Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29471 del 15/11/2018

Cassazione civile sez. I, 15/11/2018, (ud. 03/10/2018, dep. 15/11/2018), n.29471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25692/2014 proposto da:

P.A.M., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Cortina

d’Ampezzo n. 269, presso lo studio dell’avvocato De Santis

Francesco, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Iannicelli Luigi, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

Cogemi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 66,

presso lo studio dell’avvocato Rinaldi Gallicani Simona,

rappresentata e difesa dall’avvocato Mobilio Gianfranco, giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

V.G.; M.S.; A.F.;

D.N.P.; S.G.; Al.An.; B.A.;

Pa.Ra., nella qualità di erede di Pa.Gi.;

Ap.Ma.Em. e Q.P., nella qualità di eredi di

Q.R.; Bi.Pe.; tutti elettivamente domiciliati in Roma,

Via Colli della Farnesina n. 144, presso lo studio dell’avvocato

Madia Nicola, rappresentati e difesi dall’avvocato Macario Giuseppe,

giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

contro

Be.Fi., Bi.An., Bi.Ca.,

B.G., C.A., D.S.T., D.D.C.,

I.A., L.M., Me.Gi., p.a.,

R.B., Ru.Sa., Sc.Fr., Cooperativa Parco Marisa a

r.l. in Liquidazione, Vi.Co.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 502/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 03/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/10/2018 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Cogemi, avendo realizzato immobili di civile abitazione per conto della Cooperativa Parco Marisa, la convenne in giudizio unitamente ai soci assegnatari degli immobili e ne chiese la condanna al pagamento di somme varie per lavori aggiuntivi, varianti, interessi da ritardato pagamento e risarcimento danni; chiese anche di revocare gli atti di trasferimento di ventitrè alloggi ai soci assegnatari.

Nel contraddittorio con la predetta Cooperativa e con P.A.M., acquirente di due appartamenti dai rispettivi assegnatari, il Tribunale di Salerno, per quanto ancora interessa, in parziale accoglimento delle domande, ha determinato l’importo della condanna in Euro 242.614,24, oltre accessori, e ha ridotto la misura del sequestro conservativo, disattendendo la domanda di revocatoria degli atti di assegnazione.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 3 settembre 2013, in parziale accoglimento dell’appello della Cooperativa Parco Marisa, ha ridotto l’importo della condanna a Euro 143.171,11, oltre accessori, ed ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale della Cogemi.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la P., cui ha resistito la Cogemi che ha proposto ricorso incidentale, cui si sono opposti con controricorso undici soci assegnatari; la Cooperativa non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la P. ha denunciato violazione e falsa applicazione del R.D. n. 350 del 1895, artt. 16, 53, 54 e 64, D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 26, per avere riconosciuto all’appaltatrice Cogemi il diritto alla revisione prezzi e al pagamento dei lavori in variante, nonostante non avesse esplicitato le riserve nei singoli Sal, stante l’applicabilità delle norme previste dal Capitolato generale dello Stato, cui le parti avevano fatto espresso riferimento nel contratto.

Il motivo è infondato. L’onere dell’appaltatore di inserire le proprie pretese nei confronti dell’ente appaltante nel registro di contabilità e nel conto finale e di esplicitarle nel termine di legge, in base alla disciplina pubblicistica, riguarda le sole istanze inerenti alla contabilizzazione del corrispettivo contrattuale delle opere eseguite od eseguende, ma non già anche le riserve per eventuale revisione dei prezzi, con riguardo alle quali ultime è sufficiente che la relativa domanda sia comunque presentata prima della firma del certificato di collaudo (Cass. n. 21035/2009, n. 5373/1997). Pertanto, l’applicabilità della invocata normativa pubblicistica non giustifica la conseguenza che ne vorrebbe trarre la ricorrente principale.

Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 1664 c.c., per avere riconosciuto il diritto alla revisione prezzi senza che ne fosse provato il presupposto dell’onerosità sopravvenuta, sotto il profilo dell’aumento imprevedibile del costo dei materiali e della manodopera.

Il motivo è inammissibile, essendo diretto a contestare impropriamente un accertamento di fatto operato dai giudici di merito, in ordine alla sussistenza in concreto dell’onerosità sopravvenuta e alla non imputabilità alla Cogemi del ritardo nell’esecuzione dei lavori.

Con il terzo motivo è denunciata nullità della sentenza impugnata, per omessa pronuncia sul motivo di appello riguardante l’insussistenza di una onerosità sopravvenuta che giustificasse l’applicazione del meccanismo della revisione prezzi.

