Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29474 del 15/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 15/11/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 15/11/2018), n.29474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10244-2017 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PASQUALE STAROPOLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 600/6/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA,

depositata il 23 marzo 2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

A.F., n.q. di socio dell’associazione sportiva Master Club, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, contro l’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Calabria indicata in epigrafe con la quale, in riforma della pronunzia di primo grado, è stato ritenuto legittimo l’accertamento emesso per la ripresa a tassazione di Irpef relativa all’anno 1994. Secondo la CTR la mera affiliazione al Coni dell’associazione non escludeva il carattere commerciale dell’attività svolta in favore dei soci i quali, come risultava dai questionari raccolti dalla Guardia di finanza, erogavano canoni mensili periodici per i servizi resi dalla palestra.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Il ricorrente, con memoria del 19 aprile 2018, ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio dichiarando di avere aderito al procedimento di definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6.

Il procedimento va conseguentemente dichiarato estinto.

Ricorrono giusti motivi, in relazione a quanto dedotto dal ricorrente, per compensare le spese del giudizio.

Non è luogo al pagamento del doppio del contributo – cfr. Cass. n. n. 3542 del 10 febbraio 2017 -.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2018

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