Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29470 del 28/12/2011
Cassazione civile sez. III, 28/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29470
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.T.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2439/2009 del TRIBUNALE di CATANIA del
06/05/2009, depositata il 09/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’1/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.
La Corte:
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Il giorno 11 ottobre 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1.- Con sentenza 6 maggio 2009, depositata il 9 maggio 2009 e non notificata, il Tribunale di Catania ha accolto l’opposizione all’esecuzione promossa da C.T.G. avverso la cartella esattoriale notificatagli tramite la s.p.a. Serit, incaricata della riscossione, dalla creditrice AGRA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura. La cartella recava condanna a pagare l’importo di Euro 11.152,92, per contributi indebitamente percepiti.
Il Tribunale ha respinto la domanda nei confronti di Serit, e ha dichiarato prescritto il diritto di AGEA al pagamento.
Con atto notificato in data 11 giugno 2010 AGEA propone un motivo di ricorso per cassazione.
L’intimato non ha depositato difese.
2.- Il ricorso è inammissibile perchè tardivo, essendo stato notificato oltre l’anno dal deposito della sentenza impugnata.
Nel processo esecutivo non si applica, infatti, la sospensione feriale dei termini processuali (L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e art. 92 Ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941 n. 12).
5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con ordinanza in Camera di consiglio”.
La relazione e stata comunicata al pubblico ministero e al difensore della ricorrente.
– Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Non essendosi costituito l’intimato non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 1 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011