Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29472 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. I, 23/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 23/12/2020), n.29472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 823/2019 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Americo

Capponi, 16, presso lo studio dell’avvocato Staccioli Carlo che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 31/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Lecce, con decreto depositato in data 29.10.2018, ha rigettato la domanda di C.V., cittadino della (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato, non rientrando i fatti dallo stesso narrati nelle fattispecie disciplinate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) e dalla Convenzione di Ginevra del 1951 (il ricorrente aveva riferito di avere abbandonato la (OMISSIS) dopo che alcuni uomini, che militavano in un partito politico rivale a quello cui apparteneva il proprio fratello, nel cercare quest’ultimo, uccisero il loro padre, inducendolo a fuggire).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza del pericolo per il ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel suo paese di provenienza.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione C.V. affidandolo a cinque motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente in giudizio al solo scopo di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata censurata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11 sul rilievo che il giudice di merito non aveva fissato l’udienza di comparizione e la sua audizione in giudizio nonostante non fosse stata videoregistrata l’audizione personale resa innanzi alla Commissione Territoriale.

2. Il motivo è inammissibile.

Questa Corte ha recentemente statuito nella sentenza n. 21584/2020, emessa all’esito dell’udienza pubblica del 17.9.2020, che, nei giudizi in materia di protezione internazionale, il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che:

a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda;

b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente;

c) quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.

Nel caso di specie, come emerge dalla lettura del decreto impugnato, il giudice ha fissato l’udienza, ritenendo, tuttavia, superflua l’audizione del ricorrente sul rilievo che le domande della Commissione era risultate precise e non vi era necessità di approfondimento.

Il ricorrente si è genericamente lamentato della mancata fissazione dell’udienza di comparizione – che, in realtà, vi è stata – e della sua mancata audizione senza confrontarsi con le argomentazioni del giudice di merito in ordine alla superfluità di tale incombente, senza neppure allegare di aver chiesto un nuovo ascolto nel ricorso proposto innanzi al giudice di primo grado e senza indicare, comunque, le ragioni che avrebbero reso, a suo dire, doverosa una sua nuova audizione.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lett. e) ed f) nonchè D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 11 e art. 10 Cost. in relazione al mancato riconoscimento dello status di rifugiato.

Lamenta il ricorrente che il giudice di merito non ha indicato le ragioni per cui i fatti narrati non possono ritenersi inclusi nella fattispecie previste dalla Convenzione di Ginevra, limitandosi a fornire una riposta del tutto apodittica e priva di motivazione.

Inoltre, il Tribunale di Lecce non si è pronunciato sulla veridicità delle sue dichiarazioni che deve quindi considerarsi come acquisita.

4. Con il quarto motivo – che appare opportuno esaminare unitamente al secondo attenendo parimenti alla attendibilità del racconto del richiedente – è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

5. Entrambi i motivi sono inammissibili.

Va preliminarmente osservato che, secondo il costante orientamento di questa Corte (vedi Cass. n. 30969/2019), requisito essenziale per il riconoscimento dello “status” di rifugiato è il fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel Paese d’origine del richiedente a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell’appartenenza a un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate, ed il relativo onere probatorio – che riceve un’attenuazione in funzione dell’intensità della persecuzione – incombe sull’istante, per il quale è tuttavia sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la “credibilità” dei fatti allegati, i quali, peraltro, devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza.

Questa Corte ha, inoltre, recentemente, statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”, secondo i principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014, essendo state indicate in modo dettagliato le ragioni – pur rappresentate dal giudice di merito nella parte relativa all’esame del danno grave ex art. 14, lett. a) e b) – per le quali il richiedente non è stato ritenuto credibile (genericità del suo racconto in ordine all’attività politica svolta dal fratello, alle modalità della sua fuga dalla (OMISSIS) ed alle ragioni per cui a distanza di tanti anni dai fatti narrati sarebbe ancora ricercato dai nemici del fratello) con le quali quest’ultimo non si è minimamente confrontato. E’ evidente che la valutazione di non credibilità del richiedente, effettuata dal giudice di merito a monte, sia ostativa all’accoglimento della domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato.

6. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e h) e art. 14.

Contesta il ricorrente la valutazione effettuata dal giudice di merito di insussistenza di una situazione di violenza diffusa ed indiscriminata nella meridionale della (OMISSIS).

7. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018, Rv. 648790).

Nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato nella (OMISSIS) meridionale ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. del 12/12/2018 n. 32064).

Ne consegue che le censure del ricorrente sul punto si configurino come di merito, e, come tali inammissibili in sede di legittimità, essendo finalizzate a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.

Peraltro, il giudice di merito – a differenza di quanto assunto dal ricorrente – ha indicato il parametro alla luce del quale ha ritenuto che il livello di violenza nella sua regione non fosse di livello tale da giustificare la concessione della protezione sussidiaria, facendolo coincidere proprio con quello sopra illustrato della Corte di Giustizia.

8. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Assume il ricorrente che la sua vicenda presenta tutte le caratteristiche della situazione di vulnerabilità, essendo stato minacciato da persone legate ai poteri politici locali in cui appare estremamente improbabile che si possa ricevere tutela dalle forze di polizia.

10. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente fonda la propria domanda di permesso umanitario su circostanze che sono state ritenute non credibili dal giudice di merito con argomentazioni adeguate e non sindacabili in sede di legittimità. In proposito, se è pur vero che il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari deve essere il frutto di autonoma valutazione avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni vulnerabilità che ne integrano i requisiti, non potendo il suo diniego conseguire automaticamente dal rigetto delle domande di protezione internazionale (vedi Cass. n. 28990/2018), tuttavia, la necessità dell’approfondimento da parte del giudice di merito se, già esclusa la credibilità del richiedente, non siano state dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle dedotte per le protezioni maggiori (vedi Cass. n. 13968/2019; Cass. 16025 e 28862 del 2018).

La declaratoria di inammissibilità del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non essendosi il Ministero costituito in giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

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