Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29471 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. III, 28/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI GOZZADINI 30, presso lo studio dell’Avvocato PROSPERINI

ALBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

G.G.A., MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 9178/2009 del TRIBUNALE di ROMA del

30/04/2009, depositata il 05/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’1/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 11 ottobre 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

1.- Nella causa di risarcimento dei danni da incidente stradale, promossa da B.R. contro G.G. e la s.p.a. Milano Assicurazioni, il Giudice di pace di Roma, con sentenza depositata in data 11 aprile 2006, ha condannato i convenuti a pagare all’attore la somma di Euro 500,00, oltre al rimborso delle spese processuali liquidate in Euro 300,00, di cui Euro 150,00 per onorari, da distrarsi in favore del difensore dell’attore, avv. Alberto Prosperi.

Il B. ha proposto appello limitatamente al capo contenente la liquidazione delle spese, adducendo la violazione dei minimi tariffari.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’appello, perchè proposto contro sentenza pronunciata secondo equità, e perchè comunque la violazione delle modalità di liquidazione delle spese non costituisce principio regolatore della materia.

Ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado e le ha poste a carico del difensore, avv. Alberto Prosperini, in considerazione del fatto che questi ha chiesto la distrazione delle spese.

Il B. propone due motivi di ricorso per cassazione.

Al secondo motivo di ricorso si associa l’avv. Alberto Prosperini in proprio.

Gli intimati non hanno depositato difese.

2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 339 c.p.c., comma 3, per avere la sentenza impugnata dichiarato inammissibile l’appello sebbene la norma citata – a seguito delle modificazioni introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – disponga che anche le sentenze del GdP pronunciate secondo equità sono appellabili per violazione dei principi regolatori della materia (oltre che per le altre cause ivi previste).

Assume che il principio per cui la parte vittoriosa in giudizio ha diritto al rimborso delle spese processuali in misura non inferiore ai minimi tariffari è da ritenere principio regolatore e che ad esso il GdP può derogare, quando pronunci secondo equità, ma è tenuto ad esplicitare con adeguata motivazione le ragioni dello scostamento:

motivazione che nella specie è del tutto omessa.

Il ricorrente ha elencato le voci che gli sarebbero spettate a titolo di diritti di avvocato, in relazione all’attività svolta, dimostrando che esse sole ammontano in totale ad Euro 340,00, somma superiore a quella di Euro 150,00, riconosciutagli in primo grado per diritti e onorari congiuntamente.

3.1.- Il motivo è fondato.

La sentenza del GdP è stata depositata dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 cit., ed è pertanto soggetta alle nuove disposizioni dell’art. 339 c.p.c., comma 3, circa l’ammissibilità dell’appello in particolari casi, fra cui quello in cui si denunci la violazione dei principi regolatori della materia.

Tale è da ritenere il mancato rispetto dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese processuali, lamentato dall’appellante.

Vero è che in caso di sentenza pronunciata secondo equità questa Corte ha ritenuto (con riferimento al ricorso per cassazione) che il giudice può derogare anche alle disposizioni imperative della tariffa.

La Corte ha specificato però che il giudice deve in tal caso esplicitare le ragioni che giustificano la deroga, con adeguata motivazione (Cass. civ. Sez. 2, 9 agosto 2005 n. 16749, con riferimento ad un caso in cui erano stati superati i massimi di tariffa).

Ciò vale a maggior ragione per quanto concerne la liquidazione di compensi inferiori ai minimi, che comporta anche la violazione del principio costituzionale che vuole garantito il giusto compenso per le attività di lavoro: principio da ritenere applicabile anche alle attività professionali, se svolte a livello individuale.

La sentenza di questa Corte richiamata dal Tribunale a sostegno della sua decisione (Cass. civ. Sez. 3, 5 aprile 2005 n. 7067), non è in termini.

Essa riguarda un caso in cui la violazione contestata consisteva nella liquidazione complessiva di spese, diritti ed onorari, senza specificare quali somme fossero dovute per le singole voci.

Nel caso di specie si tratta di violazione ben più grave che, negando al difensore il compenso minimo per la sua opera, configura sostanziale violazione dell’art. 91 cod. proc. civ.: caso che la citata sentenza n. 7067/2005 ha fatto espressamente salvo, nell’affermare l’incensurabilità della decisione sulle spese nei giudizi di equità.

Il Tribunale avrebbe dovuto quindi esaminare se la sentenza impugnata avesse o meno adeguatamente motivato la sua decisione.

4.- Il secondo motivo, che concerne la condanna alle spese, risulta assorbito.

5.- Propongo che il primo motivo di ricorso sia accolto, restando assorbito il secondo, con ordinanza in Camera di consiglio”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori del ricorrente.

– Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

Il primo motivo di ricorso deve essere accolto, restando assorbito il secondo motivo.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, perchè decida la controversia uniformandosi ai principi esposti nella relazione.

Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA