Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29473 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. III, 28/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.F. (OMISSIS), titolare dell’omonima ditta,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IN ARCIONE 71, presso lo

studio dell’avvocato RAGNO Luigi, rappresentato e difeso

dall’avvocato PACIENZA PASQUALE FRANCESCO giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di LIMBADI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 400/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 18/05/09, depositata il 26/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

del’01/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 11 ottobre 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- R.F., titolare dell’omonima impresa edile, ha convenuto davanti al Tribunale di Vibo Valentia il Comune di Limbadi, chiedendone la condanna al pagamento di L. 32.000.000, in rimborso delle spese affrontate per eseguire lavori di costruzione della rete idrica e fognaria commissionati dal Comune.

Il Tribunale ha accolto la domanda, qualificandola come azione di ingiustificato arricchimento ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., e ha condannato il Comune a pagare la somma, parzialmente ridotta, di Euro 12.889,92 oltre interessi.

Proposto appello principale dal soccombente e incidentale dal R., la Corte di appello di Catanzaro – in riforma della sentenza di primo grado – ha respinto la domanda di pagamento, con la motivazione che il F. non ha proposto in primo grado domanda ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., ma domanda di adempimento contrattuale; che erroneamente quindi, ed incorrendo in extrapetizione, il Tribunale ha qualificato la domanda stessa come azione di ingiustificato arricchimento. Ha poi respinto la domanda di pagamento fondata sul contratto, perchè relativa a lavori effettuati in una zona diversa da quella pattuita, al di fuori di ogni manifestazione di volontà del Comune.

Il F. propone quattro motivi di ricorso per cassazione.

L’intimato non ha depositato difese.

2.- I primi tre motivi – con cui il ricorrente denuncia omessa o contraddittoria motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non proposta l’azione di ingiustificato arricchimento ed ha omesso di valutare i dati risultanti dalla CTU – sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., e dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

I motivi non si concludono infatti con una proposizione, analoga al quesito di diritto, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, o l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione è da ritenere omessa, insufficiente o contraddittoria e comunque inidonea a giustificare la decisione, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3^ n. 4646/2008 e n. 4719/2008). Vero è che i motivi sono formulati in termini estremamente sintetici, ma la prescrizione di legge avrebbe dovuto essere comunque rispettata.

2.1.- In secondo luogo e soprattutto, il ricorrente deduce, a fondamento dei motivi di ricorso, il fatto che i lavori eseguiti erano estranei al contratto di appalto, tanto che ne è stato chiesto il pagamento come rimborso spese e non sulla base dei SAL (stati di avanzamento lavori), com’è consuetudine in tema di appalto; che la relazione di CTU ha accertato che i lavori sono stati correttamente eseguiti e che sono stati accettati e utilizzati dal Comune, pur se diversi da quelli commissionati, ma non dichiara di avere prodotto in questa sede i suddetti documenti, nè specifica se essi siano allegati agli atti del presente giudizio, come siano contrassegnati e come siano reperibili fra gli atti e i documenti di causa (se ivi contenuti), come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 6, nel nuovo testo approvato con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che richiede la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso (Cass. civ. 31 ottobre 2007 n. 23019). Questa Corte ha più volte chiarito che il ricorrente è tenuto a dichiarare nel ricorso di avere prodotto i documenti su cui esso si fonda; a produrli effettivamente, se essi non sono già in atti, perchè allegati al suo fascicolo, ed a specificare dove si trovino e come siano contrassegnati, sì da renderli facilmente reperibili e controllabili (Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. Sez. Lav, 7 febbraio 2011 n. 2966, fra le tante).

In mancanza, il ricorso è inammissibile.

3.- Il quarto motivo, con cui il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2041 e 345 cod. proc. civ., è anch’esso inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., a causa dell’inidonea ed incongrua formulazione del quesito di diritto, oltre che per difetto di autosufficienza.

Si chiede di accertare “…..se la formulazione della domanda di indebito arricchimento come contenuta nell’atto di appello incidentale sia stata proposta sulla base delle medesime circostante di fatto fatte valere in primo grado e senza introdurre un nuovo tema di indagine…”.

Il ricorrente demanda cioè alla Corte il compito di accertare in fatto quale sia la corretta interpretazione delle domande da lui proposte, il che implica una valutazione di merito inammissibile in sede di legittimità, essendo riservata all’apprezzamento discrezionale della Corte di merito ed essendo suscettibile di riesame con ricorso per cassazione solo sotto il profilo degli eventuali vizi di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Tali vizi debbono essere specificamente dedotti e dimostrati, richiamando testualmente le parti dell’atto che si ritengono significative allo scopo.

Nella specie i vizi di motivazione non sono denunciati nel motivo e non risultano dal quesito; nè sono riprodotte nel ricorso le parti dell’atto che sarebbero state erroneamente interpretate, sì da consentirne alla Corte la valutazione, senza necessità di ricorrere ad altri atti del processo.

La sentenza impugnata appare per contro congruamente e logicamente motivata.

5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con provvedimento in Camera di consiglio”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e al difensore del ricorrente.

– Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non essendosi costituiti gli intimati non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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