Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29472 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. III, 28/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ALFREDO CATALANI 4, presso lo studio dell’avvocato SARRA

FABIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso, ammesso al beneficio del gratuito patrocinio;

– ricorrente –

contro

MINISTERO della DIFESA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

CASERMA (OMISSIS) – CENTRO ADDESTRAMENTO & RECLUTAMENTO

(OMISSIS);

– Intimata –

avverso la sentenza n. 357/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

6/05/09, depositata il 25/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’01/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato Serra Fabio difensore del ricorrente che si riporta

agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che

aderisce alla relazione.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 11 ottobre 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Lecce ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Lecce ha respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta da A. R. contro il Ministero della Difesa e contro il Centro di Addestramento e Reclutamento di (OMISSIS) – Caserma (OMISSIS) – per essere stato ritenuto incondizionatamente idoneo al servizio di leva, ma inidoneo alla commutazione della leva in ferma breve triennale, per la quale aveva presentato domanda.

Il R. propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste il Ministero della Difesa con controricorso.

2.- I due motivi – che entrambi denunciano violazione dell’art. 2043 cod. civ. – sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., poichè i quesiti di diritto sono formulati in termini generici, astratti e non congruenti con le ragioni della decisione.

Essi così si esprimono: 1) “Dica la Corte se anche il provvedimento legittimo, come il ritardo e la mancanza dell’atto o l’inerba ingiustificata nella sua emanazione possono provocare le medesime conseguente dannose. L’illiceità non presuppone sempre l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento; è invece l’acclarata illegittimità dell’esercizio della funzione pubblica che si traduce in comportamento illecito ciò in conformità ai principi di effettività, e a quanto richiesto dalla normativa e dai principi in tema di tutela risarcitoria, i quali pretendono solo l’esistenza di un danno patrimoniale conseguente a ritardo nel provvedere e imputabile al comportamento (almeno) colposo dell’amministrazione”;

2) “Chiarisca l’adita giustizia se la perdita di chance è risarcibile a condizione che il danneggiato dimostri anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate) la sussistenza di un valido nesso causale tra il danno rectius, l’illecito e la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno”.

I quesiti non enunciano la fattispecie da decidere, nè il principio che si assume erroneamente applicato dalla Corte di appello, nè quello diverso che si vorrebbe venisse formulato in sua vece, sì da consentire alla Corte di enunciare con la decisione un principio di diritto chiaro, specifico e applicabile anche ai casi simili a quello di specie, secondo le modalità di formulazione dei quesiti più volte indicate dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr.

Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. 3^, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535).

I quesiti non sono neppure congruenti con le ragioni addotte a fondamento della sentenza impugnata, la quale rileva che le valutazioni espresse dagli organi militari non sono suscettibili di censura, poichè i compiti assegnati ai militari in ferma breve sono assai più delicati di quelli spettanti per il servizio di leva in genere, potendo richiedere anche l’uso delle armi; che l’appellante non ha prospettato ragioni di illegittimità dell’atto impugnato e che le questioni relative alla risarcibilità del danno (perdita di chance) risultano assorbite.

Tali affermazioni non sono menzionate nel primo quesito, mentre il secondo quesito risulta del tutto ultroneo.

5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con provvedimento in Camera di consiglio”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria del ricorrente – che attengono esclusivamente al merito della vertenza – non valgono a disattendere.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.300,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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