Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29471 del 23/12/2020
Cassazione civile sez. I, 23/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 23/12/2020), n.29471
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2802/2019 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato in Lecce, in via Manzoni n.
1, presso lo studio dell’avvocato Marco D’Antonio, dal quale è
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 03/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/09/2020 dal cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso al Tribunale di Lecce, S.A.A., cittadino del (OMISSIS), chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegata al medesimo dalla competente Commissione territoriale. Con decreto n. 15/2019, depositato il 3 gennaio 2019, l’adito Tribunale rigettava il ricorso.
2. Il giudice di merito escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento allo straniero dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, reputando non credibili le dichiarazioni del richiedente, circa le ragioni che l’avevano indotto ad abbandonare il suo Paese, ritenendo non sussistente, nella zona di provenienza dell’istante, una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno o internazionale, e rilevando che non erano state allegate specifiche ragioni di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria.
3. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso S.A.A. confronti del Ministero dell’interno, affidato a due motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, S.A.A. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
1.1. L’istante lamenta che il Tribunale non abbia inteso concedere all’istante la protezione umanitaria, sebbene ricorressero i relativi requisiti di legge, secondo il regime legale applicabile ratione temporis, e neppure il diritto di asilo ai sensi dell’art. 10 Cost.
1.2. Il motivo è infondato.
1.2.1. Il giudice territoriale ha, invero, fondato il diniego di protezione umanitaria – che si applica temporalmente al caso di specie (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461/2019 – sulla considerazione che la situazione del Paese di origine non è tale da impedire, o tutelare adeguatamente, l’esercizio dei diritti fondamentali.
1.2.2. Orbene, va osservato – al riguardo – che, in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su un’effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass., 23/02/2018, n. 4455; Cass. Sez. U., 13/11/2019, nn. 29459, 29460, 29461; Cass., 14/08/2020, n. 17130; Cass., 17/07/2020, n. 15319).
1.2.3. Nel caso concreto, il Tribunale ha accertato, con ricorso a fonti internazionali citate nel provvedimento, che la situazione del Paese di origine del richiedente non impedisce l’esercizio dei diritti fondamentali, nè la loro tutela, ed il ricorrente non ha neppure allegato di avere sottoposto al giudice di merito l’eventuale integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza che, peraltro, di per sè sola non rileva ai fini del riconoscimento della protezione in parola (Cass. sez. U., n. 29459, cit.).
1.3. La censura va, pertanto, disattesa.
2. Con il secondo motivo di ricorso, S.A.A. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
2.1. L’istante lamenta la mancata concessione, da parte del Tribunale, del diritto di asilo, ai sensi dell’art. 10 Cost. Il motivo è infondato.
2.2. Questa Corte ha, per vero, più volte affermato che il diritto in questione è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste in relazione alle diverse forme di protezione internazionale, disciplinate dalla normativa in vigore, sicchè non v’è più margine alcuno di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, (Cass. 16362/2016; Cass. 11110/2019);
2.3. La censura deve essere, di conseguenza, disattesa.
3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020