Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29473 del 15/11/2018

Cassazione civile sez. I, 15/11/2018, (ud. 09/10/2018, dep. 15/11/2018), n.29473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5041/2017 proposto da:

C.F., C.A.P., C.L.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via Giuseppe Ferrari n. 11,

presso lo studio dell’avvocato Giovannetti Erica, rappresentati e

difesi dagli avvocati Milia Giuliano, Nardinocchi Roberta, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.V.D.d.l.C., nella qualità di esercente la

potestà genitoriale sulla minore S.V.A.I. (già

B.A.I.), elettivamente domiciliata in Roma, Via dei

Prefetti n. 17, presso lo studio dell’avvocato Sarcì Filippo,

rappresentata e difesa dall’avvocato Spinaci Nicola, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

R.M.S., in proprio e quale erede di C.D.,

elettivamente domiciliata in Roma, Via N. Ricciotti n. 11, presso lo

studio dell’avvocato Sinibaldi Michele, rappresentata e difesa

dall’avvocato D’Ercole Stefano, giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Procura Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di

Cassazione;

– intimata –

avverso la sentenza n. 32/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

pubblicata il 15/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/10/2018 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

che:

C.F., L. e A.P., nella qualità di eredi di C.D., propongono ricorso per cassazione con quattro mezzi avverso la sentenza della Corte di appello dell’Aquila, in epigrafe indicata, avente ad oggetto la dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c., nei confronti di S.V.D.d.l.C., cittadina cubana, nella qualità di genitrice esercente la potestà genitoriale nei confronti della minore S.V.A.I. (n. a (OMISSIS)) e nei confronti di R.M.S., quale altra erede di C.D..

Replicano con controricorso S.V.D.d.l.C. e con controricorso e ricorso incidentale articolato in quattro mezzi R.M.S..

In primo grado S.V.D.d.l.C. aveva agito nei confronti degli eredi di C.D. per far accertare che il defunto, padre di C.F., L. e A.P. e marito di R.M.S., era il padre della figlia della minore S.V.A.I..

Il Tribunale aveva respinto la domanda sul rilievo che il corpo del C., dopo il decesso, era stato cremato, per cui era impossibile eseguire la comparazione diretta tra i due patrimoni genetici e che non era stato possibile effettuare la comparazione del DNA della bambina con quello dei fratellastri perchè ciò richiedeva necessariamente anche l’estrapolazione della componente materna, operazione che non era stato possibile compiere per il rifiuto della Rossi, inteso a tutelare l’onore del coniuge defunto, motivo considerato condivisibile dal giudicante. Aveva altresì ritenuto le restanti prove fornite dalla S. inidonee a persuadere della fondatezza della domanda.

La Corte di appello, in riforma della prima decisione, ha ritenuto invece provata la domanda sulla scorta degli elementi offerti dalla S. in merito alla relazione intercorsa con C.D. ed alle vicende conseguenti alla gravidanza e, soprattutto, ha considerato significativo che i familiari del C., ben consapevoli della vicenda, avessero scelto di cremarne il corpo e che la R. avesse rifiutato di sottoporsi al prelievo dei campioni genetici per l’effettuazione della CTU, comportamento stimato, ex art. 116 c.p.c., comma 2, di valore indiziario così elevato da potere, da solo, consentire, la dimostrazione della fondatezza della domanda. Aveva, quindi, condannato gli eredi a versare un assegno di mantenimento per la minore quale anticipo sulla quota ereditaria di legittima alla stessa spettante.

Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Si procede all’esame del ricorso principale. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 269,238 e 250 c.c..

I ricorrenti si dolgono che sia stata respinta l’eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell’azione ex art. 269 c.c., perchè, essendo nata la piccola A.I. in costanza di legittimo matrimonio della madre, l’azione di riconoscimento della paternità non avrebbe essere potuto essere promossa se non venendo preceduta da un provvedimento giurisdizionale con efficacia di giudicato che avesse deciso sul disconoscimento di paternità ex art. 235 c.c..

