precedente di segno opposto (Cass. n. 25361 del 2008 considerato maggiormente condivisibile dal giudice di merito), la fattispecie in oggetto non andrebbe ricondotta all’art. 1395 c.c. ma al fenomeno del conflitto di interessi potenziale: “Nel caso in cui una società abbia prestato fideiussione in favore di un’altra società il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, …l’esistenza di un conflitto d’interessi tra la società garante ed il suo amministratore, ai sensi dell’art. 1394 c.c. ed ai fini dell’annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere da un’aprioristica considerazione della soggettiva coincidenza dei ruoli di amministratore delle due società, ma dev’essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica d’incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore, e della riconoscibilità della stessa da parte dell’altro contraente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la sussistenza del conflitto d’interessi, rilevando, in particolare, che l’amministratore della società garante era titolare di una cospicua quota del capitale di quest’ultima, mentre non partecipava in alcun modo al capitale della debitrice principale);

tale arresto e confermato da Cass. n. 27597 del 2019 secondo cui “Nel caso in cui una società abbia prestato fideiussione in favore di un’altra società il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l’esistenza di un conflitto d’interessi tra la società garante ed il suo amministratore, ai fini dell’annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la sussistenza del conflitto d’interessi, rientrando le garanzie concesse da una società in favore di una propria controllata tra gli atti strumentali alla conservazione del valore della partecipazione azionaria di cui la garante è titolare, e, dunque, nell’interesse della stessa garante e del gruppo societario nel suo insieme);

in realtà l’orientamento che riconduce la fattispecie al conflitto di interesse e non al contratto con se stesso appare, come affermato dal Tribunale, certamente più condivisibile, atteso che il contratto con se stesso presuppone che lo stesso soggetto abbia assunto nel contratto la duplice veste di rappresentante del dante causa e di avente causa, laddove la fideiussione è tipicamente un contratto tra fideiussore e creditore cui è estraneo il debitore garantito;

ed allora più confacente è la qualificazione della fattispecie in termini di conflitto di interessi potenziale (come operata dal tribunale);

ne consegue l’infondatezza dei primi due motivi di ricorso;

anche il terzo motivo è infondato;

secondo Cass. n. 20597 del 2010 “è annullabile, in quanto conclusa in conflitto d’Interessi, la fideiussione prestata in favore di una banca da una società di capitali, per un importo superiore al capitale sociale che sia stata sottoscritta dall’amministratore per garantire il debito contratto da altra società del medesimo gruppo ed amministrata dalla stessa persona, che al momento della stipula si trovava già in stato di insolvenza, a nulla rilevando che ratto sia stato autorizzato dall’assemblea totalitaria dei soci”;

nel caso di specie, tuttavia, non sussistono le condizioni imposte da tale pronuncia per poter configurare l’ipotizzato conflitto, atteso che, come accertato dal Tribunale, innanzitutto la garanzia venne prestata per un importo inferiore al capitale sociale della (OMISSIS) ed inoltre la Maristella fu dichiarata fallita in un periodo decisamente successivo rispetto a quello in cui venne prestata la fideiussione (ciò per rimarcare che la Maristella non si trovava in stato di insolvenza al momento del rilascio della fideiussione);

del resto la fattispecie del conflitto va in concreto esclusa anche tenendo conto di quanta successivamente statuito da Cass. n. 27547 del 2014, secondo cui “nel caso in cui una società abbia prestato fideiussione in favore di un’altra società il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l’esistenza di un conflitto d’Interessi tra la società garante ed il suo amministratore, ai fini dell’annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la sussistenza del conflitto d’interessi, rientrando le garanzie concesse da una società in favore di una propria controllata tra gli atti strumentali alla conservazione del valore della partecipazione azionaria di cui la garante è titolare, e, dunque, nell’interesse della stessa garante e del gruppo societario nel suo insieme)”.

tale fattispecie, nella quale è stata esclusa la sussistenza del conflitto di interessi, presenta evidenti elementi di analogia con quella in esame, per la quale il Tribunale ha evidenziato, appunto, che la (OMISSIS) aveva proprio lo scopo di coordinare ed assistere anche dal punto di vista finanziario le altre società riconducibili all’Angelini (con ciò escludendo che la fideiussione fosse sostanzialmente priva di qualsiasi utilità), le ulteriori considerazioni svolte dal ricorrente e dirette a valorizzare resistenza di uno stato di insolvenza della società debitrice (negato dal Tribunale) imporrebbero la valutazione di elementi fattuali riservata esclusivamente al giudice del merito;

il quarto motivo è fondato;

il Tribunale ha, infatti, concentrato il suo esame sulla questione della data certa del contratto di anticipi (ritenendo di poterla desumere dal collegamento con altri atti aventi data certa), trascurando però del tutto l’eccezione sollevata dalla curatela e concernente la mancanza di prova del credito vantato per tale titolo: il fallimento ha evidenziato in proposito di avere tempestivamente eccepito che il credito per saldo del rapporto anticipi su fatture non poteva considerarsi provato solo dal saldo finale del conto anticipi in assenza della produzione degli estratti integrali del conto corrente (ed essendo inidonea la produzione documentale della banca fondata sugli estratti conto certificati D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 50 sulle stampe rigenerazione archivio conti e sulla certificazione notarile delle risultanze del libro giornale della banca) e tale aspetto non è stato in alcun modo preso in considerazione dal giudice di prime cure;

il decreto impugnato va pertanto cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Chieti in diversa composizione anche per il governo delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Chieti, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2017

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