Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29474 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. I, 23/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 23/12/2020), n.29474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17458/2019 proposto da:

N.M., elettivamente domiciliato in Roma presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Daniela Gasparin;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5429/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

7/10/2020 dal cons. Dott. MARULLI MARCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. N.M., cittadino (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Milano, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ha respinto il gravame del medesimo avverso il diniego in primo grado delle misure di protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni dei richiedenti fissati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, e della violazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8 avendo il decidente disatteso le ragioni di gravame sulla base di considerazioni generiche, non riflettenti, in relazione al timore allegato dal richiedente di essere arrestato perchè falsamente accusato di aver commesso un furto in danno del proprio datore di lavoro, segnatamente, il funzionamento del sistema giudiziario (OMISSIS) e l’operato delle forze di polizia; 2) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 6, 14 e 17, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 e artt. 2 e 3 CEDU, nonchè dell’omesso esame di fatti decisivi, avendo il decidente totalmente omesso l’esame del timore esternato dal ricorrente di subire, in caso di rimpatrio, un grave danno ai sensi dell’art. 14 citato, lett. a) e b); 3) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2, e del vizio di motivazione apparente, avendo il decidente denegato l’accesso alla protezione umanitaria senza procedere alla necessaria valutazione comparativa tra la situazione individuale e personale del ricorrente nel nostro paese e quella in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente avvinti, si prestano ad una preliminare valutazione di inammissibilità essendo diretti a sindacare l’apprezzamento di fatto operato dal decidente.

Questi ha inteso respingere le doglianze dispiegate avanti a sè ribadendo il convincimento, già esternato in primo grado, che “il racconto di N.M., relativo ai motivi del suo allontanamento dal Senegal sia del tutto inattendibile e connotato da profili di intrinseca inverosimiglianza”. Ed invero, si è spiegato, “i fatti narrati dal richiedente, relativi al furto perpetrato nel negozio del quale egli era guardiano, risultano esposti in modo piuttosto vago, ma soprattutto comprendono profili di rilievo assolutamente non credibili”, circa in particolare le modalità di esecuzione del furto e le conseguenze che ne sarebbero derivate a carico dell’altro guardiano. “Significative contraddizioni” si rinvengono poi nell’indicare i beni asportati, rappresentati da “tanti soldi” in un primo momento, da “apparecchi telefonici e cellulari” successivamente.

Su queste premesse, che hanno perciò indotto il decidente ad escludere in capo al richiedente la sussistenza tanto di ragioni persecutorie che di un fondato timore di essere sottoposto al rischio di un danno grave, il collegio non può che rammentare, a conforto della premessa declaratoria di rito, che, secondo quanto ancora di recente ribadito da questa Corte, “la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito” (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340).

Se ciò, come ancora chiarito da questa Corte, dispensa il giudice dei merito dal procedere ad ogni ulteriore approfondimento istruttorio riguardo alle fattispecie contemplate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), con riguardo alla residua fattispecie sub lett. c), rispetto alla quale, una volta assolto il dovere di allegazione, il dovere di cooperazione istruttoria è invece sempre sussistente (Cass., Sez. I, 29/05/2020, n. 10826), l’impugnato responso non è parimenti soggetto a critica avendo il decidente motivatamente escluso con riferimento alla zona di provenienza del richiedente (regione settentrionale di (OMISSIS)) la sussistenza di una situazione di pericolo meritevole di protezione, non essendo essa interessata dal confronto che ha luogo in altre aree del paese tra indipendentisti e forze governative.

3. Il terzo di motivo di ricorso è affetto anch’esso da inammissibilità per la medesima ragione che rende inammissibile lo scrutinio in ordine ai primi due motivi.

La Corte d’Appello si è uniformata agli indirizzi interpretativi anticipati da questa Corte con sentenza 4455/2018 ed ora codificati da SS.UU. 29459/2019 e, sulla considerazione delle ragioni che consentono di accordare al richiedente asilo la protezione umanitaria, procedendo alla valutazione comparativa tra i diversi elementi caratterizzanti il caso concreto, si è indotta all’esito a negarne la ricorrenza in ragione della giovane età del ricorrente, della sua integra capacità lavorativa, della modesta entità della patologia riferita, della disponibilità in Senegal di un’estesa rete familiare e, non ultimo, dalle riserve che solleva il percorso integrativo nel nostro paese.

Tutte circostanze che costituiscono espressione di un giudizio di fatto e che non sono per questo rimeditabili in questa sede.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria e doppio contributo.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

 

 

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