Nel caso di specie, invece l’azione di riconoscimento era stata preceduta da un giudizio per difetto di veridicità della dichiarazione di riconoscimento ex art. 263 c.c., promosso dinanzi al Tribunale di Pescara – deciso con sentenza n. 891/2011 passata in giudicato – che doveva ritenersi illegittimo in quanto inidoneo a far cessare lo stato di figlia legittima della minore, nata in costanza di matrimonio e, quindi, a consentire l’azione oggetto del presente giudizio.

1.2. Il motivo è infondato.

1.3. Come si evince dallo stesso ricorso, nel caso di specie, pur essendo nata la minore in costanza di matrimonio, la stessa venne riconosciuta dal B., il marito della madre, solo in un momento successivo alla nascita e con atto formale, in quanto la donna non denunciò la bambina, anche se nata in costanza di matrimonio, come figlia del B. (v. sent. di primo grado trascritta nel controricorso della S., fol. 16).

La decisione impugnata dà atto che il riconoscimento avvenne formalmente in epoca successiva alla nascita: pertanto la procedura ex art. 263 c.c., venne correttamente attivata e la prospettazione dei ricorrenti non trova alcun fondamento.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., comma 2 e art. 2729 c.c., in materia di accertamento induttivo: in particolare, i ricorrenti contestano l’assunto della Corte di appello, secondo la quale la scelta dei familiari di cremare il defunto era dovuta alla consapevolezza dell’accaduto; inoltre sostengono che il rifiuto a sottoporsi al prelievo del campione genetico della R. non poteva essere valorizzato ex art. 116 c.p.c., comma 2, nei loro confronti, giacchè gli stessi non si erano rifiutati di sottoporsi all’esame; infine argomentano sull’irrilevanza scientifica del prelievo alla R. ai fini dell’accertamento tecnico, atteso il diverso sesso tra i presunti discendenti del medesimo stipite.

2.2. Per ragioni di evidente connessione e sostanziale identità delle questioni proposte, il motivo va trattato congiuntamente al primo motivo del ricorso incidentale con il quale la R. denuncia sempre la violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 2 e art. 2729 c.c.. In particolare questa ricorrente si è duole che la Corte di appello abbia fondato la dichiarazione di paternità su due circostanze ritenute essenziali: l’avvenuta cremazione del corpo del C., ritenuta strumentale alla sottrazione del materiale genetico all’esame; il rifiuto della stessa R. di sottoporsi al prelievo dei campioni genetici necessari per eseguire la CTU.

Sostiene che tali circostanze indiziarie mancherebbero di gravità, precisione e concordanza; in particolare lamenta che la Corte di appello non abbia chiarito sulla scorta di quali elementi fattuali abbia ritenuto la cremazione atto doloso finalizzato ad evitare le indagini del DNA; sostiene che il rifiuto di sottoporsi a prelievo biologico era dovuto al fatto che tale richiesta era priva di giustificazione tecnica e conseguenza diretta della impossibilità scientifica di addivenire all’accertamento di paternità, di talchè il rifiuto aveva valore sostanzialmente neutro. Infine ricorda che il rifiuto rispondeva anche all’interesse di tutelare l’onore del defunto e di non assecondare l’interesse speculativo della S., già resasi responsabile di un’estorsione.

2.3. Entrambi i motivi sono infondati e vanno respinti.

2.4. Sul primo profilo è evidente, dal complessivo svolgimento argomentativo della sentenza, che all’epoca del decesso del C., pur non essendo ancora iniziata l’azione di riconoscimento, avviata alcuni anni dopo, la questione della nascita della bambina era già da tempo nota, giacchè questi aveva subito e denunciato una connessa attività estorsiva, vicenda che risulta correttamente valorizzata dalla Corte di appello per sufficiente gravità e precisione, anche laddove la cremazione fosse stata richiesta dallo stesso C. (come affermano gli eredi) allo scopo di sottrarsi ad ulteriori indagini.

