Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29470 del 21/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/10/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 21/10/2021), n.29470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n, 13032/2014 proposto da:

M.P. s.r.l. rappresentata e difesa dall’avv. Umberto

Cantelli, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.

Michele Bonetti, via San Tommaso d’Aquino, n. 47, Roma.

– Ricorrente –

Contro

Agenzia delle Entrate;

– resistente –

Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale del Lazio

sezione di Latina, n. 4557/2012, depositata l’11.07.2013.

Udita la relazione dei Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella

camera di consiglio del 13/01/2021.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La società M.P. s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio-sezione di Latina n. 803/40/13, depositata il 15.11.2013. La vicenda trae origine dalla notifica dell’avviso di accertamento (OMISSIS) per IVA e IRAP 2005, scaturito dalla verifica mediante studi di settore, con rettifica dei ricavi dichiarati da Euro 200.380,00 ad Euro 315.984,00.

La società opponeva l’atto impositivo e la CTP accoglieva parzialmente il ricorso riducendo i ricavi accertati ad Euro 270.000,00. La società proponeva appello che la CTR del Lazio sezione di Latina respingeva.

La ricorrente pone a base del suo ricorso quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate non ha presentato controricorso, costituendosi al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, la società ricorrente censura la decisione impugnata per aver affermato che nessuna prova fosse stata fornita per superare la presunzione dell’Ufficio che lo scostamento tra la dichiarazione e i maggiori ricavi accertati fosse giustificata. Per smentire tale deficit probatorio in appello la società contribuente aveva chiesto di presentare documentazione per suffragare le ragioni dello scostamento dovuto ad inesperienza dei titolari subentrati, in un settore per loro del tutto nuovo, al padre, fondatore dell’azienda in forma individuale. Il giudice regionale aveva ritenuto inammissibile la produzione sul presupposto che i documenti fossero già disponibili all’atto di avviare il primo giudizio e che, quindi avrebbero dovuto essere presentati in quella circostanza.

In particolare, il giudice regionale ha ritenuto che la loro ammissibilità fosse preclusa “posto che non trattasi di documenti nuovi, ma di documenti preesistenti al ricorso e che ben potevano essere prodotti nel giudizio di primo grado…”.

Ora, la decisione sul punto è frutto di errata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, dal momento che questa Corte ha più volte affermato che “In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dal cit. D.Lgs., art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado. (Sez. 5 -, 22/11/2017, n. 27774).

E’ dunque condivisibile la censura oggetto del primo motivo di ricorso.

E’ poi anche fondato il terzo motivo, deducendo con esso, i ricorrenti, la doglianza per il mancato esame da parte del giudicante di circostanze costituenti fatti in senso storico/naturalistico, decisivi per il giudizio, censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 comma 1 lett. b) (conv.to dalla L. n. 134 del 2012).

I fatti dedotti, di cui la parte lamenta l’omesso esame, sono, per un verso, le difficoltà nel riorganizzare l’azienda, createsi dopo la scomparsa del fondatore M.P., che la gestiva direttamente in via esclusiva come ditta individuale, e il subentro nella compagine trasformata in società, dapprima di tutti i figli e poi dei soli M.M. e Ma.Pa..

Non risulta che gli eredi del M. avessero in precedenza avuto ruoli attivi nell’azienda paterna e che avessero in essa maturato esperienza nel settore. Pertanto, non può escludersi essersi determinata una fase critica nel prosieguo dell’attività, a causa del decesso dell’unico originario titolare e il subentro degli inesperti eredi chiamati a ricreare, con interlocutori abituati ad intrattenere contatti esclusivamente con il predecessore, rapporti di rinnovata fiducia. Ne’ può escludersi che i subentranti abbiano dovuto adottare decisioni su impegni di spesa, i cui tempi di recupero e sostenibilità potrebbero essere stati erroneamente valutati.

Va ricordato che la società operava nel campo del trasporto pubblico locale, disponendo di mezzi in parte di vetusta immatricolazione e quindi bisognevoli di manutenzione, se non di sostituzione, per assicurare adeguati standard di sicurezza ai viaggiatori.

In una situazione di tal genere non può ritenersi, come sostiene l’Amministrazione nell’avviso di accertamento (incorporato in stralcio nel ricorso), che l’attività aziendale sia proseguita senza risentire dei cambiamenti intervenuti, sol perché la ditta era preesistente al subentro e perciò stesso in grado di procedere inerzialmente senza scosse.

Inoltre, la società ricorrente aveva chiesto che il giudice regionale si pronunciasse sulla ragionevolezza dell’accertamento di maggiori ricavi (Euro 315.984,00 a fronte di Euro 200.380,00 dichiarati) tenuto conto delle concrete modalità di esercizio dell’attività di trasporto svolta dalla società.

In particolare, aveva dedotto la ricorrente che l’attività prevalente era quella del trasporto pubblico di linea in ambito urbano e sub urbano, comprensivo del trasporto scolastico e che, per tale tipologia di servizio, la società aveva registrato entrate per Euro 164.963,00, risultanti dalle fatture necessariamente emesse per il Comune di Cervaro, ente concedente. La restante attività riguardava il noleggio con conducente quantificato in Euro 35.417,00. Così raggiungendosi un totale di Euro 200.380,00 (IVA esclusa). Pari cioè all’importo dichiarato.

Ora – argomenta la ricorrente – poiché il servizio pubblico di trasporto era reso per conto di una pubblica amministrazione e quindi fatturato e controllato necessariamente nella sua reale dimensione economica, perché fosse possibile l’erogazione del corrispettivo, l’area astrattamente suscettibile di consentire ricavi non dichiarati sarebbe stata quella del noleggio con conducente. Area che però gli stessi verificatori avevano ritenuto costituisse solo il 4,10% del totale dell’attività. Pertanto ne deduce la società – il maggior ricavo contestato dall’Ufficio, quantificato in circa 170.000,00, sarebbe scaturito dal settore minoritario dell’attività, che avrebbe, paradossalmente, originato un’entrata di poco inferiore a quella prodotta dalla parte largamente prevalente. Considerazione in grado di ingenerare ragionevoli dubbi sulla reale applicabilità alla realtà aziendale delle risultanze dell’applicativo (OMISSIS), Cioe’ interrogativi, sulla corrispondenza dei parametri dello studio di settore alla concreta situazione societaria nel periodo in verifica, che il giudice regionale avrebbe dovuto sciogliere.

La sentenza non ha valutato se l’Amministrazione finanziaria avesse esaminato partitamente gli aspetti dedotti dalla ricorrente e se avesse motivato sulle ragioni per le quali quelle circostanze fossero irrilevanti al fine di superare le presunzioni poste a base dell’accertamento di maggior reddito.

Il D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis, pone come giustificazione dell’accertamento standardizzato il solo disallineamento dal parametro indicato dallo studio di settore, ma esige, a seguito del contraddittorio con il contribuente, un esame particolarmente attento delle sue controdeduzioni (anche di quelle eventualmente addotte in giudizio), a necessaria integrazione di quell’inziale elemento. La CTR non si è attenuto a questo schema, implicante che il Giudice regionale verificasse se fosse stato puntualmente applicato, limitandosi a riassumere, riduttivamente, le motivazioni della parte sulle criticità dell’azienda nell’anno in verifica, affermando che “l’unico motivo addotto dalla parte in sede di contraddittorio è stato rapportato al dissesto che si è creato nella società dopo la morte del padre”. Espressione in sé priva di contenuto esplicativo e non rapportata alle circostanziate ragioni addotte dalla società. Formulate, invero, non in termini di dissesto, ma solo di minore redditività, peraltro, non potuta ulteriormente essere giustificata per l’inammissibilità della produzione in appello, disposta erroneamente dal giudicante.

Il secondo motivo, con cui la ricorrente censura la definizione di presunzione legale attribuita dalla CTR a quella nascente dagli studi di settore, in violazione del D.L. n. 331 del 1993, artt. 62-bis e 62-sexies, è da ritenere assorbito venuto meno l’interesse ad esaminarlo.

Va, invece, disatteso il quarto motivo, con cui la parte lamenta la ritenuta inapplicabilità al caso in esame della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, dal momento che, come affermato anche recentemente da questa Corte, “In tema di accertamento standardizzato mediante parametri e studi di settore, il termine stabilito dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, che deve necessariamente intercorrere tra il rilascio al contribuente del verbale di chiusura delle operazioni (accessi, ispezioni o verifiche eseguite nei locali destinati all’esercizio dell’attività) e l’emanazione del relativo avviso di accertamento, non è applicabile, essendo già prevista, a pena di nullità, una fase necessaria di contraddittorio procedimentale, che garantisce pienamente la partecipazione e l’interlocuzione del contribuente prima dell’emissione del menzionato accertamento. (Sez. 5 -, 03/02/2021, n. 2415)

Nei limiti suddetti il ricorso va, dunque, accolto. La sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio-sezione di Latina, in diversa composizione, per il riesame e per la definizione sulle spese.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, rigettato il quarto. Cassa la sentenza impugnata rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio-sezione di Latina, in diversa composizione per riesame nei termini indicati e per la definizione sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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