Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29474 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. III, 28/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato PASSARINI

FABRIZIO ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato REGNI

ROBERTO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA, M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 119/2009 del TRIBUNALE di ANCONA, SEZIONE

DISTACCATA di SENIGALLIA del 3/06/09, depositata il 09/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’01/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 11 ottobre 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con la sentenza impugnata in questa sede il Tribunale di Ancona ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Senigallia, emessa nella causa di risarcimento danni da incidente stradale, promossa da C.M. contro M.G. e la s.p.a. Milano Assicurazioni. Il GdP ha attribuito la responsabiUtà in ugual misura ai conducenti delle due automobili coinvolte nel sinistro e ha liquidato i danni di conseguenza. Il C. propone tre motivi di ricorso per cassazione. Gli intimati non hanno depositato difese.

2.- I tre motivi – con cui il ricorrente denuncia vizi di motivazione con riferimento a vari aspetti della liquidazione dei danni – sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. e dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

I motivi non si concludono con una proposizione, analoga al quesito di diritto, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, o l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione è da ritenere omessa, insufficiente o contraddittoria e comunque inidonea a giustificare la decisione, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3^ n. 4646/2008 e n. 4719/2008). Vero è che i motivi sono formulati in termini estremamente sintetici, ma la prescrizione di legge avrebbe dovuto essere comunque rispettata.

2.1.- In secondo luogo e soprattutto, il ricorrente lamenta l’omessa motivazione in ordine alla mancata od erronea liquidazione di talune voci di danno (spese mediche, danno morale, danno all’automobile), ma non dichiara di avere prodotto in questa sede i documenti su cui le sue doglianze si fondano: in primo luogo la sentenza del Giudice di pace, a cui addebita gli errori non rilevati dal Tribunale; la documentazione delle spese mediche e delle percentuali di invalidità personale, di cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto nella valutazione del danno morale; le certificazioni dei danni all’automobile, ecc..

Il ricorrente neppure specifica se i documenti siano comunque allegati agli atti del presente giudizio, come siano contrassegnati e come siano reperibili fra gli altri atti e i documenti di causa (se ivi contenuti), come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 6, nel nuovo testo approvato con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che richiede la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso” (Cass. civ. 31 ottobre 2007 n. 23019).

Questa Corte ha più volte chiarito che il ricorrente è tenuto a dichiarare nel ricorso di avere prodotto i documenti su cui esso si fonda; a produrli effettivamente, se essi non sono già in atti, perchè allegati al suo fascicolo (od a quello di ufficio, se acquisito, od a quello della controparte, se depositato) ed a specificare dove essi si trovino e come siano contrassegnati, sì da renderli facilmente reperibili e controllabili (Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. Sez. Lav, 7 febbraio 2011 n. 2966, fra le tante).

In mancanza, il ricorso è inammissibile.

5.- Propongo che così si provveda, con ordinanza in Camera di consiglio”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori del ricorrente.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria del ricorrente non consentono di disattendere.

Per quanto concerne il terzo motivo di ricorso, il Collegio ne ribadisce l’inammissibilità, poichè manca la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale si deducono i vizi di motivazione, e perchè le censure del ricorrente non tengono conto dalla motivazione della sentenza impugnata sulla valutazione della vettura (pag. 5, primi due capoversi), motivazione che appare congrua e non affetta da vizi logici o giuridici.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non essendosi costituiti gli intimati non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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