Sul secondo profilo, le parti sollecitano una rivalutazione delle emergenze probatorie, svolta anche in via indiziaria ex art. 116 c.p.c., comma 2, dalla Corte territoriale, alla luce di argomenti di tipo scientifico che sarebbero emersi nel dialogo intercorso tra CTU e CTP, in un momento successivo a quello in cui la consulenza era stata disposta dal giudice e l’incarico conferito: tale questione “scientifica” – che, peraltro, sembra connotarsi di novità, alla stregua degli atti – avrebbe dovuto essere ritualmente e tempestivamente introdotta in giudizio e le parti avrebbe dovuto almeno richiedere la revoca della disposta CTU, sottoponendo al giudice questi argomenti di modo da tradurre tutto in motivo di impugnazione. Ciò non risulta sia stato fatto, avendo invocato la R. ragioni collegate all’esigenza di tutelare l’onere del defunto, considerate non apprezzabili dalla Corte di appello, di guisa che la stessa non poteva ritenersi autorizzata a sottrarsi di sua iniziativa all’esame, rimanendo invece soggetta alla valutazione della sua condotta omissiva destinata a confluire nel coacervo delle risultanze istruttorie e, pertanto, valutabili anche nei confronti di tutte le parti ai fini del decidere.

In proposito giova rimarcare che “il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116 c.p.c., comma 2, di cosi elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda di accertamento della paternità (cfr. Cass. civ. 1 sezione n. 27237 del 14 novembre 2008, cfr. anche Cass. civ. n. 5116 del 3 aprile 2003). Secondo le citate pronunce è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 13,15,24,30 e 32 Cost. – del combinato disposto dell’art. 269 c.c. e artt. 116 e 118 c.p.c., ove interpretato nel senso della possibilità di dedurre argomenti di prova dal rifiuto del preteso padre di sottoporsi a prelievi ematici al fine dell’espletamento dell’esame del DNA. Dall’art. 269 c.c., infatti, non deriva una restrizione della libertà personale, avendo il soggetto piena facoltà di determinazione in merito all’assoggettamento o meno ai prelievi, mentre il trarre argomenti di prova dai comportamenti della parte costituisce applicazione del principio della libera valutazione della prova da parte del giudice, senza che ne resti pregiudicato il diritto di difesa. Inoltre, il rifiuto aprioristico della parte di sottoporsi ai prelievi non può ritenersi giustificato nemmeno con esigenze di tutela della riservatezza, tenuto conto sia del fatto che l’uso dei dati nell’ambito del giudizio non può che essere rivolto a fini di giustizia, sia del fatto che il sanitario chiamato dal giudice a compiere l’accertamento è tenuto tanto al segreto professionale che al rispetto della L. 31 dicembre 1996, n. 675” (Cass. n. 6025 25/03/2015), principi ai quali la Corte territoriale si è attenuta.

3.1. Con il terzo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., con riferimento alla valutazione compiuta dalla Corte di appello degli elementi probatori presuntivi offerti dalla S., che la stessa Corte ha definito elementi “di contorno”.

3.2. Il motivo è inammissibile, in quanto sollecita una rivalutazione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità, ed è privo di decisività giacchè attiene ad elementi che la stessa Corte di appello non ha ritenuto determinati ai fini del decidere.

4.1. Con il quarto motivo del ricorso principale si denuncia, in via subordinata, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riferito alla statuizione ex art. 277 c.c., con cui era stato posto un contributo di mantenimento per la minore di Euro 1.000,00 a carico della massa ereditaria, lamentando che la Corte di appello non aveva tenuto conto del fatto che il defunto aveva già versato alla madre della bimba Euro 70.000,00, sia pure a seguito dell’estorsione da questa compiuta nei suoi confronti.

4.2. Il motivo è infondato. Come si evince dal medesimo motivo, la somma in questione venne versata nell’ambito di una vicenda estorsiva, alla quale è seguito un processo penale nei confronti della madre della bambina, e non per il mantenimento della minore.

5.1. Si deve ora passare all’esame del ricorso incidentale proposto dalla R..

5.2. Il primo motivo è stato già respinto per le ragioni esposte sub 2.4., alle quali si rinvia.

6.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 277 c.c., comma 2, artt. 580 e 594 c.c..