Il motivo è infondato, avendo la Corte di merito pronunciato sulla questione dedotta nel motivo, confermando implicitamente la valutazione del tribunale.

Con il quarto motivo è denunciata la violazione dell’art. 1664 c.c., per un duplice profilo: per avere riconosciuto la revisione dei prezzi a favore della Cogemi a fronte della mancata contabilizzazione delle riserve, ma della infondatezza di questa doglianza si è già detto in relazione al primo motivo; e per avere applicato il Capitolato generale dello Stato che consentiva la revisione sulla base della più bassa soglia percentuale del 5%, anzichè l’art. 1664 c.c., comma 2, che fissava la soglia al 10%: sorvolando sulla contraddittorietà della doglianza della ricorrente (che invoca ora l’inapplicabilità della normativa pubblicistica, dopo averne invocato l’applicabilità), il suddetto profilo è inammissibile, essendo volto impropriamente a contrapporre all’interpretazione del contratto fornita dai giudici di merito una interpretazione diversa, in ordine alla disciplina sostanziale destinata dalle parti a regolare il rapporto contrattuale.

Il quinto motivo, con il quale è denunciata nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia su motivo di appello riguardante la medesima questione trattata nel precedente motivo, è infondato, avendo la Corte di merito pronunciato implicitamente in senso opposto a quello perorato dalla ricorrente.

Il sesto motivo, con il quale è denunciata violazione dell’art. 1224 c.c., per avere riconosciuto la rivalutazione monetaria sulle somme attribuite all’appaltatrice a titolo di revisione prezzi e lavori in variante, è inammissibile per difetto di specificità, in violazione del canone di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4.

La sentenza impugnata non contiene una condanna del genere e, se contenuta nella sentenza di primo grado, il motivo non precisa in che termini la condanna sia stata pronunciata dal tribunale (ad esempio, come rivalutazione integrale o riferita al maggior danno); in ogni caso, la statuizione del giudice, positiva o negativa, sulla rivalutazione del credito si pone come capo della sentenza munito di piena autonomia e suscettibile di autonomo passaggio in giudicato, per cui anche quando sia stata proposta impugnazione in ordine all’esistenza stessa del credito per la somma capitale è necessario proporre sul punto uno specifico mezzo di impugnazione, che nella specie la ricorrente non ha precisato – di avere proposto in sede di appello.

Con il settimo motivo la P. ha denunciato nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla richiesta di cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo sui propri beni immobili, a causa dell’omessa rinnovazione della trascrizione decorso un ventennio, ai sensi dell’art. 2668 ter c.c..

Il motivo è inammissibile perchè privo di specificità ex art. 366 c.p.c., n. 4, avendo ad oggetto una questione di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata e della quale non si precisa se, in quale atto e momento processuale sia stata fatta valere nel giudizio di merito.

Infondato è il ricorso incidentale della Cogemi che ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 331 e 332 c.p.c., per avere erroneamente dichiarato inammissibile il proprio appello incidentale, ritenendolo tardivo.

La sentenza impugnata ha rilevato la mancata integrazione del contraddittorio, da parte della Cogemi, nei confronti dei soci assegnatari non costituiti, nel termine concesso dal giudice per la rinnovazione della notifica della citazione (dopo che era già scaduto altro termine) e correttamente ne ha tratto la conseguenza di cui all’art. 331 c.p.c., comma 2. Infondato è l’assunto secondo cui gli assegnatari non evocati in giudizio non erano interessati alle domande della Cogemi che riguardavano un’altra parte (la Cooperativa Parco Marisa), avendo la Cogemi chiesto (anche) di revocare gli atti di trasferimento, ai sensi dell’art. 2901 c.c., in favore di tutti i soci assegnatari.

Entrambi i ricorsi sono rigettati.

Le spese sono compensate nei rapporti tra la P. e la Cogemi, in considerazione della soccombenza reciproca, e tra la P. e gli assegnatari costituiti, trattandosi di rapporto meramente processuale; seguono la soccombenza nel rapporto tra la Cogemi e i medesimi assegnatari costituiti in questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi; compensa le spese nei rapporti tra i ricorrenti principale e incidentale e tra la prima e i controricorrenti V.G. ed altri; condanna la Cogemi alle spese in favore dei medesimi controricorrenti, liquidate in Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Doppio contributo a carico di entrambi i ricorrenti come per legge.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2018

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