La ricorrente ricorda che la S. aveva chiesto, all’esito del riconoscimento, che fosse concessa, ai sensi dell’art. 277 c.c., comma 2, la corresponsione di una somma di danaro a carico della massa ereditaria in conto di “legittima”, a titolo di mantenimento della figlia, accolta dalla Corte territoriale. A suo parere tale statuizione, peraltro non correlata alla consistenza del patrimonio relitto, costituirebbe erronea applicazione degli artt. 580 e 594 c.c., riferibili esclusivamente ai figli naturali non riconoscibili, in quanto, nel caso di specie nessun obbligo poteva gravare sugli eredi.

6.2. Con il terzo motivo, in via subordinata, si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 277 c.c., comma 2 e art. 581 c.c., lamentando che la condanna alla corresponsione del mantenimento a favore della minore riconosciuta era stata posto a carico di tutti gli eredi solidalmente.

La ricorrente osserva che la pronuncia costituirebbe un’ultrapetizione poichè, in ragione della domanda, il diritto della minore avrebbe dovuto essere riconosciuto nei limiti della quota di legittima ad essa riservata per legge e che non poteva essere posta a suo carico, non potendo essere ridotta la quota di legittima di 1/3 spettante al coniuge.

6.3. I motivi possono essere trattati in maniera consequenziale perchè intimamente connessi in quanto attengono alla statuizione con la quale la Corte di appello, per effetto dell’accertamento della paternità naturale, ha condannato tutti gli appellanti a versare alla madre un assegno “quale contributo al mantenimento della bambina, di Euro 1.000 al mese, dalla data (28/2/2012) di deposito del ricorso introduttivo, fino alla divisione del patrimonio paterno, somma che verrà poi imputata alla quota ereditaria alla stessa spettante” (fol. 6 della sent. imp.).

6.4. I motivi sono infondati.

6.5. Quanto al secondo motivo, la censura non coglie nel segno poichè l’attribuzione disposta dalla Corte di appello ai sensi dell’art. 277 c.c., non risulta adottata con riferimento al combinato disposto degli artt. 580 e 594 c.c., relativi all’assegno vitalizio a favore dei figli nati fuori dal matrimonio non riconoscibili a cui gli eredi sono tenuti in proporzione a quanto ricevuto; in disparte dal fatto che la minore non rientra nella categoria dei figli non riconoscibili, va osservato che il provvedimento, emesso nei limiti della domanda proposta dalla S. (v. fol. 2 della sent. imp.), ha inteso porre a carico di tutti i coeredi in solido, non già un obbligo di mantenimento ma, un’anticipazione delle ragioni ereditarie pro quota spettanti alla minore ex art. 581 c.c., per successione al defunto padre, quale legittimaria, in attesa della divisione (cfr. Cass. n. 2540 del 08/02/2005); ciò si evince anche dalla puntualizzazione circa il fatto che gli importi riscossi quale anticipo dovranno essere decurtati dalla quota ereditaria della stessa minore al momento dell’assegnazione.

6.6. Quanto al terzo motivo, con il quale la condebitrice solidale R. invoca la liberazione in ragione del suo asserito erroneo coinvolgimento solidale per violazione delle regole sul concorso tra coniuge e pluralità di figli in caso di successione legittima, non si comprende se e quando il tema sia stata tempestivamente proposto nelle fasi di merito. Non emerge peraltro un’esorbitanza in concreto della previsione anticipatoria rispetto ai limiti della quota di legittima della minore, l’unica che potrebbe involgere un pregiudizio alla quota ereditaria di spettanza della R., nè una pronuncia ultrapetita, come già evidenziato, di guisa che la lesione dei diritti ereditari lamentata dalla R. risulta una mera asserzione – la cui disamina implicherebbe accertamenti in fatto sulla tipologia di devoluzione del patrimonio del dante causa, sul valore del compendio relitto e sul rapporto col valore economico della somministrazione officiosa e temporanea ex art. 277 c.c., comma 2, incompatibile con il giudizio di legittimità – che non è idonea a sostenere un interesse attuale all’impugnativa.

9.1. In conclusione, il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno rigettati.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale;

– Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida nel compenso di Euro 7.000,00, oltre spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, Euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principale ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi principale ed incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2018

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